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Ordinanza — n. 30121/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for revocation claiming erroneous perception of facts regarding unchallenged legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30121/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal for revocation inadmissible because the appellant failed to challenge an autonomous ground of decision in the prior ruling. The appellant argued that the lower court's finding on omitted documentation was merely supportive rather than a separate legal basis for the judgment. The court rejected this, ruling that the alleged error concerned the lower court's evaluative judgment, which cannot be reviewed under the specific statutory requirements for revocation appeals.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; The error of perception under Article 395, paragraph 4, of the Code of Civil Procedure cannot concern the evaluative activity of the court of appeal and must relate to facts whose truth is indisputably excluded by the case file.

Parole chiave

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error of perception appeal for revocation evaluative judgment autonomous ratio decidendi Code of Civil Procedure revisione della tassazione fiscale riesame della rendita AI cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c.
Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che l'errore rilevante ex art. 395 n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 62 d.lgs. n. 507/93

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12283 del 2004
Cass. n. 3652 del 2006
Cass. n. 3652 del 2006; Cass.
Cass. n. 10637 del 2007
3652 del 2006; Cass. n. 10637 del 2007; Cass.
Cass. n. 5075 del 2008
10637 del 2007; Cass. n. 5075 del 2008; Cass.
Cass. n. 22171 del 2010
5075 del 2008; Cass. n. 22171 del 2010; Cass.
Cass. n. 27094 del 2011
Cass. n. 28143 del 2018
Cass. n. 24355 del 2018
Cass. n. 8214/21
in ordine all'esistenza di una doppia ratio decidendi della sentenza della CTR, in realtà, integra semmai un errore di giudizio -sul punto, Cass. n. 8214/21, Cass.
Cass. n. 3353/2020
8214/21, Cass. n. 3353/2020; Cass.
Cass. n. 10930/2017
3353/2020; Cass. n. 10930/2017, che non è suscettibile di sindacato in sede di ricorso per per revocazione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12622-2020 proposto da: ALLUMINIO SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DURANTE; - ricorrente - contro COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA BALDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 23056/1/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Ric. 2020 n. 12622 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Fatti e ragioni della decisione La società Alluminio Sud S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, contro il Comune di Bari, impugnando l'ordinanza n. 23056/19 resa da questa Corte con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato dal contribuente avverso la sentenza della CTR, che, in accoglimento dell'appello del Comune di Bari, aveva ritenuto che il contribuente non avesse assolto l'onere probatorio posto a suo carico avente ad oggetto l'esatta delimitazione delle aree in cui avveniva la produzione di rifiuti non assimilabili ex art. 62 d.lgs. n. 507/93, confermando quindi l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Bari per il recupero a tassazione di Tarsu per gli anni di imposta 2007/2011.

In particolare, questa Corte ha ritenuto che la sentenza della CTR non aveva attribuito portata dirimente soltanto alla carenza di prova sull'esatta delimitazione delle aree produttive di rifiuti assimilabili, ma aveva fondato la propria decisione argomentando anche sulla base dell'omessa presentazione da parte del ricorrente della denuncia diretta ad ottenere l'esclusione dall'applicazione del tributo, ritenendo che tale omissione precludesse al contribuente la possibilità di invocare l'esenzione. Rilevato, quindi, che questa seconda ratio decidendi della sentenza della CTR non era stata autonomamente impugnata dal ricorrente con il ricorso per cassazione, questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse.

L'intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria. Con l'unico motivo proposto il ricorrente deduce l'errore di fatto ai sensi degli artt. 391 bis e 395, co. 1, n. 4 c.p.c. Il ricorrente prospetta l'errore revocatorio nel quale sarebbe incorsa la Corte per avere riscontrato l'esistenza di un'autonoma e non impugnata ratio decidendi della gravata sentenza della CTR. Per l'odierno ricorrente, infatti, la statuizione della CTR in ordine all'omessa presentazione della denuncia diretta a ottenere l'esclusione dall'applicazione del tributo costituirebbe una mera argomentazione rafforzativa posta dal giudice di merito a sostegno della propria decisione e non un'autonoma ratio decidendi.

Il motivo è inammissibile. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che l'errore rilevante ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Muovendo da detta premessa si è evidenziato che l'errore percettivo: a)non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa; b)deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; c)deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa; d)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (Cass. n.12283 del 2004;

Cass. n. 3652 del 2006; Cass. n. 10637 del 2007; Cass. n. 5075 del 2008; Cass. n. 22171 del 2010; Cass. n.27094 del 2011; Cass.n. 28143 del 2018; Cass. n.24355 del 2018) e non può riguardare l'attività valutativa del giudice. Orbene, il vizio che il ricorrente intende in questa sede denunciare, relativo all'asserita errata valutazione della S.C. in ordine all'esistenza di una doppia ratio decidendi della sentenza della CTR, in realtà, integra semmai un errore di giudizio -sul punto, Cass. n. 8214/21, Cass. n. 3353/2020; Cass. n. 10930/2017, che non è suscettibile di sindacato in sede di ricorso per per revocazione.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.Così deciso 1'8.7.2021 in Roma.