Cassation court remits case to public hearing for oral debate on lease renewal and rent cap issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal and remitted the case to a public hearing under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court incorrectly applied rent cap laws and failed to consider evidence of prior payments, while the respondents contended the verbal renewal was valid and subject to specific regulations. The court determined that complex factual and legal questions regarding the lease terms and evidence sufficiency require direct examination by the judges in open court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 437 c.p.c.; The court must remit a case to public hearing when complex legal or factual issues require direct examination by the judges.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10051-2020 proposto da: ROCCHI DANIELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO CAMMARANO; - ricorrente - contro DI NASO PIERINA, DI NASO LORENZO, nella qualità di eredi del sig. Di Naso Antonino, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DE PAOLIS, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ERMINI; - controricorrenti - contro DI BERNARDINO BIANCA; - intimata - avverso la sentenza n. 5458/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARILENA GORGONI. Ric. 2020 n. 10051 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- 9- Rilevato che: Daniele Rocchi ricorre avverso la sentenza n. 5458/2019 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 10 settembre 2019, formulando quattro motivi. Resistono e propongono controricorso Pierina e Lorenzo Di Naso, nella qualità di eredi di Antonino Di Naso. Antonino Di Naso, con intimazione di sfratto e contestuale citazione per convalida, conveniva in giudizio Daniele Rocchi, dinanzi al Tribunale di Velletri, per sentir dichiarare risolto il contratto di locazione intercorrente con l'intimato ed ottenere la condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni maturandi e non pagati nonché un decreto ingiuntivo per euro 1550,00, relativamente ai canoni scaduti.
Daniele Rocchi chiedeva il rigetto della domanda attorea, contestando di essere succeduto nel contratto locatizio intercorso tra Lamberto Soldini e Antonino Di Naso e, quindi, eccependo l'inesistenza di un contratto scritto; in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione delle somme versate ad Antonino Di Naso in eccedenza, ai sensi dell'art. 14, comma 3, I. 431/1998. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 152/2013, rigettava la domanda di Antonino dì Naso e, in accoglimento di quella riconvenzionale, determinava in euro 109,04 mensili l'iniziale canone di locazione, condannando Antonino Di Naso alla restituzione di euro 19.799,97 a titolo di maggiori somme pagate.
Antonino Di Naso impugnava, ex art. 433 c.p.c., la suddetta decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale, con la pronuncia oggetto dell'odierno ricorso, riformava la sentenza di prime cure, condannava, quindi, l'appellato al pagamento di euro 4.428,20 a favore di Antonino Di Naso e rigettava la domanda di quest'ultimo di condanna alla restituzione delle differenze sui maggiori canoni pagati. In particolare, la Corte territoriale riteneva accertato che tra le parti fosse intercorso un contratto verbale di riconduzione risalente al giugno 2003, assoggettato alla disciplina di cui alla I. n. 431/1998 e non a quella sull'equo canone ed in particolare all'art. 13 della I. n. 431/1998, in applicazione del quale, sulla scorta della CTU espletata, era emerso che il locatore vantava un credito nei confronti del conduttore di euro 21.824,16 (per differenza tra il canone versato e quello che il conduttore avrebbe dovuto versare).
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza accolto l'argomentazione con cui l'appellante aveva ritenuto erronea la decisione di prime cure assumendo che il contratto di locazione dovesse essere ricondotto a quello stipulato nel 1998 con lo zio convivente, sicché il canone legale avrebbe dovuto essere applicato solo sino al 30 novembre 2001, quando il contratto era stato rinnovato ai sensi della I. n. 431/1998.
Detta argomentazione sarebbe stata prospettata da Antonino Di Naso per la prima volta in appello, non sarebbe stata riprodotta nelle conclusioni, sicché avrebbe dovuto essere considerata preclusa dall'art. 437 c.p.c.
2. Con il secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt., 6 e 79 della I. n. 392/1978 in correlazione con l'art. 14, comma 5, della I. n. 431/1998. La Corte territoriale ritenendo che al contratto per cui è causa dovesse applicarsi la I. n. 431/1988 , perché il canone legale avrebbe dovuto applicarsi fino al tacito rinnovo avvenuto nel giugno 2003, avrebbe violato la giurisprudenza che non considera il tacito rinnovo del contratto sottoposto al regime vincolistico come momento ultimo per l'applicazione dell'equo canone, al contrario ritiene che il conduttore sia legittimato a rivendicare l'applicazione, a decorrere dall'origine del contratto e fino alla sua scadenza, del canone legale con la sostituzione imperativa ex art.1339 c.c. del canone legale a quello pattiziamente previsto.
Non solo: la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che all'originario conduttore era succeduto Daniele Rocchi, parente convivente con il primo, legittimando il successore ad esercitare tutte le azioni contrattuali compresa quale di far valere la ultrattività dell'equo canone.3.Con il terzo motivo il ricorrente imputa alla sentenza di aver violato e falsamente applicato il d.lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria), non essendosi pronunciata sulla eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. 4.Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.437 c.p.c., del comma 5 dell'art. 13 e del comma 5 dell'art. 14 della I. n. 431/1988 in correlazione con l'art. 79 della I. n. 392/1978.
Il ricorrente assume di aver versato in atti un verbale di contestazione della GDF di Frascati ed un ricorso ex art.447 c.p.c. proposto dall'avente causa del locatore Pierina Di Naso ai suoi danni avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, da cui emergeva che il locatore aveva percepito i canoni di locazione così come quantificati dal giudice di prime cure sino al giugno del 2015 (data indicata nel ricorso) e sino al mese di aprile 2018 (verbale della GDF). Trattandosi di documenti probatori di una eccezione estintiva per avvenuto pagamento rilevabile d'ufficio anche se basata su documenti nuovi che, in quanto indispensabili, superavano le preclusioni di cui all'art. 437 c.p.c., la Corte avrebbe dovuto ritenere che il locatore non avesse diritto ad alcuna somma a titolo di mora, l'unico obbligo derivante dalla sentenza di prime cure era quello di pagare il canone nella misura giudizialmente stabilita e la decisine di rideterminare il canone ai sensi della I. n. 431/1998 non poteva avere effetti retroattivi. 5.La Corte ritiene che le questioni sottoposte al suo scrutinio meritino la trattazione in Pubblica Udienza perciò dispone il rinvio della causa ex art. 380 bis c.p.c.
PQM La Corte rimette la causa alla Pubblica Udienza ex art. 380 bis c.p.c. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Terza, della Corte di Cassazi