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Ordinanza — n. 30219/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; taxpayers filed for simplified case termination with partial payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30219/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished. Although the taxpayers argued for procedural violations regarding evidence evaluation and property valuation, they subsequently filed a request for simplified case termination. The court ruled that the filing of this termination request, accompanied by the first payment installment, legally ended the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018; When a party in a tax dispute files a request for simplified case termination under the specified decree, the judgment is extinguished immediately upon the submission of the request and the first payment installment.

Parole chiave

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simplified case termination tax dispute settlement payment installment judicial extinction Cassation appeal dismissal arretrati d'imposta tassa d'iscrizione nel registro ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018
119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto; che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018
Art. 360 n. 4 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe errato nel dare rilievo alle allegazioni dell'Ufficio piuttosto che a quelle riconducibili alla parte contribuente; che, col secondo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe errato nel non richiedere al CTU la determinazione del valore della compravendita al netto della riserva d'area; che, mediante il terzo, i contribuenti deducono omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360 n.
Artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
D. Lgs. n. 546/1992
art. 2697 c.c
nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13516-2018 proposto da: D'ARRIGO GIOVANNI, GIALLANZA BEATRICE, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati SALVATORE CATANIA, NICOLA TODARO; - ricorrenti- (12'.) contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del cy c Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA - intimata - avverso la sentenza n. 843/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 13/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che Giovanni D'Arrigo e Beatrice Giallanza propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2005; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il D'Arrigo e la Giallanza invocano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe errato nel dare rilievo alle allegazioni dell'Ufficio piuttosto che a quelle riconducibili alla parte contribuente; che, col secondo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 2° e 36 comma 2° D.

Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe errato nel non richiedere al CTU la determinazione del valore della compravendita al netto della riserva d'area; che, mediante il terzo, i contribuenti deducono omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di esaminare gli elementi offerti dalla parte contribuente; Ric. 2018 n. 13516 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che, in data 2 luglio 2021, il D'Arrigo e la Giallanza hanno proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto; che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di Giovanni D'Arrigo e Beatrice Giallanza Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE ESPERTO oggi, 211A2 DI 20 Maria Anton Chieco IL CANCELLIERE