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Ordinanza — n. 30159/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax recovery in bankruptcy, rejecting procedural timing and document deposit objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30159/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected G.A.M. SRL's appeal against the Lower Court's dismissal of a tax recovery claim by Soget SPA in a bankruptcy proceeding. The appellant argued that the tax authority's right to recover debts was invalid due to late appointment of the bankruptcy administrator and failure to ritually deposit the underlying contract. The court held that the appeal phase allows parties to raise new issues beyond those in the original trial, rendering the timing of document production irrelevant to the validity of the recovery right.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 7 e 8 della legge fallimentare; Art. 342 e 345 del codice di procedura civile: In the appeal phase against a bankruptcy declaration, parties may raise new issues regarding the validity of tax recovery rights, and the timing of document production does not invalidate the creditor's standing.

Parole chiave

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bankruptcy appeal phase tax recovery rights ritual document deposit devolutive effect appeal bankruptcy administrator appointment revoca del fallimento giuoco e scommessa probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 7 della legge fallimentare
distaccata di Taranto, che ne ha respinto il reclamo ai sensi dell'art. 18 legge fall.; la creditrice istante Soget s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi per conto (tra gli altri) del comune di Martina Franca, ha replicato con controricorso; la curatela del fallimento non ha svolto difese.
Art. 18, comma 8 della legge fallimentare
distaccata di Taranto, che ne ha respinto il reclamo ai sensi dell'art. 18 legge fall.; la creditrice istante Soget s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi per conto (tra gli altri) del comune di Martina Franca, ha replicato con controricorso; la curatela del fallimento non ha svolto difese.
Art. 15 della legge fallimentare
Art. 342 del codice di procedura civile
Art. 345 del codice di procedura civile

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6306-14
Cass. n. 6835-14
6306-14, Cass. n. 6835-14, Cass.
Cass. n. 12706-14
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30295-2019 proposto da: G.A.M. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 2, presso lo studio dell'avvocato CESARE BERTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARTINO RUGGIERI; - ricorrente - contro SOGET SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA PRISCILLA 4 , presso lo studio dell'avvocato PAOLA DANIELA PUTIGNANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO TORRICELLA; - co.ntroricorrente - contro FALLIMENTO G.A.M.

SRL; - intimato - avverso la sentenza n. 13/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la Gam s.r.l. ricorre per cassazione, con cinque motivi, contro la sentenza della corte d'appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, che ne ha respinto il reclamo ai sensi dell'art. 18 legge fall.; la creditrice istante Soget s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi per conto (tra gli altri) del comune di Martina Franca, ha replicato con controricorso; la curatela del fallimento non ha svolto difese.

Considerato che: I. - la ricorrente denunzia: col primo mezzo la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, settimo comma, legge fall. in relazione agli artt. 276 e 116 cod. proc. civ., 3 e 111 cost., 6 Cedu, perché nella fase di reclamo si sarebbe dovuta constatare la tardiva costituzione della curatela e la conseguente tardiva produzione documentale; col secondo la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, ottavo comma, legge fall. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 3, 24 e 111 cost., 6 Cedu, perché nella fase di reclamo si sarebbe dovuto verificare che Ric. 2019 n. 30295 sez.

M1 ud. 08-07-2021 -2- il contratto, datato 10-6-2015, tra il comune di Martina Franca e la Soget non era stato ritualmente depositato; sicché la corte d'appello aveva infine giudicato sul falso presupposto che il contratto fosse in atti; col terzo l'omesso esame del fatto decisivo dell'inesistenza di un affidamento del carico fiscale al concessionario, ai fini della legittimazione alla riscossione del credito; col quarto la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge fall. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza a proposito della rilevanza dell'attestazione telematica dell'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza prefallirnentare; infine col quinto la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 15 legge fall. e l'omesso esame di fatti decisivi in ordine alla posizione delle parti nel reclamo fallimentare, essendo stata contestata l'idoneità degli atti prodotti ex adverso per fornire la prova dell'esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili;

II. - è prioritario l'esame del quarto motivo, che attiene alla ritualità della fase prefallimentare per un'asserita mancata convocazione della società, la quale in effetti non era comparsa all'udienza; la corte d'appello ha affermato che la fase suddetta era stata correttamente instaurata previa notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) della società Gam quale risultante dalla visura camerale; la ricorrente censura la sentenza affermando che l'attestazione telematica della cancelleria non Ric. 2019 n. 30295 sez.

