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Ordinanza — n. 30250/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding insufficient reasoning for property reclassification in tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30250/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to reclassify two properties in Rome. The taxpayer argued the commission failed to examine specific degradation factors and incorrectly compared the properties to others in the neighborhood. The court ruled that the tax authority must explicitly detail the specific urban renovation interventions justifying the new classification, rather than relying solely on the property's location in a prestigious microzone.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 335 L. n. 311/2004; When reclassifying ordinary properties, the tax authority must specify the concrete renovation interventions affecting the property, not merely the microzone's prestige, to justify the new classification and rental yield.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment property reclassification insufficient reasoning urban renovation microzone prestige tax appeal Cassation Court riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 335 L. n. 311/2004
37632/2019 Medici Massimo + altri c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Massimo Medici e Francesca Pascale ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali ex art. 1 comma 335 L.
Art. 8 comma 7 d.P.R. n. 138 del 1998
19810 del 2019, ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del D.P.R.
Art. 384 comma 2 c.p.c.
5.La sentenza va conseguentemente cassata, non essendosi adeguata agli indicati principi; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, 2° comma, c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3065/2019
Cass. 1543/2020
Cass. 31112/2019
Cass. 22671/2019
311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019).
Sez. 5 n. 23248 del 31/10/2014
Sez. 6 n. 12400 del 21/05/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37632-2019 proposto da: MEDICI MASSIMO, PASCALE FRANCA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA N. 15, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FERRAZZA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA CERULO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3166/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO depositata il 22/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 37632 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- r.g. 37632/2019 Medici Massimo + altri c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Massimo Medici e Francesca Pascale ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali ex art. 1 comma 335 L. n. 311/2004, in relazione a due immobili siti in Roma, microzona 24 Esquilíno, Via G.L. Passalacqua, n. 1 e n. 1/A, ha accolto l'appello dell'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado che della contribuente.

La CTR ha ritenuto legittimo e motivato il provvedimento di nuova determinazione catastale in relazione alla normativa indicata, tenendo conto "della consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività riconducibile anche a interventi di riqualificazione urbana edilizia", preso atto che per l'unità sita al n. 1 era stata confermata la categoria A/7 e attribuita la classe 6; e che il civico 1/A "presenta, nel suo complesso caratteristiche tali da essere riconducibile alla qualificazione catastale 'abitazione in villini' che rendono pertanto coerente l'attribuzione della categoria A/7.Inoltre in considerazione prioritariamente della posizione dell'unità immobiliare all'interno della zona censuaria e della microzona ... e della migliorata qualità di tale contesto urbano, che ha determinato un diverso apprezzamento sul mercato immobiliare, all'unità immobiliare è stata attribuita la classe 6".

L'Agenzia si costituisce con controricorso. Il contribuente deposita successiva memoria. Considerato che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo della controversia; violazione artt.112, 115, 116 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTP ritenuto assorbito il motivo relativo alla dimostrazione dello stato di degrado della zona nella quale sono ubicati gli immobili e della errata comparazione con altri immobili siti nel quartiere Prato e Aventino.

2. Il motivo è inammissibile. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo insufficiente la motivazione dell'accertamento, in quanto consistente in formule standardizzate, senza chiarire in cosa consistessero i supposti interventi di riqualificazione edilizia e tentando di rimediare alla carenza di motivazione dell'atto tributario offrendo più dettagliati elementi nelle controdeduzioni, dichiarando assorbiti i restanti motivi. Ciò correttamente, non sussistendo la lamentata omessa pronuncia. Va sul punto ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente ... ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno.

Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale)" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018; in termini già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; di recente Cass. n. 13979/2019). Il motivo va conseguentemente dichiarato inammissibile, tenendo conto peraltro che sulle questioni non esaminate dal giudice d'appello, perché ritenute assorbite dall'accoglimento di un motivo di gravame avente natura pregiudiziale (o assorbente), non può formarsi alcun giudicato» (Sez. 3, Sentenza n. 9303 del 08/06/2012, Rv. 622824 - 01).

Esse possono quindi essere riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (Sez. 2, n. 28751 del 30/11/2017; n. 13952 del 2019).

3. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 1 comma 335 I. 311/2004 e dell'art. 7 I. 212/2000 e art. 1 ss. RD 652/1939, ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Questo motivo è fondato. 3.1.Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in nnicrozone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019). 3.2.Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento.

L'amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). 3.3.Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 2019, ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del D.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione(Cass. 9603/2020;

Cass.9770\2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare- sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale- la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311\2004. Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastalé nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione:

a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;

b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass.22671/2019; Cass. 23051/2019; n. 23047/2019). 3.4.In relazione all'ipotesi di nuovo classamento, adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonché ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento.

La legittimità della revisione catastale non può essere desunta dalla collocazione dell'immobile in una microzona di pregio, come erroneamente statuito dalla CTR, senza specifica indicazione degli interventi di riqualificazione che l'hanno interessata. Quando si procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui la stessa si colloca e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla loro revisione in conseguenza di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. 3065/2019).

E ciò anche considerando che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Pertanto per l'attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (Cass.1543\2020;

Cass.31112/2019; v. anche (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019). 4.Così fissati i principi, ha pertanto errato la CTR nel ritenere legittimo l'atto impugnato, non essendo stato assolto, nell'avviso di accertamento in questione - riportato in ricorso per il principio di autosufficienza (pag. 13) - l'obbligo motivazionale, di cui sopra si è detto, e non essendo sufficiente la collocazione dell'immobile in zona di pregio per la rettifica del classamento; né la carenza originaria di motivazione dell'atto impositivo può essere successivamente integrata in sede contenziosa (Sez. 5, n. 23248 del 31/10/2014;

Sez. 6 - 5, n. 12400 n. del 21/05/2018). 5.La sentenza va conseguentemente cassata, non essendosi adeguata agli indicati principi; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, 2° comma, c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Il consolidarsi della giurisprudenza in materia dopo la proposizione del ricorso introduttivo giustifica la compensazione delle spese del processo PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, acco