Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30196/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding requirement for specific and comparative reasoning in tax assessment reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30196/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that overturned a property tax assessment. The agency argued the lower court's finding of insufficient motivation was incorrect, but the court reaffirmed that tax reclassification requires rigorous, specific, and comparative reasoning regarding the property's characteristics and similar units. Consequently, the decision was dismissed because the lower court correctly identified the administrative act's failure to provide adequate justification for the change in tax class.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 335, legge 311/2004; Art. 8, d.P.R. n. 138/1998: The administrative act modifying the tax class of private real estate must contain rigorous, specific, and comparative motivation detailing the urban, environmental, and physical characteristics that justify the change to ensure taxpayer transparency and defense rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax reclassification administrative motivation property tax assessment comparative reasoning taxpayer defense rights microzone classification Cassation review stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 335, legge 311/2004
In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1, comma 335 L.
Art. 8, d.P.R. n. 138 del 1998
Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il predetto provvedimento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 249/2017
Cass. n. 10403/2019
Cass. Sez. 5 n. 23051/2019
Cass. sez. 6-5 n. 9770/2019
Cass. n. 25037/2017
Sez. 5 n. 23051/2019
Sez. 5 n. 23051/2019; Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21711-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GIORDANI PAGNI FRANCO; - intimato - avverso la sentenza n. 144/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Roma ,con sentenza n 18643/16 , sez 15 , accoglieva il ricorso proposto da Giordani Pagni Franco e Tacchi Emilia avverso l' avviso di accertamento 2013ROMA 1084043 per estimi catastali Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello innanzi alla CTR Lazio. Il giudice di seconde cure, con sentenza 144/6/2019, accoglieva l'impugnazione ritenendo non sussistere la congruità della motivazione dell'atto, in quanto non teneva conto delle caratteristiche tipologiche dell'immobile e non conteneva alcuna effettiva comparazione con le unità immobiliari ritenute similari e non argomentava sull'innalzamento della classe catastale Avverso la detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

I contribuenti non hanno resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione sostiene che l'atto impugnato era correttamente motivato in quanto riportava i presupposti giuridici e fattuali del nuovo classamento ( fonte normativa, provvedimento direttoriale del 2015, delibere comunali di richiesta di revisione della microzona, i valori medi di mercato delle microzone, tra cui quello della microzona per cui è causa, il relativo scostamento rispetto al rapporto dell'insieme delle microzone etc. ) di cui ha riportato nel ricorso i brani significativi.

Con il secondo motivo sostiene che ai sensi dell'art 1, comma 335, legge 311/2004 non è necessario indicare le specifiche caratteristiche dell'immobile oggetto del riclassamento I due motivi ,tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1, comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass 27180/2019). Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento.

L'amministrazione comunale è tenuta in particolare ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione - anche secondo la Corte Costituzionale , che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza - deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento ( Corte cost. 249/17).

È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019). Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il predetto provvedimento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione ( Cass.

Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez.6-5,n.9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e ,se del caso, contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311/2004. La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto del tutto corretta avendo argomentato sulla incongruità della motivazione del provvedimento amministrativo sia rispetto alla mancata ((/ individuazione degli elementi suscettibili di incidere sul diverso classamento ( qualità urbana del contesto in cui è inserito l'immobile, qualità ambientale della zona stessa etc) e sia rispetto alla comparazione con i fabbricati similari sottolineando altresì che non era stata fornita alcuna argomentazione circa le caratteristiche tipologiche dell'immobile nonché circa l'innalzamento della classe catastale A proposito della comparazione con i fabbricati analoghi , va rammentato che questa Corte, ha chiarito che l'atto impositivo deve indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione.(Cass 25037/17).

Il ricorso va quindi rigettato. In ragione della incertezza giurisprudenziale esistente si compensano le spese di giudizio .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le s