Tax liability of association president requires only holding office, not proving management activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision dismissing the taxpayer's claim. The taxpayer argued that solidary liability under Article 38 of the Civil Code required proof of actual management activity by the association president. The Court ruled that for tax debts arising by operation of law, liability attaches merely to holding the top office, without needing evidence of specific management actions. Consequently, the lower court's requirement to prove concrete management activity was deemed incorrect, and the case was remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 c.c.; In tax matters involving unincorporated associations, the personal and solidary liability of the legal representative arises solely from holding the top office, without the need to prove the performance of specific management activities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3876-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope leg-ìs; - ricorrente - contro MIRAVALLE CARLO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO IOPPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO CULASSO; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 98/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 21/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 03876 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- Rg 3876/2020 FATTO e DIRITTO Ritenuto che: Il contribuente Carlo Miravalle impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell'anno 2011, emesso a seguito di PVC nei confronti della associazione "Polisportiva Amici di Chiomonte", con il quale era stata rilevata la mancata emissione di scontrini fiscali del bar dell'associazione, avviso notificato al contribuente quale coobbligato in solido con l'associazione a termini dell'art. 38 c.c.. La CTP di Torino ha accolto il ricorso del contribuente e la CTR del Piemonte, con sentenza nr 98/2019 , ha rigettato l'appello dell'Ufficio.
Il giudice di appello ha evidenziato come il ricorrente ,Presidente dell'Associaizone Polisportiva Amici di Chiomonte"non abbia svolto per l'anno di imposta attività di gestione del bar interno all'Associazione. La sentenza di appello ha, infine, escluso che possa sussistere i presupposti applicativi dell'art 38 c.c.. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a un solo motivo cui resiste con controricorso parte contribuente. Con l'unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che ai fini della responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dall'Associazione occorre la dimostrazione, al di là dell'assunzione della carica apicale della predetta Associazione che Carlo Miravalle avesse svolto attività di gestione del bar interno all'Associazione.
Il motivo è fondato. In tema di associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie ex lege (Cass., Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12508), la quale si aggiunge alla responsabilità del fondo comune, stante l'assenza di un sistema di pubblicità i legale riguardante il patrimonio dell'ente (Cass., Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858). Vero è che è stato affermato da questa Corte il principio secondo cui la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto.
Tuttavia tale principio riguarda le obbligazioni negoziali contratte dall'associazione, che presuppongono necessariamente lo svolgimento di attività gestoria di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione (Cass., Sez. VI, 4 aprile 2017, n. 8752; Cass., Sez. III, 16 gennaio 2006, n. 718), il quale crea con i terzi rapporti obbligatori (Cass., Sez. III, 25 agosto 2014, n. 18188). Diversamente - secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte - questo principio non è applicabile ai debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege, in relazione al cui insorgere la responsabilità non è legata a una concreta attività gestori ma in base alla carica ricoperta, dovendosi presumere che il legale rappresentante abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione (Cass., Sez.
V, 24 luglio 2019, nn. 19984, 19982; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 1602; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2018, n. 25650; Sez. VI, 26 settembre 2018, n. 22861; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4478; Cass., Sez. V, 12 marzo 2007, n. 5746), tanto che egli può andare esente da responsabilità solo ove dimostri l'avvenuta cessazione dalla carica (Cass., Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 26924);Cass 2021 nr 1037. - E', pertanto, sufficiente, ai fini della responsabilità tributaria, l'avere ricoperto la carica di vertice di una associazione non riconosciuta, non costituendo l'esercizio di attività gestoria dell'associazione fatto costitutivo della pretesa tributaria.- La sentenza impugnata, nella parte in cui ha richiesto che l'Ufficio dovesse dare la prova che il contribuente abbia concretamente agito in nome e per conto dell'ente, ponendo in essere attività gestoria, non ha fatto corretto governo dei suddetti principi.
Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legit