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Ordinanza — n. 30080/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls Regional Tax Commission decision for apparent lack of reasoning and failure to evaluate appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30080/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the tax agency's appeal on procedural grounds. The Commission had simply adopted the first-instance court's reasoning without explicitly addressing the specific arguments raised by the tax agency in the appeal. The court held that this 'apparent lack of reasoning' violated constitutional requirements for judicial motivation, as it prevented a meaningful review of the case's logic.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost., comma 6; Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; Art. 36 d.lgs. 546/1992: A judgment is null if it merely adopts the reasoning of a lower court without explicitly analyzing the specific arguments of the appeal, thereby failing to meet the constitutional minimum of reasoning required for judicial decisions.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax appeal procedure judicial motivation defect constitutional minimum reasoning nullity of judgment relationem reasoning Regional Tax Commission validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost., comma 6
Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
24452 ed altre conformi precedenti).In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall'art.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 36 d.lgs. 546/1992
546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
36 e 61, nonché dell'art. 118 disp.
art. 360 c.p
546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 111 Cost
art. 118 disp. att. c.p
36 e 61, nonché dell'art. 118 disp.
art. 132 c.p
24452 ed altre conformi precedenti).In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248
111 Cost., comma 6," (fra le molte conformi da ultimo, Cass. sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248).
Cass. sez. 5, 20 luglio 2012, n. 12664
Cass. sez. 5, 5 ottobre 2018, n. 24452
Cass. Sez. L, n. 20921/2019
13248; Cass. Sez. L, n. 20921/2019; Cass.
Cass. Sez. 6-5, ord. 7/4/2017, n. 9105
Sez. L, n. 20921/2019
Sez. L, n. 20921/2019; Cass.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 33045-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FRABA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO LA COMMARA, rappresentata e difesa dagli avvocati SEBASTIANO STUFANO, GIANLUCA GIGANTINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3230/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2019 n. 33045 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- Rg 33045/2019 FATTO Ritenuto che: La CTR della Lombardia con la sentenza menzionata in epigrafe, nel contraddittorio della società Fraba s.r.I., ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate svolgendo le seguenti considerazioni: l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con appello contenente le medesime argomentazioni ed eccezioni già avanzate con il ricorso introduttivo, senza nulla aggiungere e senza alcun riferimento alla motivazione della pronuncia impugnata; quanto al dedotto vizio di motivazione della pronuncia della CTP, rilevava l'infondatezza della censura ritenendo che la stessa dava conto di tutti gli elementi sui quali i primi giudici avevano fondato il loro convincimento.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 4.. L'Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili i motivi di appello dell'Ufficio, per difetto di specificità, in quanto l'Ufficio si era limitato a richiamare l'esposizione svolta nel giudizio di primo grado, senza considerare che, per unanime giurisprudenza di merito, nelle cause d'impugnazione di un atto impositivo, il requisito della specificità dei motivi di appello dell'A.F.

è soddisfatto con la sola riproposizione del contenuto dell'avviso di accertamento impugnato e annullato dal primo giudice. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, violazione dell'ari 132 c.p.c. e dell'ad 36 del d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

4. DIRITTO Considerato che: Va esaminato con carattere di priorità per ragioni di ordine logico-giuridico il secondo motivo. i Giova ricordare che si è di fronte ad un caso di motivazione apparente quando la stessa, pur se graficamente esistente o addirittura sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, "non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6," (fra le molte conformi da ultimo, Cass. sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248).

Sul punto si richiama Cass. sez. 5, 20 luglio 2012, n. 12664 con la quale è stato deciso che "il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito". Ulteriormente si ricorda "in tema di processo tributario è nulla, per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia ed a quello agli scritti difensivi di una delle parti, in modo del tutto generico e senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni)" (Cass. sez. 5, 5 ottobre 2018, n. 24452 ed altre conformi precedenti).In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall'art. 111 Cost. sussiste infatti quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Ciò posto nel caso di specie la decisione della CTR si limita ad aderire in modo acritico al ragionamento seguito dai giudici di primo grado senza esplicitare le ragioni della condivisione della sentenza di primo grado così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6 (Cass. Sez. 1, ord. 30/6/2020, n. 13248; Cass. Sez. L, n. 20921/2019; Cass. Sez. 6- 5, ord. 7/4/2017, n. 9105). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il secondo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo motivo.

La sentenza va dunque cassata e rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese di legitti