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Ordinanza — n. 30224/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal regarding retroactive tax refund limits and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30224/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling in favor of a taxpayer seeking a tax refund. The agency argued the original request lacked specificity and that new laws limiting refund amounts should apply retroactively to pending cases. The court found the appeal inadmissible due to insufficient detail and ruled that new legislative limits on refunds do not affect ongoing litigation unless explicitly provided for in transitional provisions.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 3, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 10, n. 3 c.p.c.; In the absence of transitional provisions, new legislation limiting tax refund amounts does not apply to pending judgments, as it affects only the execution phase, not the formation of the right to claim.

Parole chiave

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tax refund retroactivity procedural inadmissibility transitional provisions tax administration appeal pending litigation limits detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 3, n. 3 c.p.c.
Art. 360, comma 10, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo di ricorso - ex art. 360, primo comma, n.
Art. 18, 19, 21 d.lgs. n. 546/1992
Art. 1, comma 665, Law 190/2014
13-07-2021 -3- l'art. 16-octies, comma 1, lett.
Art. 16 octies, Law 123/2017
13-07-2021 -3- l'art. 16-octies, comma 1, lett.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14331/2020
Cass. n. 6213/2018
Cass. n. 227/2018
Cass. n. 29899/2017
Cass. Sez. 6, Ordinanza nr 1778/2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8472-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro GIARRUSSO GESUALDO; - intimato - avverso la sentenza n. 5112/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 30/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.Giarrusso Gesualdo impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Siracusa il silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso della somma di C 5.108,21, ex art 9 comma 17 della I. 289/02, del 90% delle imposte versate negli 1990-1992. 2 La CTP accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l'appello rilevando che il contribuente aveva diritto al rimborso non essendo un imprenditore, la domanda era stata presentata nei termini e il dedotto ius supervenies non incideva sul diritto al rimborso operando solo in fase esecutiva ed in ogni caso, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova normativa non trovava applicazione ai giudizi in corso. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Il contribuente non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo di ricorso - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso originario introduttivo con conseguente nullità della Ric. 2020 n. 08472 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.18, 19 e 21, d.lgs. n.546 del 1992 del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell'art.19 d.lgs., in quanto l'istanza di rimborso non indica il quantum richiesto e, dunque, non è suscettibile di generare un silenzio rifiuto impugnabile 1.1 La doglianza è inammissibile ai sensi dell'ad 369 II comma nr 3 cpc, in quanto difetta di autosufficienza, non avendo l'Agenzia delle Entrate né prodotto nè riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso, impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione delle dedotte omissioni. 2 Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'ad 1, comma 665 della I. 190/2014 così come modificato dall'art 16 octies del di. 91/2017 convertito in I. 123/2017, in relazione all'ad 360 comma 10 nr. 3 cpc; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell'omettere di applicare la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l'ammontare del rimborso. 2.1 il motivo non merita accoglimento. 2.2 n dedotto ius superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990. 2.3 I limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversia sui provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate operano solo in soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. sul punto e da ultimo Cass.14331/2020 ) 2.4 Inoltre la censura, prospettando l'applicabilità della nuova normativa al presente giudizio, si pone in contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui «in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, Ric. 2020 n. 08472 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo» (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017). 3 Il ricorso va quindi rigettato. 4 Nulla è da statuire sulle spese stante la mancata costituzione della contribuente 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002 , nr 115 (Cass.

Sez. 6-- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016)

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 13 luglio 2021 Il Presidente Antonio_Greco , .1- DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, Z i IL CANCELLIER