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Ordinanza — n. 30178/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows taxpayer to challenge customs credit denial via non-authoritative communication under extended appeal rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30178/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a customs agency decision denying a tax credit. The taxpayer argued that the agency's non-authoritative communication regarding the two-year statute of limitations lacked the necessary legal effect to be considered unappealable. The court ruled that such communications create a specific interest for the taxpayer to seek judicial review, thereby making them subject to appeal under the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 19 D.Lgs. 546/1992; Art. 100 c.p.c.: The catalog of appealable acts is interpreted extensively, allowing taxpayers to challenge non-authoritative communications that definitively establish their legal position and create a specific interest in judicial control.

Parole chiave

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tax appeal admissibility customs credit denial non-authoritative communication statute of limitations judicial review interest Code of Civil Procedure taxpayer rights obbligo doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 19 D.Lgs. 546/1992
546 del 1992, art. 19, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi Ric.
Art. 360, 1° comma, nr 3 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Esso, infatti, ha la capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l'interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame»( cfr.
Art. 24 Cost.
Art. 53 Cost.
Art. 97 Cost.
(art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L.
L. n. 448 del 2001
97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001: ciò, ovviamente, con il necessario corollario della mera facoltà d'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza Ric.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 100 c.p
Esso, infatti, ha la capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l'interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame»( cfr.
art. 97 Cost
(art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7344/2012
Cass. n. 21045 del 2007
19 (in termini, Cass. n. 21045 del 2007 - con i precedenti ivi indicati , Cass., Sez.
Cass., Sez. un., n. 10672 del 2009
21045 del 2007 - con i precedenti ivi indicati , Cass., Sez. un., n. 10672 del 2009, nonché Cass.
Cass. nn. 27385 del 2008
10672 del 2009, nonché Cass. nn. 27385 del 2008; 4513 del 2009; 285 e 14373 del 2010; 8033, 10987 e 16100 del 2011).
Cass. 4513 del 2009
Cass. 285 del 2010
Cass. 14373 del 2010
Cass. 8033 del 2011
Cass. 10987 del 2011
Cass. 16100 del 2011
Cass. 425/2020
Cass. 7403/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37582-2019 proposto da: ENOVA SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIA TOVAZZI; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 623/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.La soc. Enova srl in liquidazione, impugnava la comunicazione, notificata in data 6/2/2017, con la quale l'Agenzia delle Dogane, riscontrando la richiesta del contribuente del 27/12/2016, disconosceva il credito per l'ammontare di C 55.826,01 in quanto non vi era stata richiesta di rimborso entro il termine di due anni dalla dichiarazione annuale. 2 La commissione Tributaria Provinciale di Verbania dichiarava inammissibile il ricorso essendo stato proposto avverso un atto non impugnabile in quanto interlocutorio ed assimilabile ad un mero parere; la sentenza del giudice di primo grado veniva confermata con le medesime motivazioni dalla Commissione Regionale del Piemonte. 3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE Ric. 2019 n. 37582 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione dell'art 19 d.lvo 546/92, in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc; si sostiene che ,contrariamente a quanto affermato dall'impugnata sentenza, la comunicazione dell'Ufficio, nella parte in cui dichiara, in maniera, asseritamente del tutto erronea, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso della somma di C 55.826,01 per decorso del termine biennale di cui all'ad 14 d.lvo 504/95 pur non essendo in grado di comportare, ove non contestata, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicita, comunque, ragioni giuridiche e fattuali di una determinata pretesa 2 n ricorso è fondato. 2.1 La contribuente, rappresentando l'esistenza, sulla base della sua situazione contabile, di un credito per eccedenza fiscale di C 142.885,01, chiedeva all'Ufficio di procedere al riscontro della coincidenza con quanto risultante dalla sua contabilità ai fine di poter optare per l'eventuale riporto del credito, per spostamento presso altra provincia oppure per il rimborso in denaro. 2.2 L'Agenzia delle Dogane ha disconosciuto il credito di C 55.826,01 essendo il contribuente decaduto per non aver presentato l'istanza entro il termine di due anni come stabilito dall'art 14 del TUA decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. 2.2 Ciò premesso in punto di fatto, secondo quanto affermato da questa Corte « La natura tassativa - e quindi soggetta ad interpretazione rigorosa - dell'elencazione degli atti contenuta nel citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi Ric. 2019 n. 37582 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -3- contenuta, non comporta, tuttavia, che l'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni caso da ritenere inammissibile» ( cfr.Cass.17010/ 2012) ed ancora « Va, quindi, riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa Tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione di quella notizia, dell'interesse (art. 100 c.p.c.) a chiarire, con pronuncia idonea ad acquistare effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale - ormai, allo stato, esclusiva del giudice tributario - comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico» ( cfr Cass. 7344/2012). 2.3 Da tempo, quindi, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo il quale il detto "catalogo" degli atti impugnabili è suscettibile di interpretazione estensiva, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001: ciò, ovviamente, con il necessario corollario della mera facoltà d'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza Ric. 2019 n. 37582 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -4- sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento. 2.4 La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal citato art. 19 non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (in termini, Cass. n. 21045 del 2007 - con i precedenti ivi indicati , Cass., Sez. un., n. 10672 del 2009, nonché Cass. nn. 27385 del 2008; 4513 del 2009; 285 e 14373 del 2010; 8033, 10987 e 16100 del 2011). 2.5 Una ulteriore evoluzione di tale orientamento è costituito dalla possibilità riconosciuta al contribuente dal più recente orientamento di questa Corte di insorgere anche contro la risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo che «è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dal D.Lgs. n. 546 del 199, art.

19. Esso, infatti, ha la capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l'interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame»( cfr. Cass.425/2020 e 7403/2020) 2.6 Ne consegue, quindi, che, contrariamente a quanto opinato dalla CTR, il disconoscimento di un credito manifestato dall'Ufficio in forma non autoritativa ma in occasione di una risposta ad una richiesta del contribuente di «quadratura contabile» si traduce nel riconoscimento di un interesse specifico ed attuale del contribuente ad impugnarlo. 3 n ricorso va, quindi, accolto; ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio della causa Commissione Tributaria Ric. 2019 n. 37582 sez. MT - ud. 14-09-2021 -5- Regionale del Piemonte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia Commissione Tributaria della Regione Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 settembre