Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30215/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for inadmissibility due to missing statutory citations and failure to prove omitted fact details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30215/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible for failing to meet strict procedural requirements under the Civil Procedure Code. The appellants argued that the lower court omitted necessary valuation assessments and failed to examine a decisive fact regarding land registry documents, but the court found the appeal lacked the specific textual excerpts of the lower court's reasoning required by law. Consequently, the court ruled that without these specific citations and a detailed demonstration of the omitted factual basis, the appeal could not be reviewed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to cite the exact text of the lower court's reasoning for a violation claim or fails to specify the historical facts, timing, and decisiveness of an omitted fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal tax valuation error omitted fact review procedural citation rule double conformity principle imposta immobiliare tassazioni fiscali contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
504/1992, in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
504/1992, in relazione all'art. 360 n.
Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
5 c.p.c.; che, per un verso, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Art. 54, comma 3, del d.l. n. 83
(nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.
art. 366 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 16147 del 28/06/2017
Sez. L., n. 20994 del 06/08/2019
Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016
20994 del 06/08/2019; Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016); che, per altro verso, stante la vigente formulazione dell'art.
Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014
(Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014); che, nella specie, i ricorrenti non hanno provveduto ad indicare le eventuali differenti ragioni di fatto delle decisioni di merito e neppure quale fosse il fatto storico trascurato; che va pertanto dato atto dell'inammissibilità del ricorso (Sez.
Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13321-2018 proposto da: LO CASTRO BARBARA, LO CASTRO MARCO, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO VALERIO; - ricorrenti - contro COMUNE MARINO, in persona del Sindaco pro-tempore ; - intimato - avverso la sentenza n. 7670/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: i che Barbara Lo Castro e Marco Lo Castro propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva rigettato il loro appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di accertamento ICI, per gli anni 2008, 2009 e 2011, emesso dal Comune di Marino; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione 5 D.

Lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; che la sentenza impugnata avrebbe omesso di svolgere qualunque tipo di accertamento rispetto ai parametri indicati dalla norma di legge, nel determinare il valore venale del bene di proprietà dei ricorrenti; che, attraverso il secondo motivo, i contribuenti assumono omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., giacché la valutazione dell'Agenzia del Territorio richiamata negli avvisi di accertamento non sarebbe mai stata depositata in giudizio; che l'intimato non si è costituito; che il primo motivo è inammissibile; che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si Ric. 2018 n. 13321 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso (Sez. 5, n. 16147 del 28/06/2017); che, nella specie, il ricorso è carente della suddetta indicazione, né la Corte potrebbe verificare d'ufficio il fascicolo di merito, essendo stato denunciato un error in iudicando; che il secondo motivo è parimenti inammissibile; che il vizio denunciato ricade nel paradigma fissato dall'art. 360 n. 5 c.p.c.; che, per un verso, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, come nella specie, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez.

L., n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016); che, per altro verso, stante la vigente formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché Ric. 2018 n. 13321 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014); che, nella specie, i ricorrenti non hanno provveduto ad indicare le eventuali differenti ragioni di fatto delle decisioni di merito e neppure quale fosse il fatto storico trascurato; che va pertanto dato atto dell'inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, in mancanza di attività difensiva di quest'ultimo; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente -2.q- IL CANCELLIERE ESPERTO Dr