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Ordinanza — n. 30260/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal regarding bank account movements in family-owned companies due to lack of specific appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30260/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the first ground of the Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had previously dismissed the appeal for lack of specificity. The Court found that the Tax Office did not need to restate arguments already made in the first instance when contesting the attribution of bank transactions to the company. Consequently, the Court quashed the lower court's ruling and remanded the case for further proceedings.

Regesto Legislator

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D.Igs n. 546/1992, art. 53; d.P.R. n. 600/1973, art. 32: In tax disputes involving family-owned companies, the financial administration is not required to restate first-instance arguments in an appeal, and bank account movements of family members can be attributed to the company based on presumed overlapping interests.

Parole chiave

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tax appeal specificity family company presumption bank account attribution tax audit powers Cassation quashing accesso agli atti del contribuente assistenza amministrativa fiscale internazionale inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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D.Igs n. 546/1992, art. 53
4 c.p.c., in relazione alla violazione e o falsa applicazione del D.Igs n. 546/1992, art. 53 e violazione art.
d.P.R. n. 600/1973, art. 32
53 e violazione art. 32 d.p.r.
d.P.R. n. 633/1972, art. 51
D'altronde, sempre secondo la giurisprudenza, il parallelo art. 51, d.P.R.
c.p.c., art. 360, comma 1, n. 4
Col primo motivo si deduce nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360, comma 1 n.
art. 32 d.p.r. 600/73
53 e violazione art. 32 d.p.r. 600/73, ex art.
art. 342 cod. proc. civ
546 del 1992 come norma speciale rispetto all'art. 342 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24292 del 2020
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30098 del 2018
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12624 del 2012
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24909-2019 proposto da: AGENZIA DELLE "ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro AM CO SERVICES SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1002/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. i Ric. 2019 n. 24909 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Rg. 24909/2019. Agenzia delle Entrate c/ AM. CO. SERVICE SRL Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte di AM. CO. SERVICE SRL di avviso di accertamento per Irap, Iva e Ires anno 2010, emesso a seguito di verifica sui conti bancari della società e dei soci (Basilio Vitolo e Gabriella Bisogno) in ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, riconoscendo l'errore di calcolo della CTP nel non considerare alcune movimentazioni, rideterminando il volume di affari e il reddito d'impresa, in parziale riforma della sentenza di primo grado.

In particolare, per quanto ancora rileva, la CTR ha dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità, il motivo di appello col quale l'Ufficio aveva contestato che le movimentazioni bancarie del Vitolo, di professione architetto, fossero state illegittimamente attratte alla società, laddove invece, secondo l'Ufficio, avrebbe dovuto essere quest'ultimo a dare giustificazione delle singole operazioni; ha poi ritenuto fondato l'appello dell'Ufficio sulla quantificazione del volume di affari e dei costi. La società è rimasta intimata. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., in relazione alla violazione e o falsa applicazione del D.Igs n. 546/1992, art. 53 e violazione art. 32 d.p.r. 600/73, ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., per avere dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi.

2. Il motivo è fondato. 2.1.Giova premettere, con riferimento alla specificità dei motivi di appello, ponendosi l'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 come norma speciale rispetto all'art. 342 cod. proc. civ., che questa Corte ha ripetutamente chiarito, riguardo al contenzioso tributario, che «ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenere assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi" atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa di merito» (Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064;

Cass., sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., sez. 5, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., sez. 6-5, ord. 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., sez. 6-5, ord. 5 ottobre 2018 n. 24641, n. 608/2020). 2.2. E' pur vero che, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 16 novembre 2017, n. 27199) con riguardo agli artt.342 e 434 cod. proc. civ., è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante finalizzate a criticare e confutare le ragioni del primo giudice.

Ciò non significa, tuttavia, che anche la mera riproposizione delle argomentazioni originariamente dedotte non assolva a tale requisito, posto che i motivi di appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l'atto di appello contenga una esplicita motivazione che, letta anche alla luce delle conclusioni formulate, consenta di ritenere, in termini inequivoci, che le doglianze investano l'intero atto impugnato. 2.3. Nel caso in esame, la CTR ha erroneamente negato, alla luce dei superiori principi, la specificità del motivo di appello col quale l'Ufficio ha contestato l'esclusione dall'accertato delle operazioni sui conti correnti del socio, dovendosi invece ritenere sufficiente, ai fini delle norme indicate, il richiamo ai principi sul legittimo accesso ai conti cointestati a terzi, ove gli elementi siano connessi e inerenti al reddito del contribuente, come è presumibile in virtù dei rapporti familiari tra soci e amministratore della società a ristretta compagine. 2.4.

Quanto alla dedotta violazione di legge (art. 53 D.Igs n. 546/1992 art. 32 d.p.r. 600/73), essa sussiste, avendo la CTR escluso la presumibilità del carattere societario delle movimentazioni sul conto cointestato dei coniugi/soci. Questa Corte, con orientamento da tempo consolidato (v. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 24292 del 2020), ha chiarito che in tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, in cui rientra senz'altro il caso di specie, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n..600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa (Cass., 30098/2018, Sez. 5, Sentenza n. 24292 del 2020).

Il principio si applica anche ai conti o ai depositi intestati ai loro familiari, che non siano soci (Cass., 12624/2012). D'altronde, sempre secondo la giurisprudenza, il parallelo art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive, utilizzando i dati relativi ai movimenti relativi a tutti i conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all'impresa, sicché non è sufficiente ad escludere l'operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell'azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell'estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria (Cass., 20981/2015).

3. L'accoglimento del primo motivo del ricorso determina l'assorbimento del secondo, col quale si deduce violazione dell'art. 36 comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/92, ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancanza di motivazione.

4. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso; dichiarato assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata i