Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30122/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax authority wins cassation appeal; court requires specific proof for each bank transaction to rebut legal presumption of taxable income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30122/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the lower court to retry the case. The authority argued that the Commission incorrectly accepted general documentation of total invoiced amounts as sufficient proof for bank withdrawals. The court held that the law requires a specific, analytical proof linking each individual bank transaction to non-taxable operations to overcome the legal presumption in favor of the tax collector. Consequently, the decision was annulled and remanded for a new examination where the burden of proof must be met with greater rigor.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51: In tax assessments, the legal presumption in favor of the treasury requires the taxpayer to provide specific, analytical proof for each bank transaction to demonstrate that funds do not relate to taxable operations.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment bank transactions legal presumption in favor of treasury analytical proof requirement taxable income verification burden of proof allocation remand for new trial tax authority appeal computo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.P.R. n. 300/1972, art. 32
600 del 1973, art. 32, e il D.P.R.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Si applica qui il principio già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale "In tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.
Civil Code, art. 2697
Civil Code, art. 2729
Civil Procedure Code, art. 360, first paragraph, no. 3
D.Lgs. 546/1992, art. 36
Civil Procedure Code, art. 132
Civil Procedure Code, art. 360, first paragraph, no. 4
art 132 c.p
Con il secondo motivo svolto solo in via subordinata si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art 36 del dlgs 546/1992 e dell'art 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13111/2020
Cass. n. 10973/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8210-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO, CHIAPPINI DANIELA, FRANCON' FRANCO; - intimati - avverso la sentenza n. 1569/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 08210 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- Rg 8210/2020 Fatto Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale svolta a carico di dello studio odontoiatrico Franconi-Chiappini notificava vari avvisi di accertamento per gli anni dal 2008 al 2011 ritenendo non giustificati diversi movimenti di entrata ed uscita sui conti correnti da cui discendevano maggior redditi recuperati a tassazione. L'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr 228/2014, provvedeva ad annullare in autotutela i maggiori redditi accertati e derivanti dai prelevamenti sicchè il contenzioso rimaneva circoscritto ai soli versamenti Gli avvisi venivano impugnati avanti alla CTP di La Spezia che con sentenza nr 758/2016 accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo giustificati una parte dei versamenti fino alla concorrenza del fatturato e dichiarato dai ricorrenti.

Avverso tale pronuncia l'Ufficio proponeva appello avanti alla CTR della Liguria la quale lo rigettava con la sentenza qui impugnata. Rilevava che come aveva ritenuto il giudice di primo grado i contribuenti avevano documentato il totale dei compensi fatturati e dichiarati sicchè i compensi non potevano essere compresi nei versamenti sui conti correnti. L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. DIRITTO Considerato che: Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 32 del DPR nr 300/1972,dell'art 2697 e 2727 c.c. in relazione all'art 360 ,primo comma nr 3 c.p.c.

Si critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto giustificati tutti i versamenti sino alla concorrenza del fatturato e dichiarati dai contribuenti evidenziando che la stessa si pone in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati che richiedono una prova analitica da parte del contribuente per ogni singolo versamento. Con il secondo motivo svolto solo in via subordinata si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art 36 del dlgs 546/1992 e dell'art 132 c.p.c. in relazione all'art 360,primo comma nr 4 c.p.c. per essere la sentenza impugnata affetta da apparenza logica motivazionale,grave perplessità e apoditticità tale da rendere la sua statuizione del tutto inidonea.

Si applica qui il principio già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale "In tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. n. 13111/2020;

Cass. n. 10973/2020). La CTR non ha fatto corretta applicazione di questo principio, perchè a fronte delle risultanze degli accertamenti bancari ha ritenuto assolto l'onere delle prova da parte dei contribuenti attraverso la documentazione attestante il totale dei compensi fatturati e dichiarati. La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Liguria per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. Il secondo motivo svolto in via subordinata resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo ,cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria , in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Roma 13.7.2021 Il Presidente ( dott Roberto Giovanni Conti) DE