Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30274/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, annulling regional commission decision for lack of procedural contradiction in 'desk' tax audits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30274/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul a tax assessment. The Regional Commission had invalidated the assessment because the tax authority failed to conduct an on-site verification, arguing this violated the requirement for a procedural contradiction under Article 12, paragraph 7, of Law No. 212/2000. The Court ruled that the authority's 'desk audit' based on a questionnaire did not equate to an on-site inspection and thus the procedural contradiction was not violated, leading to the annulment of the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The administrative authority's failure to conduct an on-site verification in a 'desk audit' does not constitute a violation of the procedural contradiction requirement, as the inquiry via questionnaire is legally distinct from an on-site inspection.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax audit desk audit procedural contradiction requirement administrative verification on-site Regional Tax Commission annulment Art. 12 comma 7 Law 212/2000 ripresa dell'imposta sul valore aggiunto impugnazione della cancellazione revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000
3 c.p.c., per avere la CTR respinto l'appello dell'Ufficio e disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, di cui all'art. 12 comma 7 I.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
4/1929 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR respinto l'appello dell'Ufficio e disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 10177-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RIFALDI GIOVANNI; - intimato - avverso la sentenza n. 932/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA \ ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 10177 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- RG 10177/2020 Agenzia delle entrate c/ Rifaldi Giovanni Ritenuto che: In controversia relativa a impugnazione da parte di Giovanni Rifaldi di avviso di accertamento ai fini ad IRPEF e IRAP per l'anno di imposta 2010, con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Liguria, rigettando l'appello dell'Agenzia delle entrate, annullava l'atto impositivo perché emesso ante tempus, e in assenza di preventivo contradditorio, in violazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000.

Per la cassazione della predetta sentenza ricorre, con unico motivo, l'Agenzia delle entrate. Giovanni Rifaldi è rimasto intimato Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, e 24 I. 4/1929 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR respinto l'appello dell'Ufficio e disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, di cui all'art. 12 comma 7 I. 212/2000, sostenendo che nella specie non era obbligata ad attivare nella fase amministrativa il contraddittorio con il contribuente, non avendo effettuato accessi, ispezioni o verifiche presso la sede della società.

2. Il motivo è fondato e va accolto, in quanto nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha espletato un accertamento c.d. a tavolino, emesso a seguito di attività istruttoria e risposta del contribuente al questionario, dai quali erano emerse irregolarità rilevanti. 2.1.La statuizione impugnata si pone pertanto in contrasto con i principi giurisprudenziali, di derivazione anche unionale, in materia di contraddittorio endoprocedimentale (secondo cui per i tributi "non armonizzati" non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un generalizzato obbligo di contraddittorio nella fase amministrativa, sussistente solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito, così come non sussiste per gli accertamenti condotti "a tavolino", mentre per i tributi "armonizzati", grava sul contribuente, in ipotesi di violazione del contraddittorio, l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa), incorre nell'erronea interpretazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 ritenendo che l'attività istruttoria svoltasi presso gli Uffici, dell'amministrazione finanziaria, ove poi viene eseguita la verifica (che, quindi, prescinde da qualsiasi accesso presso la sede della società ed è verifica fatta "a tavolino") con invio di questionario al contribuente, che lo ha evaso, sia equiparabile, quoad effectum, alla verifica effettuata presso la sede della società ma poi proseguita, su richiesta del contribuente ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, presso l'ufficio dei verificatori; situazioni che sono, all'evidenza, tra loro del tutto divergenti. 2.2.11 motivo va conseguentemente accolto, anche con riferimento al comma 7 dell'art. 12 citato, in quanto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale sarebbe comunque insussistente.

3. All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, per l'esame di eventuali motivi di appello rimasti assorbiti e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione. Così deciso in Roma, 8 luglio 2021 Il P esidente Dott.auro M cci DEPO