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Ordinanza — n. 30102/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30102/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30102/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32239-2019 proposto da: SANT'ELMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA ( della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO BARBERA; CL) -c C n - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1754/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 30102/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia rigettava l'appello non essendovi prova della prevista e dovuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate della avvenuta cessazione della carica di Benzi Carla, precedente rappresentante legale della società.

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta amministrazione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32239-2019 proposto da: SANT'ELMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA ( della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO BARBERA; CL) -c C n - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1754/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Sant'Elmo srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso l'atto di irrogazione di sanzioni notificato in data 16/4/2008 di C 24.761,52, per asserito impiego di lavoratori dipendenti, non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto del difetto di rappresentanza della società in capo a Oreste Ragusi firmatario del mandato alle liti.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia rigettava l'appello non essendovi prova della prevista e dovuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate della avvenuta cessazione della carica di Benzi Carla, precedente rappresentante legale della società.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ric. 2019 n. 32239 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2475, 2383, 2384, 2448 cc. 36 Dpr 600/73, 15, 35 Dpr 633/72, 115 e 116 cpc, in relazione agli artt. 360 1°comma nr 3 e 5 cpc; si sostiene che la CTR ha errato, ai fini della individuazione del soggetto legittimato a rappresentare in giudizio la società, ad applicare il regime degli adempimenti di cui all'ad 36 dPR nr 600/73, disposizione che attiene al destinatario della notifica, e non alla normativa civilistica che attribuisce al legale rappresentante, la cui nomina è stata iscritto al Registro delle Imprese, il potere di conferire il mandato alle liti. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 75 comma 3 , 182 cpc 2495 cc in relazione all'art 360 cpc comma 1° nr. 3 per non aver rilevato la CTR che la prosecuzione da parte della società del giudizio nelle successiva fase ha comunque determinato la sanatoria ex tunc di ogni vizio processuale. 1.2 Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del ricorso per Cassazione, il cui mandato alle liti è stato conferito dall'amministratore unico e legale rappresentante Sabato Giuseppe 2.

Il primo motivo è fondato. 2.1 Risulta acclarato che la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario della società per essere stata la procura alle liti sottoscritta da Oreste Regusi, persona fisica ritenuta priva della legale rappresentanza che invece era attribuita a Benzi Carla. 2.2 La contribuente, come si evince dalla lettura della sentenza della CTR, aveva argomentato con il motivo di appello che, al Ric. 2019 n. 32239 sez. MT - ud. 07-07-2021 -3- momento della proposizione del ricorso la rappresentanza legale spettava al Regusi come si evinceva dalla visura camerale depositata. 2.3 Tale essendo il thema decidendum la CTR così motiva la propria decisione di rigetto dell'appello<< premesso che l'atto impugnato è stato notificato al rappresentante legale della srl sig.

Benzi Carla e che non vi è prova in atti della prevista e dovuta comunicazione all'Agenzia dell'Entrate dell'eventuale cessazione dalla carica della suddetta rappresentante legale, ne consegue che la semplice affermazione di parte sul punto è priva di qualsiasi rilevanza ed influenza >>. 2.4 E' evidente che la CTR ha completamente trascurato di compiere l'accertamento circa l'individuazione della persona fisica che al momento della presentazione del ricorse era munita del potere di rappresentanza sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, ancorando l'efficacia della modifica della rappresentanza della società ad un insussistente adempimento di trasmissione all'Agenzia delle Entrate. 3 Il secondo motivo è, anch'esso, fondato. 3.1 Risulta che l'atto di appello sia stato proposto dalla società attraverso Vittorio Sabato persona fisica che incontestabilmente era munita dei poteri rappresentativi. 3.2 Questa Corte con costante orientamento ha affermato che « deve ritenersi che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell'autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto), può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva Ric. 2019 n. 32239 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -4- rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del "falsus procurator "» ( cfr. tra le più recenti Cass. 17986/2019, 20840/2018, 23274/2016 e 8821/2015). 3.3 Pertanto, anche a voler ritenere che la società nel giudizio di primo grado non era correttamente rappresentata, in quanto colui che aveva rilasciato la procura era privo di legitimatio ad processum, è indubbio che la proposizione dell'atto appello da parte della società, attraverso Vittorio Sabato, persona fisica che incontestabilmente era munita dei poteri rappresentativi, abbia sanato con efficacia ex tunc il difetto di rappresentanza. 3.4 Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione ddla sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del