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Ordinanza — n. 30220/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows appeal on sports sponsorship deductibility but dismisses third ground for non-appealable sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30220/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the third ground of appeal regarding tax sanctions because the issue was not raised during the appellate proceedings. However, the Court allowed the first and second grounds, ruling that legal presumptions regarding the deductibility of sponsorship expenses for amateur sports clubs apply automatically without requiring further proof of specific promotional activities. Consequently, the lower regional tax commission's decision was quashed and the case remanded for a new ruling based on these established principles.

Regesto Legislator

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Art. 90 comma 8 della legge n. 289 del 2002; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The legal presumption of deductibility for sponsorship expenses of amateur sports clubs operates solely on the statutory requirements, rendering additional evidentiary assessments of specific promotional activities unnecessary for the taxpayer.

Parole chiave

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sports sponsorship deductibility amateur sports clubs tax expense presumptions appellate procedure admissibility IRPEF tax assessment verosimiglianza della persecuzione calcolo del reddito da valido ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 90 comma 8 della legge n. 289 del 2002
Art. 360 n. 3 c.p.c.
289/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe malamente applicato i criteri legali riferiti alla deducibilità delle spese pubblicitarie ed alla presunzione ad esse inerente; che, col secondo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 25 comma 5 I. n. 133/1999
giacché la CTR avrebbe valutato le prove documentali in maniera non unitaria, al fine di provare l'esecuzione del contratto; che, mediante il terzo, la contribuente deduce violazione dell'art. 25 comma 5° I.
Art. 4 comma 3 DM n. 473/1999
133/1999, con errata applicazione dell'art. 4 comma 3° DM n.
Artt. 109 DPR n. 917/1986
Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2007; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il Maselli invoca violazione degli artt. 109 DPR n. 917/1986 e 90 comma 8° I.
90 comma 8 I. n. 289/2002
artt. 2697 c.c
3 c.p.c.: la CTR avrebbe malamente applicato i criteri legali riferiti alla deducibilità delle spese pubblicitarie ed alla presunzione ad esse inerente; che, col secondo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, n. 8981 del 06/04/2017
289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori (Sez. 6-5, n. 8981 del 06/04/2017); che l'art.
Sez. 5, n. 5720 del 23/03/2016
13-07-2021 -3- prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Sez. 5, n. 5720 del 23/03/2016; cfr.
Sez. 6-5, n. 14942 del 15/06/2017
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Testo completo

ente ORDINANZA e. u. sul ricorso 13663-2018 proposto da: MASELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZO 107, presso lo studio dell'avvocato OSVALDO VERRECCHIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE MANFELLOTTO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO; - intimata - avverso la sentenza n. 603/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOUSE, depositata il 17/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che Giovanni Maselli propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Campobasso. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2007; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il Maselli invoca violazione degli artt. 109 DPR n. 917/1986 e 90 comma 8° I. n. 289/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe malamente applicato i criteri legali riferiti alla deducibilità delle spese pubblicitarie ed alla presunzione ad esse inerente; che, col secondo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. giacché la CTR avrebbe valutato le prove documentali in maniera non unitaria, al fine di provare l'esecuzione del contratto; che, mediante il terzo, la contribuente deduce violazione dell'art. 25 comma 5° I. n. 133/1999, con errata applicazione dell'art. 4 comma 3° DM n. 473/1999, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe ingiustamente disconosciuto la Ric. 2018 n. 13663 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- deducibilità dei costì in capo ai soggetti eroganti, ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo ed il secondo motivo - che possono essere scrutinati congiuntamente, posta la loro connessione logico- giuridica - sono fondati; che, in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori (Sez. 6-5, n. 8981 del 06/04/2017); che l'art. 90 comma 8° della legge n. 289 del 2002 testualmente recita "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 8 dell1art.90 qualifica ex lege tali spese come pubblicitarie, se (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i Ric. 2018 n. 13663 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Sez. 5, n. 5720 del 23/03/2016; cfr. anche Sez. 6-5, n. 14942 del 15/06/2017); che, pertanto, gli unici criteri ai quale ha fatto riferimento la CTR, ossia il contratto di sponsorizzazione ed i costi, non possono considerarsi dirimenti, in carenza di una valutazione complessiva circa le condizioni previste per legge; che il terzo motivo è inammissibile, non essendo stata la questione delle sanzioni sollevata in sede d'appello; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Molise, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi , IL CANCELLIERE E