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Ordinanza Interlocutoria — n. 30235/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and remands case due to pending separate cassation appeal on same judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30235/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the joint appeal filed by the Dominici and Seghetti parties against the Second Instance Court's rejection of their claims. The appellants argued that the lower court erred in upholding the revocatory action against the gratuitous transfer of property. The Court ruled that because a separate cassation appeal regarding the same judgment was already pending and subsequently joined to this proceeding, the current case must be remanded to a new docket.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a separate cassation appeal against the same judgment is pending and joined to the current proceeding, the court must remit the case to a new docket to ensure procedural regularity.

Parole chiave

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cassation appeal procedural remand joined proceedings new docket pending appeal trasferimento di patrimonio separazione dei beni sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 372 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
3466/2020; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 335 c.p.c.
26-05-2021 -2- avverso tale sentenza proposero separati appelli, poi riuniti ex art. 335 c.p.c., Riccardo Dominici, Albertina Dominici e Silvana Seghetti, lamentandone l'erroneità sotto plurimi profili; si costituì la società RFI, eccependo l'inammissibilità ex art.
Art. 342 c.p.c.
335 c.p.c., Riccardo Dominici, Albertina Dominici e Silvana Seghetti, lamentandone l'erroneità sotto plurimi profili; si costituì la società RFI, eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, del quale chiese, comunque, nel merito, il rigetto; la Corte di appello di Roma, con sentenza n.
art. 2901 c.c
art. 335 c.p
26-05-2021 -2- avverso tale sentenza proposero separati appelli, poi riuniti ex art. 335 c.p.c., Riccardo Dominici, Albertina Dominici e Silvana Seghetti, lamentandone l'erroneità sotto plurimi profili; si costituì la società RFI, eccependo l'inammissibilità ex art.
art. 342 c.p
335 c.p.c., Riccardo Dominici, Albertina Dominici e Silvana Seghetti, lamentandone l'erroneità sotto plurimi profili; si costituì la società RFI, eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
art. 372 c.p
art. 380-bis cod. proc. civ
3466/2020; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; considerato che:

Giurisprudenza citata

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n. 3466/2020
372 c.p.c., copia della sentenza di questa Corte n. 3466/2020; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 35029-2019 proposto da: SEGHETTI SILVANA, DOMINICI ALBERTINA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CASILINA, 3/U, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO TORRIERO, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende; - controricorrente - \ avverso la sentenza n. 5724/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA Rilevato che: Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito indicata pure, per brevità, RFI), creditrice di Riccardo Dominici in virtù di due decreti ingiuntivi, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Riccardo Dominici, Albertina Dominici e Seghetti Silvana per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., o, in subordine, di simulazione dell'atto pubblico di trasferimento a titolo gratuito della quota della metà dell'immobile di proprietà del Dominici, sito in Roma, Via Santamaura 61, in favore di Silvana Seghetti nonché dell'atto di donazione della metà di altro locale uso ufficio in favore di Albertina Dominici; si costituì in giudizio il Dominici sostenendo che il trasferimento era avvenuto nell'ambito della separazione consensuale nel 2007 ed era stato formalizzato con l'atto notarile del 15/5/2009; dedusse, inoltre, che il credito era venuto meno, poiché in parte era stato soddisfatto ed in parte era stato escluso con sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo; si costituirono anche Silvana Seghetti e Albertina Dominici, deducendo l'inesistenza di rapporti debitori con la società; il Tribunale adito accolse la domanda revocatoria, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in considerazione dell'esistenza del credito della società attrice, ancorché litigioso, del pregiudizio delle ragioni del creditore, non avendo il Dominici altri beni, dell'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi e della gratuità degli atti stessi;

Ric. 2019 n. 35029 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- avverso tale sentenza proposero separati appelli, poi riuniti ex art. 335 c.p.c., Riccardo Dominici, Albertina Dominici e Silvana Seghetti, lamentandone l'erroneità sotto plurimi profili; si costituì la società RFI, eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, del quale chiese, comunque, nel merito, il rigetto; la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5724/2019, pubblicata il 19/09/2019, rigettò gli appelli proposti da Dominici Riccardo, Dominici Albertina e Seghetti Silvana e condannò gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento, in favore di RFI, delle spese di quel grado; ta Corte territoriale rilevò, tra l'altro, che il credito fatto valere da RFI, a sostegno della domanda, era consacrato in due d.i., uno dei quali pagato dal Domínici nelle more del giudizio e l'altro opposto dall'ingiunto, con opposizione rigettata in primo grado e accolta in appello, ed evidenziò che l'accoglimento in secondo grado dell'opposizione non aveva fatto venir meno la qualità di credito litigioso, poiché solo con il giudicato poteva ritenersi definitivamente accertata l'esistenza ovvero l'inesistenza del credito e che, invece, era ancora pendente il giudizio relativo al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che aveva accolto l'opposizione; avverso la sentenza della Corte di merito e nei confronti di RFI / Albertina Dominici e Silvana Seghetti hanno proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito RFI con controricorso, pure illustrato da memoria; in data 11/09/2020 le ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., copia della sentenza di questa Corte n. 3466/2020; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; considerato che:

Ric. 2019 n. 35029 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- avverso la medesima sentenza della Corte di appello n. 5724/2029 risulta essere stato proposto, da Riccardo Dominici, separato ricorso per cassazione, avente NRG 36126/2019 e fissato per l'adunanza camerale del 15 luglio 2021; con coeva separata 0.1. (con riferimento al ricorso appena richiamato) è stata disposta la riunione del predetto ricorso a quello già attualmente posto all'esame di questo Collegio (NRG 35029/19); va, pertanto,disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, rilevato che avverso la medesima sentenza della Corte di appello n. 5724/2029, impugnata con il ricorso all'esame, risulta essere stato proposto, da Riccardo Dominici, separato ricorso per cassazione, avente NRG 36126/2019 e che con coeva e separata ordinanza quel ricorso è stato riunito a quello già attualmente posto all'esame di questo Collegio, rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 settembre 2021, in sede di riconvocazione. Il Presidente alk 15EPOSITATA IN CANCELLERIA i Clegi