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Ordinanza — n. 30113/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, ruling the 60-day deadline applies to the final verification report, not brief site visits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30113/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding an IRPEF, IRAP, and VAT assessment. The agency argued that the administrative body violated procedural rules by issuing the tax notice before the mandatory 60-day period following a site visit. The court rejected this claim, establishing that the deadline runs from the final verification report rather than from the initial brief access to the premises, as the subsequent office work was merely a continuation of the original audit.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The sixty-day dilatory period for issuing the tax assessment notice applies to the final verification report, not to brief site visits, when subsequent administrative actions are functionally consequential to the initial access.

Parole chiave

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tax assessment deadline brief site visit verification report procedural due process fiscal audit continuity IRPEF compliance administrative verification accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212
DIRITTO CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducendo che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto la necessità del contraddittorio preventivo con la contribuente ai fini della validità dell'avviso di accertamento.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-5, nr 15010/2014
Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2017, n. 1007
Cass., Sez. 6^-5, 10 maggio 2017, n. 11471
1007; Cass., Sez. 6^-5, 10 maggio 2017, n. 11471; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2018, n. 30026
11471; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2018, n. 30026; 2020 nr 1497).
Cass., Sez. 6^-5, 30 ottobre 2018, n. 27732
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33854-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - TIBERINI NICOLETTA , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO MANZI; -con troricorrente - avverso la sentenza n. 422/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2019 n. 33854 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- y t Rg 33854/2019 FATTO Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara - il 9 maggio 2019 n. 422/07/2019, notificata il 11 settembre 2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno 2012 (con i relativi accessori), ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Tiberini Nicoletta avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti il 11 ottobre 2017 n. 700/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il contraddittorio preventivo con la contribuente fosse necessario. Tiberini Nicoletta si costituisce con controricorso. DIRITTO CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducendo che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto la necessità del contraddittorio preventivo con la contribuente ai fini della validità dell'avviso di accertamento.

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di verifiche fiscali, la regola in base alla quale l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia perché la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l'intromissione autoritativa dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato articolo 12 (tra le altre:

Cass., Sez. 6^-5,nr 15010/2014; 17 gennaio 2017, n. 1007; Cass., Sez. 6^-5, 10 maggio 2017, n. 11471; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2018, n. 30026; 2020 nr 1497). Nella specie, come si desume anche dall'accertamento fattone dai giudici di merito, l'amministrazione finanziaria aveva effettuato il 23 .9. 2014 un "accesso breve" presso il locale ove la contribuente esercitava l'attività commerciale sotto la ditta "Caffetteria Tiberini Nicoletta" per un controllo sull'esatto adempimento degli obblighi strumentali e sulla corretta compilazione del modello di studio di settore.

Tuttavia, il processo verbale di constatazione del 29 luglio 2016 - rispetto al quale i giudici di merito hanno ravvisato la violazione del contraddittorio endoprocedirnentale - era stato redatto all'esito della richiesta alla contribuente di fornire chiarimenti e documentazione presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria, la quale aveva proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento 11 settembre 2016 all'esito della ricostruzione induttiva del reddito sulla base dei dati raccolti. Dunque, è evidente che l'unitarietà complessiva dell'accertamento, al di là dell'intervallo temporale tra le varie fasi in cui l'azione dell'amministrazione finanziaria si è dispiegata, comporta che le postume acquisizioni di documenti siano funzionalmente conseguenziali all'accesso breve presso il locale della contribuente, essendo finalizzate alla verifica ed alla contestazione delle irregolarità riscontrate in tale sede.

Per cui, l'attività successiva all'accesso breve si delinea come una prosecuzione del medesimo accertamento, con la conseguenza che l'obbligo di osservanza del termine dilatorio per la comunicazione dell'atto impositivo alla contribuente deve essere riferito al verbale di contraddittorio e restituzione dei documenti del 29 luglio 2016, con il quale l'amministrazione finanziaria ha concluso le operazioni di verifica. Cosicché, nel caso in esame, non può venire in rilievo l'indirizzo di questa Corte, che attiene a diversa fattispecie, secondo cui il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 non deve essere rispettato nell'ipotesi in cui, dopo la chiusura del processo verbale, l'ufficio proceda autonomamente ad ulteriori verifiche sulla base di una istruttoria interna, quale aggiuntiva ed autonoma attività rispetto all'accesso presso i locali del contribuente medesimo (Cass., Sez 6^-5, 30 ottobre 2018, n. 27732).

Pertanto, stante la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura di C 3.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Roma 7.7.2021 Il Presidente