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Ordinanza — n. 30254/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rules that Foggia Tribunal has exclusive jurisdiction over tax collection oppositions based on creditor's residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30254/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a jurisdictional dispute request, transferring the case from the Rome to the Foggia Tribunal. The underlying dispute involved an opposition to a tax collection notice for 'easy recovery' credits, where the Rome Tribunal had initially declared itself incompetent. The Court ruled that such oppositions are treated as objections to enforcement acts, making the creditor's residence the primary jurisdictional criterion, which points to Foggia.

Regesto Legislator

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Art. 617, comma 1; Art. 27; Art. 480, comma 3 c.p.c.: Oppositions to tax collection notices are deemed objections to enforcement acts, establishing the creditor's residence as the mandatory jurisdictional criterion.

Parole chiave

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jurisdictional dispute tax collection notice enforcement objection creditor residence mandatory jurisdiction opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 617, comma 1 c.p.c.
Art. 27 c.p.c.
Art. 480, comma 3 c.p.c.
Art. 50 c.p.c.
FATTO E DIRITTO Domenico Ricco, evocando in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'Agenzia delle entrate-Riscossione, riassumeva - ex art. 50 cod.
Art. 57 D.P.R. n. 602/1973
Poiché la controversia concerne cartella esattoriale riferita ad un credito per "recupero agevolazioni" vantato da Medio Credito Centrale S.p.A., non sussiste alcuna limitazione ex art. 57 d.P.R. n. 602/1973 al giudizio di opposizione.
art. 50 cod. proc. civ
FATTO E DIRITTO Domenico Ricco, evocando in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'Agenzia delle entrate-Riscossione, riassumeva - ex art. 50 cod. proc. civ.
art. 57 d.P.R. n. 602/1973
Poiché la controversia concerne cartella esattoriale riferita ad un credito per "recupero agevolazioni" vantato da Medio Credito Centrale S.p.A., non sussiste alcuna limitazione ex art. 57 d.P.R. n. 602/1973 al giudizio di opposizione.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10326 del 2014
Cass. n. 10326 del 2014).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 10079/2020, sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza n. R.G. 6258/2019 depositata 1'8/03/2020 nel procedimento vertente tra RICCO DOMENICO e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. U. DE AUGUSTINIS che chiede sia affermata la competenza del Tribunale di Foggia.

FATTO E DIRITTO Domenico Ricco, evocando in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'Agenzia delle entrate-Riscossione, riassumeva - ex art. 50 cod. proc. civ. - il giudizio già introdotto dinanzi al Tribunale di Foggia e definito con ordinanza con cui quel Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma. L'oggetto del contendere concerneva l'impugnazione di cartella esattoriale per asserita nullità derivante dall'omessa notifica al Ricco, con conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in forza di tale cartella.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 6258/2019, ritenuta la propria incompetenza territoriale, richiedeva d'ufficio il regolamento di competenza. Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Foggia. Il ricorso è fondato. Poiché la controversia concerne cartella esattoriale riferita ad un credito per "recupero agevolazioni" vantato da Medio Credito Centrale S.p.A., non sussiste alcuna limitazione ex art. 57 d.P.R. n. 602/1973 al giudizio di opposizione. Nel caso di specie l'opposizione, essendo volta ad ottenere la declaratoria di nullità della cartella esattoriale per mancata notifica e la consequenziale invalidità dell'atto successivo (iscrizione di ipoteca), va qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr.

Cass. n. 10326 del 2014). Considerato che non risulta avviata l'espropriazione forzata con il pignoramento ed essendo, per pacifica giurisprudenza, la cartella esattoriale equiparata all'atto di precetto, il quadro normativo di riferimento, come diffusamente argomentato dal Tribunale ricorrente, va individuato negli artt. 617, comma 1, 27 e 480, comma 3, cod. proc. civ., norme che prevedono criteri di attribuzione della competenza di natura inderogabile. Ric. 2020 n. 10079 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- Dal complesso di tali disposizioni si ricava che competente a conoscere delle opposizioni agli atti esecutivi è l'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o eletto domicilio, poiché ivi si trovano i beni del creditore da sottoporre ad esecuzione.

Poiché l'agente della riscossione non elegge domicilio né dichiara la residenza nella cartella di pagamento (a differenza di quanto avviene nell'atto di precetto), opera il criterio sussidiario secondo cui l'opposizione si propone dinanzi al giudice del luogo ove la cartella è stata notificata (secondo la tesi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione) ovvero avrebbe dovuto essere notificata (secondo la tesi di controparte), luoghi che coincidono con la residenza del debitore, ricompresa nella circoscrizione del Tribunale di Foggia. Presso tale ufficio si radica dunque la competenza per territorio inderogabile.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Foggia. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto d'ufficio dal Tribunale di Roma e dichiara la competenza del Tribunale di Foggia. Così deciso in Roma il 15 giugno 2021. Il Presidente Antonio Greco fr