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Ordinanza — n. 30101/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30101/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30101/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9009-2020 proposto da: NISE DI SERGIO GEZZI SAS IN LIQUIDAZIONE, ricorrente LA- che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1523/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 369 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 30101/2021 — snciv · Corte di Cassazione: VITTORIO RAGONESI. Ric. 2020 n. 09009 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- La Corte , rilevato : che l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificatole dalla NISE di Sergio Ghezzi & C. s.a.s , per la cassazione della sentenza della Commissione regionale della Puglia n. 1523/19, depositata il 15.3.19; che il ricorso per cassazione, peraltro, non risulta depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte recante la data del 21.3.20 (art. 369 cod. proc. civ.). Considerato: che il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr.

Parole chiave

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notificazione viziata deposito tardivo ritiro dell'istanza giudiziaria notificazione scritta documenti mancanti diritto al deposito

Disposizioni normative citate

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art. 369 cod. proc. civ
1523/19, depositata il 15.3.19; che il ricorso per cassazione, peraltro, non risulta depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte recante la data del 21.3.20 (art. 369 cod. proc. civ.).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9009-2020 proposto da: NISE DI SERGIO GEZZI SAS IN LIQUIDAZIONE, ricorrente LA- che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1523/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. Ric. 2020 n. 09009 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- La Corte , rilevato : che l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificatole dalla NISE di Sergio Ghezzi & C. s.a.s , per la cassazione della sentenza della Commissione regionale della Puglia n. 1523/19, depositata il 15.3.19; che il ricorso per cassazione, peraltro, non risulta depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte recante la data del 21.3.20 (art. 369 cod. proc. civ.). Considerato: che il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr.

Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; cfr. poi analogamente Cass. n. 252-01;Cass 26529/17); che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile; che ,essendo stata l'improcedibilità rilevata d'ufficio, le spese di giudizio vanno compensate ; che ,ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM Dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese di giudizio . Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell