Cassation appeal dismissed for non-filing within statutory time limits; costs awarded to the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the Agency of Customs and Monopolies failed to file the petition within the legally prescribed time limits. The taxpayer, Nuovaplast SRL, had filed a counter-appeal and argued for the dismissal of the untimely appeal. The Court ruled that the lack of timely filing results in the immediate termination of the proceedings and the award of litigation costs to the party who notified the counter-appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; The failure to file a cassation appeal within the statutory time limits renders the appeal inadmissible, resulting in the termination of proceedings and the award of litigation costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17339-2018 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro NUOVAPLAST SRL, in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADELAIDE RISTORI 38, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO FABIO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1101/03/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO, depositata l' 11/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MICHELE CATALDI. 17339-2018 Rilevato che: 1.11 ricorso proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di dell'Abruzzo n. 1101/03/2017, notificato il 23 aprile 2018, non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ., giusta certificazione della cancelleria centrale civile di questa Corte del 18 giugno 2018. La contribuente Nuovaplast s.r.l. si è costituita con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. Considerato che: 1.AI difetto del deposito consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Ritiene questo Collegio, aderendo al corrispondente orientamento di legittimità (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27571 del 02/12/2020, e precedenti ivi citati in motivazione), che alla dichiarazione di improcedibilità consegua la liquidazione delle spese di lite a favore della parte alla quale è stato notificato il ricorso per cassazione non depositato e che ha, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso e richiesto l'iscrizione a ruolo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Ric. 2018 n. 17339 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.915,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 ed in quella riconvocata del 16 settembre 2021. Il Presidente Dott. Antonio Greco r gt ù !n , L OTT. 20Z,