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Ordinanza — n. 30244/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority appeal, ruling burden of proof for deductible costs rests on taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30244/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment. The taxpayer argued that cash payment tracking laws were too new to apply retroactively, but the Court held that the burden of proving the economic coherence and deductibility of business costs lies solely with the taxpayer. Consequently, the Court found the lower court erred by confusing anti-money laundering traceability rules with the taxpayer's evidentiary burden, ordering the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 109 TUIR; Art. 2697 c.c.: In tax assessments, the burden of proving the presuppositions, economic coherence, and direct imputation of deductible costs to productive activity rests exclusively on the taxpayer, and the tax authority may legitimately deny deductibility in the absence of such proof.

Parole chiave

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burden of proof tax deductibility business costs economic coherence expenses tax assessment appeal retroactive application law deducibilità delle spese onere della prova del contribuente tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 109 TUIR
Art. 2697 c.c.
Art. 360, primo comma nr. 3 c.p.c.
D.P.R. n. 597 del 1973
D.P.R. n. 598 del 1973
597 del 1973 e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R.
D.P.R. n. 917 del 1986
598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente (vedi, ex multis, Sez.
Legge 2010 nr 136
art 2697 c.c
DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 109 TUIR e dell'art 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 10269 del 26/04/2017
917 del 1986, incombe al contribuente (vedi, ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 10269 del 26/04/2017; 2020 nr 25970).
2020 nr 25970
10269 del 26/04/2017; 2020 nr 25970).
Cass., 27/03/2013, n. 7701
Cass., n. 9466/2017
Cass., 08/10/2014, n. 21184
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6278-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TASSE1 10 LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39-A, presso lo studio dell'avvocato EDMONDO TOMASELLI, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente avverso la sentenza n. 7915/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO depositata il 14/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 06278 sez. MT ud. 08-07-2021 -2- Rg 6278/2020 FATTO Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate emetteva ai sensi degli art 39 del D.P.R. 600/1973,dell'art 25 del dlgs nr 446/1997 e dell'art 54 del D.P.R. 633/1972 avviso di accertamento a carico di Luigi Tassetto,titolare dell'omonima ditta, con cui per l'anno di imposta 2010 era stata contestata la carenza di documentazione attestante i requisiti previsti dall'art 109 TUIR sulla deducibilità dei costi indicati in dichiarazione. Tale atto era impugnato dal contribuente avanti la CTP di Roma che con sentenza 28836/2016 , accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo non dovuta l'imposta sostitutiva pari ad C 15.261,00.

Il contribuente proponeva appello avverso tale decisione avanti la CTR del Lazio ,la quale con la pronuncia qui gravata lo accoglieva rilevando per gli aspetti che interessano in questa sede che la Ditta contribuente ,diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non era sottoposto ad alcun divieto in merito al pagamento in contanti posto che l'art 3 della legge 2010 nr 136 come modificata dalla legge nr 217/2010 era entrata in vigore in epoca successiva all'accertamento qui in discussione. Avverso tale decisione l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non resiste la parte contribuente che rimane intimata.

DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 109 TUIR e dell'art 2697 c.c. in relazione all'art 360,primo comma nr 3 c.p.c. Si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa del contribuente per il solo fatto che la normativa sui tracciamenti dei pagamenti era entrata in vigore in data successiva all'anno di imposta accertato . i Si sostiene che la CTR avrebbe in tal modo confuso l'obbligo di tracciabilità che attiene alla normativa sull'antiriciclaggio con la prova dei pagamenti che può essere data con ogni mezzo e cioè anche mediante estratto conto da cui risultano le movimentazioni finanziarie riconducibili ai costi disconosciuti.

Si osserva infatti che la contestazione verteva sulla inidoneità della documentazione prodotta dal contribuente a dimostrare la veridicità delle operazioni indicati quali costi e la loro inerenza all'attività svolta sicchè sarebbe stata la ditta onerata della relativa prova trattandosi di una componente negativa del reddito. Con il secondo motivo si denuncia l'omesso fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell'art 360,primo comma nr 5 c.p.c. Si lamenta in via subordinata che la CTR avrebbe omesso di considerare che il contribuente aveva prodotto solo in sede giudiziale e per di più parzialmente la documentazione richiesta dall'Amministrazione ,documentazione che non era comunque idonea a superare le contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria.

Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del secondo. infatti, secondo l'orientamento costante di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente (vedi, ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 10269 del 26/04/2017; 2020 nr 25970).

Questa Corte ha già affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R.n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (Cass., 27/03/2013, n. 7701;

Cass., n. 9466/2017). A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (Cass., 08/10/2014, n. 21184). Ciò premesso la CTR non si è attenuta ai principi sopra richiamati confondendo l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti che attiene alla normativa antiriciclaggio con la prova dei pagamenti che gravava sul contribuente e poteva essere data con ogni mezzo.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; assorbito il secondo cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio,in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Roma 8.7.202