Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding omitted examination of a decisive factual element in tax proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible, ruling that the Regional Tax Commission had properly examined the disputed economic discrepancy despite not explicitly detailing its evaluation in the written judgment. The court emphasized that the lower court considered the evidence and made an irrevocable factual finding on the incongruity between declared and presumed revenues. Consequently, the appeal was rejected because the omission did not constitute a violation of law under the strict requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 366, comma 10, n. 6 c.p.c.; Art. 369, comma 20, n. 4 c.p.c.: An appeal based on the omission of examination of a decisive factual element is inadmissible unless the appellant specifies the fact, the data proving its existence, the manner and timing of its discussion, and its decisive nature, and unless the fact was not considered by the lower court at all.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4824-2020 proposto da: ASTONE CALOGERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO CARMINE RAO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CUCINOTTA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3965/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 24 giugno 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, rigettava l'appello proposto da Calogero Astone avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, in applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62- bis d.l. n. 331/1993, conv., con mod., dalla I. n. 427/1993, aveva determinato, in relazione all'anno 2004, maggiori ricavi e, conseguentemente, accertato maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA.
Rilevava, in particolare, la CTR che il contribuente aveva posto in essere una condotta antieconomica che legittimava il ricorso all'accertamento induttivo e che la grave incongruità del dato economico sotteso all'accertamento portava a confutare le ragioni di fatto addotte dall'Astone ai fini della pretesa inapplicabilità nel caso di specie degli studi di settore. Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che: Con unico mezzo - rubricato «nullità della sentenza impugnata perché inficiata da vizio di motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» - il ricorrente lamenta che la CTR abbia omesso di esaminare il rilievo - di decisiva Ric. 2020 n. 04824 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- importanza - contenuto nell'atto di appello concernente l'esiguità dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli determinati presuntivamente (pari ad appena 1'11,86%). La censura si palesa inammissibile. Secondo l'insegnamento dalle Sezioni Unite (sent. n. 8053 del 2014), «La riformulazione dell'art. 360, 1 0 comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 di. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione»;
«L'art. 360, 1 0 comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 10 comma, n. Ric. 2020 n. 04824 sez.
MT - ud. 22-06-2021 -3- 6, e 369, 20 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie».
Si è inoltre chiarito che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).
Nel caso di specie, la CTR ha esaminato il fatto controverso dedotto dal contribuente - lo scostamento tra i ricavi dichiarati e i ricavi determinati in via presuntiva sulla base degli studi di settore - esprimendo un apprezzamento circa la gravità di tale incongruenza, valutata nell'insieme di Ric. 2020 n. 04824 sez. MT - ud. 22-06-2021 -4- tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, operando così un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 22 giugno 2021. Il Ftresident Mau