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Ordinanza Interlocutoria — n. 30236/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 30236/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30236/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA krte- lau 62)---tue sul ricorso n. 17607-2020 proposto da: STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro IVECO V.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 7222/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2019- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. L'avvocato Staniscia, difeso dall'avvocato Salvino Greco, impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7222 del 22/11/2019 che — decidendo su di una sentenza del Tribunale di Roma, che era stato adito in sede di opposizione agli atti esecutivi e si era pronunciato anche su un'opposizione all'esecuzione, apparentemente non proposta — ha compensato le spese di lite, ritenendo lo Staniscia sostanzialmente soccombente, in quanto aveva comunque visto ridurre il proprio credito.

Regesto Legislator

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art. 375 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 30236/2021 — snciv · Corte di Cassazione: IVECO S.p.a. è rimasta intimata La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Il Collegio rileva, prelimina -nente, che/nella proposta di definizione è stata posta questione relativa alla ritualità della procura alle liti rilasciata in favore del difensore dell'avvocato Nicola Staniscia, i4A-re~ avvocato Salvino Greco e che jo questione pende dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte. È, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite Civili.

Parole chiave

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rigetto provvisorio dell'opposizione ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio esecuzione della sentenza rinvio del dibattimento differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 375 cod. proc. civ
è rimasta intimata La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale di cui all'art. 375 cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA krte- lau 62)---tue sul ricorso n. 17607-2020 proposto da: STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro IVECO V.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 7222/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2019- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. L'avvocato Staniscia, difeso dall'avvocato Salvino Greco, impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7222 del 22/11/2019 che — decidendo su di una sentenza del Tribunale di Roma, che era stato adito in sede di opposizione agli atti esecutivi e si era pronunciato anche su un'opposizione all'esecuzione, apparentemente non proposta — ha compensato le spese di lite, ritenendo lo Staniscia sostanzialmente soccombente, in quanto aveva comunque visto ridurre il proprio credito.

IVECO S.p.a. è rimasta intimata La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Il Collegio rileva, prelimina -nente, che/nella proposta di definizione è stata posta questione relativa alla ritualità della procura alle liti rilasciata in favore del difensore dell'avvocato Nicola Staniscia, i4A-re~ avvocato Salvino Greco e che jo questione pende dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte. È, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite Civili.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 021. Il Wide Chir