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Ordinanza — n. 30217/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on VAT exemption but allows removal of unification contribution penalty from lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30217/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appellant's claim regarding the VAT exemption for the property transfer but allowed the removal of a specific financial penalty from the lower court's decision. The appellant argued that the lower court incorrectly ignored subsequent circumstances justifying the non-sale of the property and erroneously applied a contribution rule. The court ruled that the lower court's assessment of the property's physical changes was correct regarding the VAT exemption, yet the specific penalty clause was inapplicable to tax tribunal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1°, sesto periodo della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986; Art. 13 comma 10 quater DPR n. 115/2002: The VAT exemption for resale by real estate firms requires the sold building to retain essential architectural characteristics, and the unification contribution penalty does not apply to proceedings before tax tribunals.

Parole chiave

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VAT exemption criteria property resale timing unification contribution penalty tax tribunal jurisdiction Cassation review scope liquidazione di fondi valore venale dell'immobile stima di immobili esteri

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 1°, sesto periodo della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986
384 comma 2° c.p.c., la Corte dispone che vengano espunti dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata i capi riguardanti la condanna della contribuente al pagamento del contributo ex art. 13 comma 1 quater D.P.R.
Art. 13 comma 10 quater DPR n. 115/2002
384 comma 2° c.p.c., la Corte dispone che vengano espunti dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata i capi riguardanti la condanna della contribuente al pagamento del contributo ex art. 13 comma 1 quater D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, n. 5015 del 12/03/2015
Sez. 6-5, n. 20018 del 27/07/2018
18 del 2018, di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile (Sez. 6-5, n. 20018 del 27/07/2018; Sez.
Sez. 6-5, n. 15111 dell'11/06/2018
20018 del 27/07/2018; Sez. 6-5, n. 15111 dell'11/06/2018); che, considerato l'esito finale del giudizio e l'inutilità di un rinvio, alla luce dell'art.
Corte Costituzionale n. 18 del 2018
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso 13479-2018 proposto da: N.B.M. CASA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA RITA DANZA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimata - avverso la sentenza n. 2952/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 23/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che la s.r.l. NBM CASA (quale società incorporante la Seven Immobiliare s.r.I.) propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva respinto il suo appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2007; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1°, sesto periodo della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente ritenuto irrilevanti le circostanze sopravvenute, dedotte dalla società per giustificare la mancata alienazione dell'immobile nel triennio successivo all'acquisto; che, attraverso il secondo motivo, la contribuente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 10 quater DPR. n. 115/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente condannato l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; che l'intimata non si è costituita; che il primo motivo è infondato; che l'art. 1, comma 1°, sesto periodo della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 testualmente recita: "il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi Ric. 2018 n. 13479 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizioni che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni"; che un'interpretazione della norma coerente con lo spirito dell'agevolazione, e con il carattere eccezionale della stessa, richiede che il fabbricato rivenduto abbia le stesse caratteristiche essenziali (sul piano architettonico e volumetrico) di quello precedentemente oggetto della tariffa agevolata; che, pertanto, la demolizione e successiva ricostruzione sulla stessa area di altro immobile, naturalisticamente differente, non è in linea con la norma invocata; che, in ogni caso, la sentenza impugnata ha svolto una valutazione di incongruità dei nuovi compendi, pervenendo a ritenere che, nella specie, non si fosse verificata l'ipotesi della forza maggiore, riconducibile ad un evento inevitabile ed imprevedibile (Sez. 6-5, n. 5015 del 12/03/2015); che, d'altronde, la ricorrente neppure ha dimostrato di essersi attivata tempestivamente e che il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione fosse ascrivibile al Comune di Bologna, mentre con riguardo all'occupazione abusiva dei locali, essa non avrebbe potuto reputarsi imprevedibile, perché preesistente all'acquisto; che il secondo motivo è fondato; che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di declaratoria di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione nei Ric. 2018 n. 13479 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- giudizi avanti le commissioni tributarie, trattandosi, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 18 del 2018, di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile (Sez. 6-5, n. 20018 del 27/07/2018; Sez. 6-5, n. 15111 dell'11/06/2018); che, considerato l'esito finale del giudizio e l'inutilità di un rinvio, alla luce dell'art. 384 comma 2° c.p.c., la Corte dispone che vengano espunti dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata i capi riguardanti la condanna della contribuente al pagamento del contributo ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dispone che vengano espunti dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata i capi riguardanti la condanna della contribuente al pagamento del contributo ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002. Rigetta nel resto il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLER