Cassation court allows appeal on private postal notification illegality but dismisses lack of reasoning claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first ground alleging a lack of reasoning in the Regional Tax Commission's decision regarding tax notices. However, it allowed the second ground concerning the illegality of notifications sent via private postal operators. The court ruled that while private postal notifications are generally valid, the specific circumstances here required a new examination by the Regional Tax Commission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation allows cassation when a lower court's decision is based on an illegal notification method via private postal operators, but dismisses nullity claims if the decision contains logical reasoning despite procedural irregularities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11591-2020 proposto da: AGEN Z I A DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro RIVOIRA GUGLIELMO EMANUELE; - intimato - avverso la sentenza n. 900/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 11591 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Rg 11591/2020 Agenzia delle entrate c/ Rivoira Guglielmo Emanuele Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che su impugnazione di Guglielmo Emanuele Rivoira per ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo ex art.86 del DPR 602/73 e le intimazioni di pagamento ex Art.50 del DPR 602/73, accolto in primo grado dalla CTP di Torino, ha dichiarato parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio quanto al provvedimento di fermo amministrativo, limitatamente ai debiti erariali riportati in nove cartelle, di cui ha indicato gli estremi, nonché dell'accertamento esecutivo (di cui ha riportato gli estremi).
Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1.Con il primo motivo l'Agenzia deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c. nullità della sentenza per mancante o apparente motivazione in ordine all'asserita illegittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento per cui è causa. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. Come questa Corte ha già affermato, deve infatti ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza della commissione tributaria regionale che risulti del tutto priva della esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, in particolare quando, come nel caso di specie, risulta impossibile apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi dell'appellante (cfr. 20648/2015). ovvero mediante mera adesione acritica all'atto d'impugnazione, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione (Cass.18797 del 2018).
Ebbene, nella fattispecie non ricorre alcuna delle indicate carenze, contenendo la sentenza impugnata la descrizione del fatto e le ragioni della decisione, articolate in modo logico e congruo ancorché conciso e avendo motivato sulla notifica delle cartelle, laddove ha affermato che "per alcune delle cartelle di pagamento l'Agenzia non ha documentato l'intervenuta notificazione, altre sono risultate illegittimamente notificate a mezzo di posta da soggetto privato, altre ancora sono nulle in quanto notificate come irreperibile a soggetto che da altre notificazioni eseguite nel medesimo periodo risultava invece dimorante e residente all'indirizzo indicato", riportandone gli estremi degli atti dei quali risultava documentata la regolare notificazione.
2. Con il secondo motivo l'Agenzia deduce, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., errata pronuncia in ordine all'illegittimità della notificazione delle cartelle di pagamento avvenuta mediante servizio di posta privata. In particolare: violazione e falsa applicazione del'art.26 D.P.R. n.602/73 e dell'art.4, comma 5, del D.Lgs. 261/1999, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 58/2011. 2.1 Questo motivo è fondato. 2.3 La giurisprudenza ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, per gli atti di natura amministrativa (cfr.
Sez. Un. 8416 del 2019), fra i quali vanno annoverati anche gli atti tributari. In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla I. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali. (Cass. n. 15360 del 20/07/202).
Per altro il contribuente impugnando il provvedimento di fermo e con esso le cartelle ivi indicate, nonché l'accertamento esecutivo ha sanato le eventuali nullità delle notifiche con riferimento a quanto accertato dalla CTR. Il ricorso va pertanto accolto con riferimento al secondo motivo, rigettato il primo, e la sentenza conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Piemonte per un nuovo esame. La CTR provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso; rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 22 giugno 2021 Il Plesidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA nnc, 27 OTT 2021 Dott. au