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Ordinanza — n. 30174/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal claiming false application of civil code articles regarding cost deductions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30174/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by ERVED Services SRL against a Regional Tax Commission decision. The company argued that the tax authority failed to verify accounting books before denying cost deductions and violated the burden of proof principle. The court dismissed these claims because the issue of invoice falsity was already positively decided in the lower tribunal and was not re-litigated in the appeal phase.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 2700 c.c.; Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.: The court holds that a tax appeal lacking specific factual grounds regarding prior judicial determinations or burden of proof violations must be rejected.

Parole chiave

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Italian tax law cost deduction denial burden of proof violation invoice falsity issue appeal procedural rules indagine per frode iva prestazioni erogate liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
e 2700 c.c., in relazione all'art. 360 nn.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002
8053 del 07/04/2014); che il ricorso va dunque respinto; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.
artt. 2697 c.c
Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP, per l'anno 2007; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13840-2018 proposto da: ERVED SERVICES SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO PINCIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4354/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 30/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che la s.r.l. ERVED Services in liquidazione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP, per l'anno 2007; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2700 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.: l'avviso di accertamento si sarebbe fondato non su una rettifica delle entrate dell'impresa, ma sul mancato riconoscimento di alcuni costi, portati in detrazione dal reddito d'impresa; che, attraverso il secondo motivo, la società assume omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su una circostanza rilevante ai fini della decisione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché con la sentenza impugnata sarebbero stati considerati e confermati come indeducibili costi mai dedotti dalla società sia nel conto economico, sia successivamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007, senza verificare le scritture contabili, così violando e stravolgendo il principio dell'onere della prova;

Ric. 2018 n. 13840 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- che l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; che entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente, per la loro intrinseca connessione - sono destituiti di fondamento; che la questione relativa alla falsità delle fatture - già delibata in senso positivo dalla CTP - non è stata riproposta in fase di appello incidentale, stante la contumacia dell'allora società appellata; che pertanto non si pone alcun problema inerente una violazione di legge o il mancato esame di un fatto storico, decisivo per il giudizio, che la ricorrente neppure ha curato di individuare (Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014); che il ricorso va dunque respinto; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 10.200, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018 n. 13840 sez. MT - ud. 14-09-2021 -3- unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 14 settembre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN