Italian Court dismisses municipality's appeal claiming tax court lacked sufficient reasoning regarding land zoning status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the Municipality of Latina's appeal against a regional tax commission decision regarding property taxes. The municipality argued the lower court failed to provide adequate reasoning on why land classified as buildable in succession documents was not treated as such for tax purposes. The court held that the tax commission correctly relied on official land registry records showing the land as agricultural, and the appeal's claim of insufficient motivation did not meet the high constitutional threshold required for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 2, 5 D.Lgs. n. 504/1992; The Supreme Court limits cassation review of motivation to constitutional anomalies, rejecting appeals based merely on perceived insufficiency or lack of explicit reasoning when the decision is supported by relevant evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17309-2018 proposto da: COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PONTECORVI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DI LEGINIO; - ricorrente - contro ROMA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 322, presso lo studio dell'avvocato CARMINE GIORDANO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6971/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 30/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che il Comune di Latina propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Mario Roma avverso un avviso di accertamento per ICI, relativo all'anno 2006; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico, articolato motivo, col quale il ricorrente prospetta la nullità della sentenza e del procedimento per omessa, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 D.
Lgs. n. 504/1992 in combinato disposto con l'art. 5 regolamento ICI del Comune di Latina, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; che, infatti, i terreni oggetto di causa sarebbero stati inseriti nel P.R.G. come aventi qualifica di aree edificabili, nell'ambito della dichiarazione di successione e testamento, in forza del quale il contribuente avrebbe acquisito la proprietà dei fondi; che l'intimato si è costituito con controricorso; che il motivo non è fondato; che, per un verso, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza Ric. 2018 n. 17309 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez.
U, n. 8053 del 07/04/2014); che, per altro verso, in tema di ICI, l'edificabilità di un'area, ai fini della determinazione della base imponibile, fondata sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione (Sez. 5, n. 24308 del 29/11/2016); che, nella specie, la CTR ha motivato la propria decisione con la considerazione che il Comune aveva depositato certificati dell'Agenzia del territorio e visure storiche, nelle quali i terreni in questione erano sempre qualificati come "seminativi", mentre neppure in questa sede l'Ente ricorrente ha dimostrato che i suddetti fondi fossero inseriti nel P.R.G.; che pertanto la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge, mancando la prova della diversa qualificazione dei fondi come aree fabbricabili; che il ricorso va respinto e la condanna alle spese segue la soccombenza; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018 n. 17309 sez.
MT - ud. 14-09-2021 -3- unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Roma, che liquida in euro 1.400, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il