Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30265/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal, ruling burden of proof remains on agency for unproven bank transfers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30265/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision. The agency argued the commission misapplied burden of proof rules regarding bank transfers totaling over €34,000, but the court found no evidence of beneficiaries or specific accounts in the tax notice. Consequently, the court held that since the agency failed to substantiate the alleged financial movements, the burden of proof remained with them, leading to the dismissal of their appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32 D.P.R. 600/1973; Art. 2697 c.c.: The legal presumption 'juris tantum' regarding bank movements requires the tax authority to prove the existence of specific beneficiaries and accounts; if these facts remain unproven, the burden of proof remains on the authority.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof tax bank transfer presumption tax authority evidence financial movements Cassazione ordinanza lite in materia di contribuzioni pubbliche contributo alle spese d'amministrazione debito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 D.P.R. 600/1973
600 del 1973, art. 32,comma 1, n.
Art. 2697 c.c.
Art. 32 comma 1 n. 2 D.P.R. 600/1973
600 del 1973, art. 32,comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Art. 360 comma 3 n. 1 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 21509/2010
Cass. 1946/2012
Cass. 3978/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35563-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro SAVIANO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI DI CRETA N. 25, presso lo studio dell'avvocato ASSUNTA IANNOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI D'UONNOLO; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 3398/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Saviano Michele proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di Benevento, che traevano origine da indagini penali effettuate dal Nucleo di Polizia Tributaria Forlì, inerenti una serie di movimentazioni finanziarie da e verso la Repubblica di San Marino, aveva determinato il maggior reddito imponibile, per l'anno 2011, sulla scorta delle movimentazioni bancarie e del disconoscimento di costi recuperando a tassazione le maggiori imposte Irpef ed Iva.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, confermava la fondatezza dell'accertamento limitatamente al maggior reddito per il mancato riconoscimento di costi dedotti.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Sicilia rigettava l'appello ritenendo non provato il presupposto della ripresa fiscale costituito dal trasferimento di fondi tramite bonifici ed assegni per € 34.771,82 Ric. 2019 n. 35563 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del dPR 633/73, 51 dPR 633/72, 2697, 2700, 2727 e 2729 cc e 360 10 comma nr 3 cpc e inosservanza dell'ad 360 comma 1° nr 5 cpc per avere la CTR malgovernato i principi del riparto dell'onere della prova e per aver erroneamente rilevato l'Ufficio non avesse assolto all'onere di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'accertamento.

2. Il motivo è infondato. 2.1 Presupposto della operatività la presunzione legale "juris tantum", invocata dall'Agenzia, nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,comma 1, n. 2, è che venga fornita la prova da parte dei movimenti in entrata ed in uscita operati dal contribuente su un conto corrente bancario anche intestato a terzi. 2.2 Trattandosi di un elemento costitutivo della pretesa creditoria fatta valere dall'Ufficio è su quest'ultimo che incombe l'onere probatorio secondo i noti principi di cui all'ad 2697cc che trovano conferma nell'orientamento di questa Corte (cfr.

Cass 21509/2010, 1946/2012 e 3978/2017) Ric. 2019 n. 35563 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- 2.3 Orbene nella fattispecie che occupa il giudice di merito ha accertato che né nell'avviso di accertamento né tantomeno nel pvc siano stati indicati i beneficiari, gli istituti di credito o i contratti di conto corrente collegati ai trasferimenti di fondi asseritamente effettuati dal contribuente attraverso operazioni di bonifico e di emissioni di assegni per complessive C 34.771,82 descritti in una tabella riassuntiva di nessuna rilevanza probatoria. 2.4 Le movimentazione ipotizzate dall'Ufficio non trovano alcun riscontro nell'unico conto corrente intestato al Saviano Vincenzo. 2.5 Né è dato comprendere se le indagini penali dalle quali è scaturito la verifica che ha determinato l'emissione dell'impugnato atto impositivo siano approdate ad una formulazione di ipotesi di reato a carico del contribuente. 4 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza 6.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002 , nr 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte; rigetta il ricorso Ric. 2019 n. 35563 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in C 5.600,00 per compensi oltre 200,00 per speseirimborso forfettario ed accessori di Legge .

Così deciso nella Camera d