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Ordinanza — n. 30264/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal claiming reimbursement expenses are taxable income for specialists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30264/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling that mileage reimbursements for medical specialists are not taxable. The agency argued these payments constituted remuneration, but the court affirmed that reimbursements tied to actual travel costs and fuel expenses are restitutory in nature. Consequently, the court held that such payments do not form part of taxable income and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 51, commi 1, 2, 5 e 6 del d.P.R. n. 917 del 1986; In reimbursements for travel expenses based on actual mileage and fuel costs, the payments are restitutory and do not constitute taxable remuneration.

Parole chiave

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taxable income definition mileage reimbursement medical specialist restitutory payment DPR 917 1986 tax appeal dismissal actual expense basis calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 51, commi 1, 2, 5 e 6 del d.P.R. n. 917 del 1986
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 1, 2, 5 e 6, del d.P.R.
Art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1986, n. 917
597, e dell'art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1986, n. 917, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall'effettivo esborso sostenuto dal prestatore d'opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato.
Art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
3.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 8489 del 06/05/2020
Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 6793 del 02/04/2015
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13666-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CORRADO CALOGERO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato BIAGIO DARINO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1110/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso del dott. Corrado Calogero, specialista ambulatoriale presso la Asl di Salerno, contro il rigetto dell'istanza di rimborso dell'Irpef, relativa agli anni d'imposta 2012-2015, ritenendo non dovuta l'imposizione sulle somme erogategli dal datore di lavoro a titolo di rimborso chilometrico.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 1, 2, 5 e 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, assumendo che i rimborsi spese di accesso, erogati ai medici specialisti ambulatoriali che svolgano il loro servizio in un Comune diverso da quello di Ric. 2020 n. 13666 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- residenza, abbiano natura retributiva e debbano quindi essere sottoposti ad imposizione. Il motivo è infondato. Infatti, «In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro.

» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8489 del 06/05/2020). Nel caso di specie, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che « In tema di imposte sui redditi, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1986, n. 917, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall'effettivo esborso sostenuto dal prestatore d'opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato. (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6793 del 02/04/2015).». Ric. 2020 n. 13666 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- La sentenza impugnata non si è discostata da tali criteri ed il ricorso va quindi rigettato. 2.Le spese seguono la soccombenza. 3.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli