Italian tax court dismisses appeal against assessment notice validity due to missing taxpayer defense evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a regional tax commission decision denying fuel expense deductions. The taxpayers argued the tax authority failed to evaluate their submitted defense memoranda and issued the assessment notice after the statutory 60-day deadline. The court ruled that the tax authority's obligation to consider arguments does not require explicit mention in the final notice, and since the assessment was issued after the deadline, the taxpayers could not prove the authority had evaluated their submissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 7 I. 212/2000; Art. 360 c.p.c.: The tax authority must evaluate taxpayer defenses but need not explicitly state this in the assessment notice, and an assessment issued after the 60-day deadline is valid if the taxpayer cannot prove the authority considered their submissions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35056-2019 proposto da: CAMOLE l'TO ROBERTO, in proprio e quale rappresentante della Società CAMOLE 1"10 ROBERTO E BOCCACCIO ROSALIA SNC, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CENNI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 493/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata l' 11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.1a soc. Camoletto Roberto e Boccaccio Rosalia snc e i soci Boccaccio Rosalia e Camoletto Roberto proponevano distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso tre avvisi di accertamento notificati alla società e, per trasparenza, ai soci, con i quali, determinandosi il maggior reddito della società per il disconoscimento di alcune voci di spese indebitamente dedotte, veniva recuperata la maggiore imposta Irpef e Irap per l'anno 2009.
2. La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente ravvisando la deducibilità dei soli costi carburante. 3.Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate e del contribuente la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riuniti gli appelli, accoglieva l'appello principale, disconoscendo la deducibilità dei costi di << carburante e lubrificanti>> e accoglieva parzialmente l'appello incidentale con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti per il risarcimento dei danni subiti dai clienti, rigettandolo nel resto. In particolare la CTR rilevava, per quanto di interesse in questa sede, che il termine previsto dall'ad 12 comma 7 I 212/2000 era stato rispettato e che non vi era prova che l'Ufficio non Ric. 2019 n. 35056 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- avesse tenuto conto delle osservazioni del contribuente contenute nella memoria.
4. Avverso la sentenza della CTR il socio Camoletto Roberto e la società hanno proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti depositavano memoria illustrativa. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione dell'art 12 comma 7 I. 212/2000, si sostiene che la CTR abbia errato nel non sanzionare con l'invalidità dell'atto la mancata valutazione delle allegazioni di parte contenute nella memoria regolarmente ricevuta dall'Ufficio. 1.2 Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art 12 comma 7 I. 212/2000 per avere l'Ufficio erroneamente ritenuto l'avviso emesso in data riferita al deposito dell'atto e non alla copia notificata al contribuente.
2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Va innanzitutto precisato che è principio consolidato, cui questo Collegio intende prestare adesione, quello per cui l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente, ex art. 12, comma 7 I. 212 del 2000, è valido, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da Ric. 2019 n. 35056 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (cfr. 3583/2016,8378/2017 e 1778/2019) 2.2 Nel caso in esame la CTR ha accertato che le memorie difensive del contribuente, pur essendo state spedite prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla comunicazione del pvc, sono pervenute all'Ufficio solo in data 15.12.2019, lo stesso giorno in cui è stato emesso l'avviso di accertamento dopo che erano trascorsi sessantadue giorni dalla consegna del pvc. 2.3 Non vi è, quindi, prova, come correttamente affermato dai giudici di seconde cure, che quando è stato emesso l'atto impositivo l'Agenzia delle Entrate fosse stata posta in grado di conoscere e valutare il contenuto delle deduzioni difensive del contribuente.
3. Il secondo motivo è, parimenti, infondato. 3.1 La CTR ha verificato dagli atti di causa che l'avviso di accertamento è stato emesso in data 15 dicembre 2014 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del pvc, avvenuta in data 14/10/2014 3.2 Si tratta di un accertamento in punto di fatto, insindacabile in questa sede se non attraverso la proposizione del vizio motivazione id cui all'art 360 1° comma nr 5 cpc. 4 Il ricorso va quindi rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, Ric. 2019 n. 35056 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2021 il Presidente Antonio Greco DEPOSITATO