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Ordinanza — n. 30109/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling that tax notices need not compare properties to similar ones for motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30109/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against a Regional Tax Commission decision that had quashed a lower court ruling. The taxpayers argued the tax assessment notice was invalid due to insufficient motivation, specifically lacking a comparative reference to similar buildings. The court held that the administrative act was properly motivated by the factual situation of the specific properties and did not require a comparison with other buildings to justify the classification.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 Legge 27 luglio 2000 n. 212; Art. 6 DPR 1 dicembre 1949 n. 1142; Art. 1, 3 e 20 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652: A tax assessment notice does not require a comparative reference to similar buildings to be adequately motivated, as the classification can be justified by the specific factual characteristics of the property in question.

Parole chiave

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tax assessment notice catalytic income procedural motivation property classification administrative act validity tax appeal comparative reference motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 della Legge 27 luglio 2000 n. 212
Art. 6 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
Art. 1, 3 e 20 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652
Art. 360 comma 1 numero 3 del codice di procedura civile
1249, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237
Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497
Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809
12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006
31809; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016
25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016).
Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104
Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta dei contribuenti (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104).
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Testo completo

NZA riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Oggetto Dott. Lucio Luciotti Presidente TRIBUTI ALTRI Dott. Michele Cataldi Consigliere Dott. Cosmo Crolla Consigliere Dott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatore Ud. 8/7/2021 CC Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere R.G.N. 9949/2020 ha pronunciato la seguente Rep. ORDINANZA ei672j) sul ricorso iscritto al n. 9949/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

RICORRENTE A/1 CONTRO Succi Alessandra, Succi Roberto e Testoni Pier Paola, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Vincenzo Vannucci, con studio in Ascoli Piceno, e dall'Avv. Luca Bontempi, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 20 settembre 2019 n. 1684/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8 luglio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 20 settembre 2019 n. 1684/11/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" in relazione ad un fabbricato sito in Rimini, ha accolto l'appello proposto da Succi Alessandra, Succi Roberto e Testoni Pier Paola nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini il 9 giugno 2016 n. 197/01/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l'avviso di accertamento non fosse stato adeguatamente motivato, mancando un riferimento comparativo a fabbricati con caratteristiche similari. Succi Alessandra, Succi Roberto e Testoni Pier Paola si sono costituiti con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

I controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, 6 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, 1, 3 e 20 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 1939 n. 1249, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale fosse affetto da nullità per difetto di motivazione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della disciplina dettata per il classamento catastale dal R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, dal D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la rettifica di una variazione del classamento catastale su iniziativa dei contribuenti dovesse essere motivata a mezzo di comparazione con immobili limitrofi o di stima diretta del valore. RITENUTO CHE:

1. Entrambi i motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono fondati. 1.1 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237;

Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016). 1.2 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dai contribuenti non sono stati contraddetti, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della categoria ed alla determinazione della rendita catastale degli immobili compresi nel medesimo fabbricato. Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura "DOCFA" derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale.

Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta dei contribuenti (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 1.3 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo accolto l'appello dei contribuenti sul presupposto che l'avviso di accertamento dovesse contenere, ai fini di un'adeguata motivazione, anche la comparazione con le caratteristiche di fabbricati similari con ubicazione nella medesima strada, e che tali valutazioni non potessero essere dedotte dall'amministrazione finanziaria come mere difese in sede di costituzione dinanzi al giudice di prime cure.

Là dove, invece, a fronte del frazionamento catastale di un unico fabbricato di categoria "A/8" e di classe 1^ in quattro appartamenti di categoria "A/2" e di classe 1^ ed un'autorimessa di categoria "C/6" e di classe 2^, l'attribuzione agli appartamenti della categoria "A/7" e della classe 6^ ed all'autorimessa della categoria "C/6"e della classe 2^ era coerente con l'immutata situazione di fatto degli immobili e non esigeva una specifica motivazione in carenza di opere strutturali.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto 1'8 luglio 2021. I PRESIDENTE D tt. Luci