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Ordinanza — n. 30270/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding regional tribunal's decision on IRES payment notice irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30270/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax tribunal's decision regarding an IRES payment notice. The agency argued the tribunal violated procedural rules by ignoring the lack of a prior 'good notice' and relied on illogical reasoning. The court found the regional tribunal's reasoning sufficient and consistent with constitutional requirements, noting that the absence of a specific document was not a decisive factual omission requiring re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The court of cassation reviews only the minimum constitutional requirement of motivation, excluding mere formal defects unless the decision lacks essential reasoning, is contradictory, or omits a decisive fact actually discussed.

Parole chiave

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tax appeal cassation procedural violation IRES constitutional minimum motivation omission of decisive facts regional tax tribunal mancato versamento dell'anticipo spese opposizione al precetto esecutivo pagamenti di acconti

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della società avverso una cartella di pagamento per IRES, relativa all'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
nonché 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., 36 bis DPR n.
Art. 132 c.p.c.
07-07-2021 -2- che il secondo motivo, dotato di priorità logica, non è fondato; che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 36 D. Lgs. n. 546/1992
112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
132 comma 2° n. 4 c.p.c.
546/1992 e 132 comma 2° n. 4 c.p.c. nonché 112 c.p.c., ai sensi dell'art.
36 bis DPR n. 600/1973
4 c.p.c., 36 bis DPR n. 600/1973, ai sensi dell'art.
art. 112 c.p
Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della società avverso una cartella di pagamento per IRES, relativa all'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
art. 132 c.p
07-07-2021 -2- che il secondo motivo, dotato di priorità logica, non è fondato; che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 22598 del 25/09/2018
Sez. 3, n. 29721 del 15/11/2019
Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015
Sez. 6-5, n. 17897 del 03/07/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12682-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SICAM SICILIANA CALCE MENFI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DI PRIMA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4298/12/2017 della COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: he l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l'appello della s.r.l. SICAM Siciliana Calce Menfi in liquidazione contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della società avverso una cartella di pagamento per IRES, relativa all'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe considerato la circostanza della mancata ricezione dell'avviso bonario ai fini della decisione, e cioè una questione mai prospettata dalla parte né nel ricorso introduttivo e neppure in appello; che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 36 D.

Lgs. n. 546/1992 e 132 comma 2° n. 4 c.p.c. nonché 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., 36 bis DPR n. 600/1973, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., giacché la sentenza impugnata si fonderebbe su un impianto decisionale illogico, contraddittorio ed avulso dai fatti di causa; che l'intimata si è costituita con controricorso; Ric. 2018 n. 12682 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- che il secondo motivo, dotato di priorità logica, non è fondato; che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 22598 del 25/09/2018); che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 3, n. 29721 del 15/11/2019;

Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015); che, infatti, la lettura della sentenza impugnata dacontezza del fatto che la CTR ha argomentato in maniera sufficiente e non contraddittoria la propria decisione, agli effetti del "minimo costituzionale" richiesto per la legittimità di un provvedimento giurisdizionale; che il primo motivo è infondato; che, infatti, il rilievo circa il mancato rinvenimento in atti della "comunicazione di irregolarità" è stato reso necessario dalle Ric. 2018 n. 12682 sez. MT - ud. 07-07-2021 -3- controdeduzioni dell'Ufficio che - come si legge nella sentenza impugnata - "nel confermare quanto già precisato in primo grado e cioè che la cartella emessa era stata preceduta da una comunicazione di irregolarità", aveva in qualche modo posto l'accento sulla fase prodromica alla cartella di pagamento; che, in altri termini, non si prospetta la violazione dell'art. 112 c.p.c., giacché la CTR ha deciso nell'ambito della materia devolutale dalle parti (Sez. 6-5, n. 17897 del 03/07/2019) e, piuttosto, avrebbe dovuto discutersi della ritenuta necessità della presenza del documento, ai fini di una compiuta difesa della controparte; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in euro 5.600, oltre spese forfettarie in misura del 15%. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLE