Cassation court dismisses first ground but allows second, quashing regional tax court decision for insufficient analysis of legal uncertainty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first ground of appeal regarding the lack of specific grounds for censuring sanctions but allowed the second ground concerning legal uncertainty. The Regional Tax Court had rejected the taxpayer's appeal by citing the coexistence of multiple normative sources and differing interpretations as justification for not applying sanctions under Art. 8 of D.Lvo 546/1992. The Supreme Court found this reasoning generic and failed to properly evaluate the specific factual indices of legal uncertainty required by established case law, thus quashing the decision with remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 d.lvo 546/1992; Art. 360 nr. 1 comma 3 c.p.c.: The court must specifically identify and evaluate factual indices of legal uncertainty to justify the exemption from administrative tax liability under Art. 8 of D.Lvo 546/1992; a generic assertion of conflicting norms without detailed analysis is insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 6218-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI FA/ PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro I.T.N. - INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE - SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DONIZETTI, 10, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO FERRI, GIORGIO MARCO IACOBONE; - controricorrente- contro SPEZIA RISORSE SPA , AGENZIA DEL DEMANIO; - intimati - avverso la sentenza n. 1059/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. RILEVATO CHE: 1.La soc. I.T.N (Industrie Tecniche Nautiche) spa, concessionaria di beni demaniali facenti pare del complesso denominato << Porto Mirabello>>, impugnava l'avviso di accertamento, notificato in data 15/10/2015, con il quale l'Ufficio, previa attribuzione in surroga della rendita catastale ex art. 1 comma 336 I. 311/2004, liquidava i tributi, gli interessi ed oneri e irrogava le sanzioni. 2.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso disconoscendo, ex art 8 d.lvo 546/92, le sanzioni. 3.Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha rigettato l'appello rilevando che la disapplicazione delle sanzioni trovava giustificazione nella coesistenza di molteplici fonti normative e di differenti interpretazioni delle stesse. 4.Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi; si è costituita con controricorso solo I.T.N. spa. 5 Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata Ric. 2020 n. 06218 sez.
MT - ud. 13-07-2021 -2- dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La contribuente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lvo 546/1992 e 112 cpcj, si sostiene che la CTR ha erroneamente disapplicato le sanzibni senza che sul punto fosse stato proposto uno specifico motivo di censura. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art. 8 d.lvo 546/1992 e 1 comma 336 I 311/2004 in relazione all'art. 360 nr 1 comma 3 cpc; si argomenta che la CTR non si è attenuta ai principi giurisprudenziali in materia limitandosi genericamente ad addurre la complessità tributaria in materia di accertamento catastale; in ogni caso la ricorrente contesta la sussistenza dell'incertezza normativa. 2.Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché privo degli elementi necessari alla valutazione della fondatezza dei motivi del gravame. 2.1 II ricorso contiene l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, delle argomentazioni essenziali sulle quali si fonda la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in giudizio, e sulle quali si chiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea compiuta dal giudice di merito. 3 Il primo motivo è inammissibile. 3.1 E' pacifico che già la Commissione Tributaria di primo grado, ritenendo sussistenti le condizioni di incertezza della normativa 4n materia catastale, ha riconosciuto la non debenza Ric. 2020 n. 06218 sez.
MT - ud. 13-07-2021 -3- delle sanzioni; non risulta dalla impugnata sentenza né è stato allegato nel ricorso che l'Ufficio nell'atto di appello abbia formulato lo specifico motivo della ultrapetizione della sentenza della CTP e, pertanto la doglianza della mancata corrispondenza tra il chiesto è il pronunciato, è stata inammissibilmente sollevata per la prima volta in Cassazione. 4 II secondo motivo è, invece, fondato. 4.1 Va rilevato come la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito l'ambito di applicazione della normativa sulla disapplicazione delle sanzioni prevista dagli artt. 2 del d.lvo nr 472/1997,8 del d.lvo 546/1992 e 10 comma 3 della I. 212/2000 precisando che << per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato Ric. 2020 n. 06218 sez.
MT - ud. 13-07-2021 -4- d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente:
1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;
5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;
10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato Ric. 2020 n. 06218 sez.
MT - ud. 13-07-2021 -5- conseguito attraverso la sua interpretazione>>(cfr. Cass. n. 13076 /2015; 4394 /2014; 3113 /2014; n. 24670 /2007). 4.2 L'impugnata sentenza, senza dar minimamente conto di quali fossero gli elementi e le circostanze specifiche dei fatti indice sopra riportati (ad esempio citazione delle fonti normative, indicazione del contenuto delle sentenze in contrasto tra di loro), sì è limitata ad affermare in modo del tutto generico che « la coesistenza di molteplici fonti normative, legislative, regolamentari, convenzionali e l'esistenza di differenti interpretazioni delle stesse ha ragionevolmente procurato nel caso di specie una situazione di errore in buona fede ..tale da giustificare , ai sensi dell'art.8 d.lvo nr 546/92, la non applicazione delle sanzioni> >, non facendo, quindi, buon governo dei suesposti principi. 5 In accoglimento del secondo motivo del ricorso va cassata la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo, motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da k) remoto in data 13 lugl