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Ordinanza — n. 30127/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal for lack of sufficient motivation in registration tax liquidation notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30127/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a registration tax liquidation notice. The agency argued that the notice lacked necessary motivation, but the court held that the notice was valid because it referenced the date and number of the underlying civil judgment, which the taxpayer presumably knew. Consequently, the court ruled that the taxpayer was not forced to conduct independent research to identify the taxable act, thereby preserving their right to defend themselves within the statutory time limits.

Regesto Legislator

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Art. 54, comma 5, DPR n. 131/1986; Art. 7, I. n. 212/2000: A registration tax liquidation notice citing only the date and number of a civil judgment is valid if the taxpayer had prior knowledge of the act, as the obligation to attach the document aims to ensure immediate defensive rights without forcing the taxpayer to conduct research.

Parole chiave

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registration tax liquidation notice sufficient motivation taxpayer rights defensive rights tax appeal procedural defect elenco dei contribuenti

Disposizioni normative citate

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Art. 54, comma 5, DPR n. 131 del 1986
Art. 7, I. n. 212 del 2000
131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della I.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
131/1986 e 133 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, n. 29402 del 07/12/2017
14-09-2021 -2- attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 29402 del 07/12/2017); che, d'altronde, in tema di imposta di registro, ai fini del corretto adempimento dell'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione ex art.
Sez. 5, n. 239 del 12 gennaio 2021
Sez. 6-5, n. 9344 del 07/04/2021
Sez. 6-5, n. 12400 del 21/05/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14528-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BATTIPAGLIA ROBERTO, BATTIPAGLIA ARIANNA, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO BOCCHINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 9770/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Arianna e Roberto Battipaglia contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2013; che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 42 DPR n. 600/1973 e 7 I. n. 212/2000 nonché degli artt. 54 DPR n. 131/1986 e 133 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: diversamente dall'opinione della sentenza impugnata, gli unici elementi dell'avviso di liquidazione dell'imposta, necessari e sufficienti ai fini motivazionali, sarebbero stati l'indicazione dell'atto soggetto a registrazione e l'importo della relativa imposta da assolvere; che gli intimati si sono costituiti con controricorso, illustrato da successiva memoria; che il motivo è infondato; che, in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una Ric. 2018 n. 14528 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 29402 del 07/12/2017); che, d'altronde, in tema di imposta di registro, ai fini del corretto adempimento dell'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione ex art. 7 st.contr., l'allegazione materiale dell'atto giudiziario assoggettato ad imposizione - che non ha la finalità di procurarne, oltre alla conoscenza legale, anche la disponibilità documentale - è necessaria tutte le volte in cui l'avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizioni soggette ad imposta di registro, sempre che il contribuente si sia trovato nell'incolpevole impossibilità di averne conoscenza, potendo peraltro l'avviso di liquidazione limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purchè sia garantita in ogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata (Sez. 5, n. 239 del 12 gennaio 2021;

Sez. 6-5, n. 9344 del 07/04/2021); che, nell'avviso di liquidazione in esame, non sono presenti né le indicazioni dell'imponibile accertato, né le aliquote applicate, né lo stesso potrebbe, in teoria, essere "completato" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Sez. 6-5, n. 12400 del 21/05/2018); che il ricorso va respinto e la condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione delle spese a favore del procuratore a ntistata rio;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Rie. 2018 n. 14528 sez. MT - ud. 14-09-2021 -3- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.250, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario. Co