M1 - ud. 08-07-2021 -3- possiede effetto sostitutivo (fidefacente) in merito alla prova di un'effettiva rituale notifica, e assume di non aver potuto investire in tecnologie o strumenti telematici tali da consentire a una simile forma di notificazione il raggiungimento dello scopo; la censura è manifestamente infondata; in tema di notifiche telematiche, quella eseguita all'indirizzo pec dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria; tale notifica non può esser ritenuta invalida se, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua (v. tra le molte Cass. n. 16365-18); né rileva la ragione di tale carenza conseguente a un deficit di investimento della destinataria nelle (ben vero assai semplici a tal riguardo) tecnologie digitali; essendo pacifico, nella specie, l'esito positivo della ricevuta di avvenuta consegna (Rac), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata della destinataria, non è conducente l'affermazione che essa (Rac) non costituisca prova fidefacente; difatti la Rac costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso (Cass. n. 15035- 16, Cass. n. 26705-19);

Ric. 2019 n. 30295 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -4- cosicché pur sempre la destinataria è onerata della prova contraria, e la prova non può in questi casi essere costituita da contestazioni in ordine alla non attivazione di strumenti telematici idonei a prendere contezza dell'invio di atti a mezzo pec; III. - i restanti motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione; IV. - la corte d'appello ha premesso che la GAM aveva contestato, col reclamo, la legittimazione della Soget quale ente di riscossione; tale contestazione è stata disattesa perché la concessionaria aveva documentato, tra l'altro, che il comune l'aveva espressamente autorizzata, con atto 10-6-2015, a portare a compimento la riscossione dei ruoli ricevuti entro il 31-5-2015, che erano appunto i ruoli ai quali si riferiva il credito (abbondantemente superiore alla soglia dei 30.000,00 EUR di cui all'art. 15 legge fall.) posto al fondo dell'istanza di fallimento; tale affermazione integra un accertamento di fatto di per sé non sindacabile;

V. - la ricorrente assume che l'accertamento sia da considerare invalidato dalla tardiva costituzione del Fallimento e dal conseguente tardivo deposito della documentazione afferente, che quindi non poteva entrare "nel bagaglio conoscitivo del giudice"; assume inoltre che il contratto datato 10-6- 2015 (costituente l'atto di rinnovo della concessione di servizio) non era stato ritualmente depositato da Soget; Ric. 2019 n. 30295 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -5- sennonché il presupposto della prima critica è completamente infondato, perché il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, a cui consegue l'inapplicabilità dei limiti previsti dagli arti. 342 e 345 cod. proc. civ.: sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale; in pratica, il devolvibile non incontra i limiti previsti dalle predette norme mentre il devoluto resta quello definito dal reclamo (v.

Cass. n. 6306-14, Cass. n. 6835-14, Cass. n. 12706-14); ne segue che non assume alcuna rilevanza che la documentazione fosse stata prodotta in esito a costituzione fatta in udienza anziché, come eccepito, dieci giorni prima di questa; la seconda critica è incentrata su rilievo, generico e altrettanto infondato per le ragioni già dette, che l'atto del 10-6-2015 non era stato "ritualmente" prodotto; ed è inammissibile nella parte in cui (alquanto contraddittoriamente) riferisce di un documento in effetti non entrato "nella disponibilità delle parti"; invero la corte d'appello ha dato atto che le risultanze erano state documentate da Soget; sicché in proposito la doglianza si risolve nella deduzione, al più, di un errore revocatorio;

VI. - la deduzione relativa alla non avvenuta documentazione di un credito certo, liquido ed esigibile non può trovare ingresso perché si risolve in una palese critica al merito della valutazione Ric. 2019 n. 30295 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -6- probatoria; essa è peraltro in netto contrasto con la previa affermazione della corte d'appello circa l'avvenuta iscrizione a ruolo dei carichi tributari; VII. - in conclusione il ricorso è rigettato e le spese, relative al rapporto processuale incorso con Soget s.p.a., seguono la soccombenza. p.q. m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali quanto al rapporto con la Soget, liquidando dette spese di 5.200,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a