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Ordinanza — n. 30203/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax debt exemption from mortgage registration due to lack of proof for family needs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30203/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Massimo Marra against the Basilicata Regional Tax Commission's decision regarding the exemption of his assets from mortgage registration. Marra argued that his tax debts, arising from business activities, did not satisfy family needs and thus should not be exempted, placing the burden of proof on him. The court upheld the lower court's finding that Marra failed to provide sufficient evidence that the debt was incurred for family necessities, thereby confirming the validity of the mortgage inscription.

Regesto Legislator

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Art. 169, 170 c.c.; Art. 2740 c.c.: The burden of proof regarding the exemption of assets from execution for family needs lies with the debtor, and failure to demonstrate the debt's connection to family necessities results in the loss of such protection.

Parole chiave

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tax debt exemption mortgage registration family needs burden of proof impignorability business activity Cassation appeal debito della massa

Disposizioni normative citate

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Art. 169 c.c.
Art. 170 c.c.
77 come "atto dell'esecuzione", viene meno anche l'applicabilità dell'art. 170 c.c., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art.
Art. 2740 c.c.
170 c.c., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa (V.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza sull'asserita mancanza di prova, non avendo la CTR adeguatamente valutato le prove addotte dal contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
15354 del 22/07/2015), ha escluso che "l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata "un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria".
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Si attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 170 c.c
c.c., ha ritenuto non sussistere i presupposti per la loro impignorabilità, preso atto dell'onere della prova sui presupposti di applicabilità di cui all'art. 170 c.c.
art. 2740 c.c
170 c.c., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa (V.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. n. 15354 del 22/07/2015
Cass. n. 3738/2015
22761 del 09/11/2016; Cass. n. 3738/2015; Cass.
Cass. n. 15886/2014
Cass. n. 31590/2018
Cass. n. 31590/2018 in motiv.; Cass 2020/8077; nr 10166).
Cass. 2020/8077
Cass. n. 10166
Cass. Sez. 6, n. 27045 del 2020
Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053
5 c.p.c., secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte, vi è stata una ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; sez.
Cass. Sez. Un. 13983/2019
Cass. 21739/2019
Cass. Sez. 1, n. 27867 del 30/10/2019
Cass. Sez. Un., n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18229-2020 proposto da: MARRA MASSIMO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE FAVALE; - ricorrente - contro AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorren te- avverso la sentenza n. 410/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 18229 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- r.g. 18229 2020 Marra Massimo ci Agenzia delle entrate Ritenuto che: Massimo Marra ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Basilicata, che, in relazione a iscrizione ipotecaria per Irap Iva anni 1999/2004 su beni immobili facenti parte del fondo patrimoniale costituito ex art. 167 s.s. c.c., ha ritenuto non sussistere i presupposti per la loro impignorabilità, preso atto dell'onere della prova sui presupposti di applicabilità di cui all'art. 170 c.c. e della mancata prova, gravante sul contribuente e non assolta, sulla estraneità del debito alle esigenze familiari e la sua opponibilità al creditore procedente.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che anche un debito di natura tributaria, sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. L'ADER, Agenzia delle entrate riscossione, si costituisce con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, artt. 169, 170 c.c., 2967 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3, per avere la CTR confermato la validità dell'iscrizione ipotecaria nonostante i debiti fossero sorti nell'ambito dell'attività d'impresa del contribuente.

2. Il motivo è infondato. 2.1. Giova ricordare che questa Corte (con ord. n. 15354 del 22/07/2015), ha escluso che "l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata "un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria". Tale affermazione di principio, dalla quale non si vede ragione per discostarsi, non può non riverberarsi nella materia qui trattata, nella quale, venuta meno la premessa ricostruttiva fondata come detto sulla qualificazione dell'iscrizione ipotecaria D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 77 come "atto dell'esecuzione", viene meno anche l'applicabilità dell'art. 170 c.c., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa (V. anche Cass. n. 23875/2015; n. 10794/2016, in motiv.;

Cass. n. 5577/2019). 2.2. Alla luce della natura dell'iscrizione ipotecaria, si è dunque affermato che" l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c. c., sicchè è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. (Cass. n. 20998/2018;

Cass. n. 1652 del 2016; Cass. n. 22761 del 09/11/2016; Cass. n. 3738/2015; Cass. 23876/2015). In particolare, si è affermato che il creditore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al debitore e conferiti nel fondo, se il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purchè il titolare del credito, per il quale procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata (v. Cass. n. 27045/2020;

Cass. n. 23876/2015; Cass. n. 1652/2016; Cass. n. 2998/2018). 2.3. Ne consegue che i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. 2.4. Spetta al giudice di merito di accertare - in fatto - se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (Cass. 4 n. 12998/2006) a prescindere dalla natura della stessa: sicchè anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari, nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr.

Cass. n. 26126/2019; Cass. n. 9188/2016; Cass. n. 3738/2015; Cass.n. 23876/2015, peraltro in riferimento alla riscossione dell'esattore). 2.5. La giurisprudenza di questa Corte ha altresì affermato che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, sicchè non assume rilievo la natura del credito di cui all'atto impositivo (Cass. n. 3738/2015, n. 15886/2014;

Cass. n. 31590/2018 in motiv.; Cass 2020/8077; nr 10166). 2.6. Questa Corte ha pure precisato che tali oneri di allegazione e di prova si configurano anche quando si proponga contro l'esattore domanda di declaratoria della illegittimità di una ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. (Sez. 6 - 5, n. 27045 del 2020). 2.7. Ciò premesso la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ha affermato che il contribuente non aveva dimostrato le condizioni per fruire del regime di impignorabilità.

3. Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza sull'asserita mancanza di prova, non avendo la CTR adeguatamente valutato le prove addotte dal contribuente.

4. Il motivo è inammissibile. 4.1.Con riferimento alla censura proposta ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte, vi è stata una ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; sez. un. 13983/2019 e succ. conf.). Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili. 4.2.Ma è evidente che, nella specie, la valutazione con la quale la CTR ha escluso l'impignorabilità dei beni inclusi nel fondo patrimoniale in ragione della natura del debito è in sé coerente; né l'omesso esame di mezzi istruttori, denunciato dal ricorrente, integra di per sé l'omesso esame di fatti decisivi, se il fatto storico rilevante sia stato, come in questo caso, esaminato dal giudice, ancorchè non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. 21739/2019).

Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese vanno compensate in ragione della complessità della vicenda. Si attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Sez. 1, n. 27867 del 30/10/2019;

Sez. Un., n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello