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Ordinanza — n. 30226/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment by rejecting Regional Commission's dismissal of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30226/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision declaring the taxpayer's appeal inadmissible. The taxpayer argued the Commission failed to address specific grounds for appeal, merely repeating first-instance doubts. The court held that in tax proceedings, an appeal is fully devolutive and requires a specific critique of the first-instance decision, which the taxpayer provided.

Regesto Legislator

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Art. 53 D.Lgs. n. 546/1992; In tax litigation, an appeal is fully devolutive and requires a specific critique of the first-instance decision, not limited to specific vices.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specific grounds requirement fully devolutive appeal tax procedure law revisio prioris instantiae validità della tassazione fiscale contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, relativo all'anno 2010; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il contribuente deduce violazione dell'art. 53 D.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
546/1992, ai sensi dell'art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32594 del 20/12/2018
546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel /1 merito (Sez. 5, n. 32594 del 20/12/2018;
Sez. 6-5, n. 30525 del 23/11/2018
Sez. 6-5, n. 30525 del 23/11/2018); Li1 che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12971-2018 proposto da: COSTANTINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO VIVALDI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2335/30/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 27/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che Marco Costantini propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, relativo all'anno 2010; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il contribuente deduce violazione dell'art. 53 D. Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto i motivi di gravame privi di specificità, limitandosi a riproporre dubbi e perplessità già sollevati in primo grado; che l'Agenzia delle Entrate non si è costituita; che il motivo, così come articolato, è fondato; che il giudice di appello ha trascurato di considerare che i due motivi di appello richiamavano altresì le corrispondenti parti della decisione di primo grado, sottoposta ad impugnazione, sviluppandone la critica attraverso il richiamo ad opportuna giurisprudenza; che, in ogni caso, è erronea l'affermazione della CTR che "l'appello in parola si configura come impugnazione di merito di carattere devoluti vo, caratterizzata quale "revisio prioris istantiae" e innescata all'articolazione di una critica specifica, puntuale e mirata, che deve essere rivolta alle ragioni di primo grado", giacché, in tema di contenzioso tributario, la Ric. 2018 n. 12971 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel /1 merito (Sez. 5, n. 32594 del 20/12/2018;

Sez. 6-5, n. 30525 del 23/11/2018); Li1 che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA / oggi, 27 OT T 2021 L CANCELLIER