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Ordinanza — n. 30209/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first appeal on procedural grounds but allows second regarding tax deduction evidence rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30209/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the first appeal ground for omitting a ruling on invoice verification, finding the lower tribunal had addressed the issue. However, it accepted the second ground concerning the admissibility of third-party repairman statements as evidence. Consequently, the judgment was partially quashed and remanded for further proceedings on the specific evidence question.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.; In tax proceedings, third-party declarations hold probative value as indicia, and factual errors in lower court assessments require remand rather than cassation.

Parole chiave

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Italian Tax Procedure Third Party Evidence Substitute Declarations Cassation Review Remand to Lower Court Procedural Omission Tax Deduction Costs spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num.
Art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta formulata dal relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., alle parti.
art. 112 c.p
Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021
Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9903 del 27/05/2020
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6616 del 16/03/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6131-2020 proposto da: DELLA VALLE SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, Ctir C( VIA ARIODANTE FABRE 1 II, 8, presso lo studio dell'avvocato DESIDERIA BOGGE1 1 I, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CARRETTO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; (- II) - resistente - avverso la sentenza n. 1294/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: Sandro Della Valle, che esercita l'attività di trasportatore, propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in epigrafe, che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente contro l'avviso d'accertamento emesso in materia di Irpef, Irap ed Iva relative all'anno d'imposta 2011, con il quale erano stati recuperati a tassazione sia i costi relativi alla manutenzione di automezzi; sia le differenze negli importi delle fatture emesse dal ricorrente, rispetto a quelle registrate nella contabilità di una s.n.c. sua cliente.

L'Amministrazione si è costituita senza articolare difese. La proposta formulata dal relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., alle parti. Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «l'omessa pronuncia su domanda/questione oggetto di specifica doglianza del ricorrente; violazione dell'art. 112 cpc; conseguente nullità della sentenza. Error in procedendo. ».

Assume il ricorrente che sarebbe mancata un pronuncia sulla questione, che aveva posto nei giudizi di merito, della veridicità delle fatture che egli aveva registrato nella sua contabilità e della corretta imputazione delle corrispondenti somme che la Ric. 2020 n. 06131 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- cliente gli avrebbe pagato con assegni. Riprodotta nel mezzo la ricostruzione dell'imputazione dei pagamenti ricevuti esposta nel ricorso di primo grado, il ricorrente lamenta che la CTR non si sarebbe pronunciata sul punto, benché decisivo. Il motivo non è fondato.

Infatti, sulla questione dei pagamenti della cliente e della loro correlazione delle fatture la sentenza impugnata, per quanto con motivazione sintetica, si è pronunciata espressamente in sede di decisione del primo motivo d'appello, per cui non sussiste l'omessa pronuncia Ove poi, con il mezzo in questione, il ricorrente abbia inteso nella sostanza censurare anche, o piuttosto, che la CTR non avrebbe fatto riferimento a documenti provenienti dal contribuente (invero non specificati nel motivo), va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021). E comunque, qualora il ricorrente avesse inteso affermare l'omesso esame (non meramente di un documento, ma) di un fatto storico, Pic. 2020 n. 06131 sez. MT - ud. 07-07-2021 -3- commessa da parte della CTR nel valutare la correlazione tra pagamenti e fatture, avrebbe dovuto proporre il motivo di cui al ridetto art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Invero, dalla lettura dell'intero corpo del motivo si ricava che l'intenzione effettiva del ricorrente è quella di contestare la conclusione con la quale, all'esito dell'esame in fatto compiuta dalla CTR, è stato accertato che non vi era totale corrispondenza tra i due dati correlati, per sostituire a tale ricostruzione quella sostenuta dal contribuente.

Ma non è ammissibile attingere il giudizio di fatto in questa sede di legittimità, neppure sotto l'apparente deduzione di uno dei vizi tassativamente indicati dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Cass. Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). 2.Con il secondo motivo il contribuente ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere erroneamente il giudice a quo, decidendo sul motivo d'appello relativo al rilievo attinente l'inerenza dei costi per riparazioni di automezzi del contribuente, escluso di poter valutare le "dichiarazioni sostitutive" rese dai terzi riparatori, pena il sostanziale aggiramento del divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

Il motivo è fondato. Infatti, in tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, è riconosciuta - in attuazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell'attuazione del diritto di difesa - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede Ric. 2020 n. 06131 sez. MT - ud. 07-07-2021 -4- extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (Cass.

Sez. 5 - , Sentenza n. 9903 del 27/05/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6616 del 16/03/2018, ex plurimis). All'accoglimento del secondo motivo segue la cassazione in parte qua della sentenza, con rinvio al giudice a quo per i necessari accertamenti. P. Q. M. Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 7 luglio 2021 Il Preside