Court allows tax appeal, ruling that service orders identifying a delegate's role suffice without a specific name.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the taxpayer's challenge to a tax assessment notice. The Regional Commission had invalidated the signature delegation because it lacked the delegate's specific name, relying on the delegate's job title instead. The Court ruled that while the specific name is not required, the service order must clearly identify the delegate through their functional role to ensure legal certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 DPR 600/73; Art. 17 comma 1 bis D.Lgs 165/2001: A signature delegation in tax assessments is valid if the service order identifies the delegate by their functional role, as the specific name is not mandatory provided the identity can be verified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2376-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (CI'. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CAPRISTO ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1983/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. - Ric. 2020 n. 02376 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- Rg 2376/2020 Agenzia delle entrate c/ Capristo Antonio Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, n. 1983/3/19 dep. 4.6.201, che in controversia su impugnazione da parte di Antonio Capristo di avviso di accertamento per Irpef, Iva Irap, anno 2011, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo carente la delega di firma dell'atto impositivo, in quanto non conteneva l'indicazione nominativa del delegato nell'atto di delega.
La CTR, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, ritenuto che la sottoscrizione del funzionario delegato non fosse idonea a comprovare il potere di firma, trattandosi di delega in bianco senza il nominativo del delegato. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:
1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per mera apparenza della sua motivazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in violazione dell'art. 36 dlgs. 546/92 e 132 cpc e 118 disp. Att. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata rispetta il c.d. minimo costituzionale che le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato per escludere che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia inidonea ad assolvere la funzione normativamente fissata dalla motivazione. Il giudice di appello ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della ritenuta invalidità della delega, esponendole in modo compiuto, in adesione al principio richiamato (Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881; Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., n. 9105 del 2017). Tanto esclude di potere dunque ritenere la fondatezza della censura.
2. Col secondo motivo si lamenta violazione di legge, art. 42 dpr 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto invalida la delega di firma dell'avviso di accertamento, non contenendo l'individuazione nominativa del delegato ma l'incarico ricoperto. Questo motivo è fondato. 2.1. Il Collegio intende dare continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della /A c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr.
Cass.n. 13512/2011) - cfr. disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritte in ricorso - e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa; 2.2. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr.
Cass. n. 8814/2019 cit.).
3. La CTR non si è adeguata ai superiori principi, per cui la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione. Roma, 13 luglio 2021 Il Pireiciente Dott. Roberto