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Ordinanza — n. 30253/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court remanded case to re-verify market investment returns for pension fund payout tax exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30253/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding a pension fund payout. The court found the lower court failed to verify if the lump sum represented actual market investment returns rather than actuarial reserves. Consequently, the case was remanded for a new examination to determine the taxable portion of the payment.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.o.; Art. 36 D.Lgs. 546/92; Art. 62 D.Lgs. 546/92; Art. 13 comma 9 D.Lgs. 124/1993; Art. 1 DPR 917/1986; Art. 394 c.p.c.: When a Supreme Court remand requires specific verification of market investment returns to apply a reduced tax rate, the lower court must conduct a concrete factual inquiry rather than relying solely on general evidence or corporate certifications.

Parole chiave

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pension fund payout market investment returns tax exemption rate actuarial reserves tax remand procedure IRPEF liability Supreme Court binding precedent compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.o.
Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 111 coat., degli artt.
Art. 36 D.Lgs. 546/92
546/92 e 112 e 113 c.p.c., ex art. 360 n.4 cpc e dell'art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 360 n.4 c.p.c.
546/92 e 112 e 113 c.p.c., ex art. 360 n.4 cpc e dell'art.
Art. 62 D.Lgs. 546/92
360 n.4 cpc e dell'art. 62 d.lgs. 546/92; Col secondo motivo si deduce violazione dell'art.
Art. 13 comma 9 D.Lgs. 124/1993
546/92; Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 13 comma 9 del d.lgs.
Art. 1 comma 5 dl. 669/96
124/1993 e art. 1 comma 5 dl. 669/96 conv.
Art. 16 DPR 917/1986
917 del 1986, art. 16, comma 1,1ett.
Art. 17 DPR 917/1986
a) e art. 17" (v., in termini, Cass.
Art. 42 DPR 917/1986
16 e 17 e dell'art. 42 dpr 917/1986, nonché dell'art.
Art. 394 c.p.c.
42 dpr 917/1986, nonché dell'art. 394 c.p.c. ex art.
Art. 360 n.3 c.p.c.
546/92 e 112 e 113 c.p.c., ex art. 360 n.4 cpc e dell'art.
Art. 2697 c.c.
546/92; Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 cpc ex art.
Art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V n. 23472/16
4232/2017) con rinvio, sono fondati (Cass. sez. V n. 23472/16, n.
Cass. sez. V n. 10347/2017
Cass. sez. V n. 5494/2020
Cass. n. 4232/2017
Cass. n. 13642/11
Cass. n. 10907/2019
Cass. n. 10285/2017
Cass. n. 24525/2017
Cass. n. 4941/2018
Cass. n. 5436/2018
Cass. n. 720/2017
Cass. n. 12267/2017
720/2017 e Cass. N. 12267/2017, n.
Cass. n. 3453 del 2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 10281-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONLk, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MILANO VITO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GIORGIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3453/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle PUGLIA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 10281 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- Rg 10281/2020 Agenzia delle entrate c/ Milano Vito Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della CTR della Puglia, n. 3453/1/2019, dep. 16.12.2019, emessa a seguito di rinvio da Cass.al fine di accertare - sulla base dei principi affermati da S.U. n. 13642/11- la ricorrenza o meno del diritto al rimborso a Vito Milano, ex dirigente Enel, della maggiore Irpef anno 2001 corrisposta sulle somme erogate a titolo di liquidazione in capitale del trattamento dì previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo Fondel-Pia.

Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 111 coat., degli artt. 36 del d.gs. 546/92 e 112 e 113 c.p.c., ex art. 360 n.4 cpc e dell'art. 62 d.lgs. 546/92; Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 13 comma 9 del d.lgs. 124/1993 e art. 1 comma 5 dl. 669/96 conv. I. 30/97, nonché degli artt. 16 e 17 e dell'art. 42 dpr 917/1986, nonché dell'art. 394 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e dell'art. 62 d.lgs. 546/92; Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 cpc ex art. 360 n. 3 c.p.c. e dell'art. 62 d.lgs. 546/92;

2. I motivi, relativi al regime fiscale applicabile alla prestazione erogata da fondo integrativo Enel ai dipendenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, emessa a seguito di ordinanza di Cassazione (n. 4232/2017) con rinvio, sono fondati (Cass. sez. V n. 23472/16, n. 10347/2017, n. 5494/2020). 2.1.La pronuncia di cassazione con rinvio vincolava il giudice ad quem ad accertare an e quanturn del rendimento di capitale degli accantonamenti del fondo impiegati sul mercato, solo rispetto a questo rendimento giustificandosi la tassazione con aliquota del 12,50% in applicazione dei principi di cui a SU n. 13642/2011. 2.2.

Il giudice di rinvio ha eluso tale accertamento, incorrendo nel denunciato vizio, laddove ha omesso la necessaria concreta verifica prescritta dalla Cassazione, limitandosi ad affermare che "trattasi di liquidazione di rendimenti" sulla base "delle evidenze di causa e, in particolare, delle due certificazioni dell'Enel". Ciò è in contrasto con la sentenza che aveva rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale perché procedesse - previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso degli anni - ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell'investimento ed in qual modo sia stata determinata l'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; e sulla scorta di tale indagine, quantificare la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolare l'imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l'ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l'aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1,1ett.

a) e art. 17.

3. La CTR non si è pertanto adeguata ai principi di diritto richiamati dalla sentenza di rinvio e coerenti con la giurisprudenza di legittimità, per la quale, per un verso (Cass. nn. 10907/2019, 10285/2017, e 24525/2017), per "rendimento netto" s'intendono le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; per altro verso, si deve escludere che possa considerarsi quale "rendimento" ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato dell'intero patrimonio ENEL (Cass. nn. 10907/2019, 4941/2018, 5436/2018). 3.1.

La CTR, infatti, limitandosi ad affermare che "trattasi di liquidazione di rendimenti" sulla base "delle evidenze di causa e, in particolare, delle due certificazioni dell'Enel" non ha verificato specificamente, così come indicato dalla sentenza di rinvio, se e in che misura gli accantonamenti dei fondo avessero generato un effettivo rendimento di mercato finanziario (su fattispecie analoghe, ex multis, Cass. N. 720/2017 e Cass. N. 12267/2017, n. 10347/2017). 3.2. Affinché sia eseguito siffatto decisivo accertamento (se del caso mediante consulenza tecnica d'ufficio), individuando quale parte di indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti frutto d'investimento sui mercati di riferimento, senza che lo stesso possa dirsi sufficientemente assolto attraverso il mero rinvio al conteggio proveniente dall'Enel, non contenendo questo alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento e non chiarendo, perciò, se si tratta di un incremento della quota individuale del Fondo, attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato occorre pertanto disporre nuovo rinvio, previa cassazione dell'impugnata sentenza, alla C.T.R. "perché accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell'investimento ed in qual modo sia stata determinata l'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l'imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l'ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l'aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al TUIR, art. 16, comma 1, lett.

a) e art. 17" (v., in termini, Cass. sez. V n. 23472/16, n. 10347/2017, n. 5494/2020; n. 3453 del 2021).

4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio per un nuovo esame alla CTR della Puglia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia in diversa composizione. Roma, 13 luglio 2021 Il