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Ordinanza — n. 30216/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to pre-telecom tax procedure notification via PEC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30216/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision declaring the appeal inadmissible. The taxpayer argued that notification via PEC constituted valid service, but the court held that such notification was legally nonexistent because the electronic tax procedure regime had not yet entered into force in Abruzzo at the time of service. Consequently, the court affirmed the lower court's ruling that the appeal was inadmissible ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis I. n. 53/1994; Art. 16 D.M. 4 agosto 2015: In tax proceedings governed by special rules prior to the entry into force of the electronic procedure regime, notification via PEC is legally nonexistent and cannot be cured by the respondent's subsequent appearance.

Parole chiave

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tax procedure notification PEC validity electronic filing regime inadmissibility ex officio speciality principle procedural timeline tax appeal opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis I. n. 53/1994
546/1992, in relazione all'art. 360 n.
Art. 16 D.M. 4 agosto 2015
27425 del 29/10/2018); che, secondo l'art. 16 del D.M.
Art. 1 D.L. n. 90 del 2014
53/1994 nonché dell'art. 156 c.p.c., ex art.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 dei 2002
6677 del 1503/2017); che il ricorso va dunque respinto; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 156 c.p
53/1994 nonché dell'art. 156 c.p.c., ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, n. 17941 del 12/09/2016
114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile (Sez. 6-5, n. 17941 del 12/09/2016, Sez.
Sez. 6-5, n. 18321 del 25/07/17
17941 del 12/09/2016, Sez. 6-5, n. 18321 del 25/07/17, Sez.
Sez. 6 - 5, n. 27425 del 29/10/2018
18321 del 25/07/17, Sez. 6 - 5, n. 27425 del 29/10/2018); che, secondo l'art.
Sez. Unite 20 luglio 2016 n. 14916
Sez. 5, n. 11637 del 11/05/2017
24640 del 5/10/2018); che, dunque, la CTR ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'appello ex officio, come tutte le cause di inammissibilità dell'impugnazione, nel processo tributario (Sez. 5, n. 11637 del 11/05/2017; Sez.
Sez. 5, n. 6677 del 1503/2017
11637 del 11/05/2017; Sez. 5, n. 6677 del 1503/2017); che il ricorso va dunque respinto; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13388-2018 proposto da: DANIELE QUIRINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MURATORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO CONTARDI; - ricorrente- contro Ink AGENZIA DELLE ENTRATE 106363391004 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 927/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO, depositata il 02/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che Quirino Daniele propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale de L'Aquila. Quest'ultima, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, emessa dall'allora Equitalia Centro Spa, limitatamente alle cartelle di pagamento di competenza del giudice tributario; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis I. n. 53/1994 nonché dell'art. 156 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.: la commissione tributaria avrebbe erroneamente ritenuto inesistente anziché meramente irrituale la notifica del ricorso effettuata a mezzo PEC; che, mediante il secondo motivo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 21 e 22 d.

Igs. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente dichiarato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso, fuori dai casi tassativamente previsti dal d. Igs. 546/1992; che l'Agenzia si è costituita ritualmente; che le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate; che, infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte nel processo tributario è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di Ric. 2018 n. 13388 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del d.m. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1 della L n. 53 del 1994, secondo periodo, come modificato dall'art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 90 del 2014 (così come modificato dalla L n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile (Sez. 6-5, n. 17941 del 12/09/2016, Sez. 6-5, n. 18321 del 25/07/17, Sez. 6 - 5, n. 27425 del 29/10/2018); che, secondo l'art. 16 del D.M. 4 agosto 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 comma 3 del D.M. n. 163 del 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Abruzzo a far data dal 15 ottobre 2016, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell'appello via pec è avvenuta precedentemente, e precisamente il 25 marzo 2016, quando tale modalità non era contemplata dall'ordinamento, quindi, giuridicamente inesistente e non sanabile con la costituzione dell'appellato, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso; che in senso contrario non depone la pronuncia delle Sezioni Unite 20 luglio 2016 n. 14916, richiamata dal ricorrente; che, infatti, "in ragione della spiegata impossibilità, in difetto di approvazione delle norme tecniche del processo tributario telematico, avente carattere di specialità rispetto al rito civile, di ritenere l'equipollenza della notifica tramite PEC alla tradizionale notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'affermazione dell'inesistenza della notifica ciononostante effettuata a mezzo PEC trova conforto anche nei principi di carattere generale espressi da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi, nella fattispecie, di atto trasmesso da soggetto che non poteva dirsi munito, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione Ric. 2018 n. 13388 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- temporis, della possibilità giuridica di compiere detta attività" (Sez. 6-5, n. 24640 del 5/10/2018); che, dunque, la CTR ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'appello ex officio, come tutte le cause di inammissibilità dell'impugnazione, nel processo tributario (Sez. 5, n. 11637 del 11/05/2017; Sez. 5, n. 6677 del 1503/2017); che il ricorso va dunque respinto; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Il Presidente DEP