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Ordinanza — n. 30078/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal rejecting rural status for luxury rural home exceeding 240 sqm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30078/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying rural status to a building. The taxpayer argued that the structure, classified as a rural dwelling, should retain its status despite exceeding 240 square meters, while the tax authority contended that luxury features and size disqualified it. The court ruled that the specific legal provisions explicitly exclude buildings with luxury characteristics or exceeding the surface limit from rural classification, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 9 comma 3 lett. c) d.l. 557/93; D.M. 2 agosto 1969: Buildings with luxury characteristics or exceeding 240 square meters cannot be recognized as rural for tax purposes.

Parole chiave

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tax rural status luxury building exclusion surface area limit catastral classification agricultural property tax proprietà fondiaria agricola agglomerato rurale zona di conservazione

Disposizioni normative citate

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Art. 9 comma 3 lett. c) d.l. 557/1993
1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 9, 3 bis d.l.
D.M. 2 agosto 1969
557/93 e 5 e 6 del D.M. 2 agosto 1969.
Art. 360 c.p.c.
49, 53 d.lvo 546/1992, 342 cpc e 112 cpc in relazione all'art. 360 10 comma nr.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7941-2020 proposto da: OLD FARM S.S. DI MUNARIN PAOLO E LAURA SOCIETA' AGRICOLA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PRIMO MICHIELAN, ANDREA MICHIELAN; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 612/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE: 1.A seguito di procedura catastale Docfa, promossa dalla società semplice Old Farm s.s. di Munarin Paolo e Laura Società Agricola relativa ad un fabbricato ubicato in Comune di Mogliano Veneto, foglio D/3, particella 802, sub 2, che proponeva la categoria A/6 (abitazione rurale), l'Amministrazione 1 inanziaria notificava alla contribuente due distinti avvisi: con il primo si disponeva la variazione del classamento proposto in A/7 (villino); con il secondo si disconosceva la ruralità dell'immobile in quanto munito delle caratteristiche di lusso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 comma 3 lett.

c) del d.l. 557/93 e 5 e 6 del D.M. 2 agosto 1969. 2 Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la ricorrente impugnava entrambi gli accertamenti e la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso rigettava i motivi relativi ai dedotti vizi formali degli atti e, nel merito, accoglieva il ricorso con riferimento alla natura di ruralità del fabbricato pur confermando la categoria A/7 3. La sentenza veniva sottoposta a gravame dall'Amministrazione finanziaria e il contribuente proponeva appello incidentale, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l'appello dell'Ufficio rilevando che il fabbricato presentava le caratteristiche dell'abitazione di lusso Ric. 2020 n. 07941 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- e, quindi, non poteva godere del trattamento riservato agli edifici rurali.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso e memoria. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 53 d.lvo 546/1992, 342 cpc e 112 cpc in relazione all'art. 360 10 comma nr. 4 cpc; si sostiene la nullità della sentenza per non essersi pronunciata sul motivo di appello incidentale con il quale era stata censurata la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione e mancanza di contraddittorio procedimentale. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 9, 3 bis d.l. 557/1993 in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc .

Si argomenta che la CTR ha errato nell'escludere la natura rurale al fabbricato, strumentale allo svolgimento dell'attività agricola 2 In difformità con la proposta del relatore il Collegio ritiene che il primo motivo sia infondato 2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si Ric. 2020 n. 07941 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -3- verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia »( Cass. 20311/2011, 24155/2017). 2.2 Nella specie la circostanza che la CTR, investita della duplice questione relativa all'omessa motivazione degli avvisi di accertamento e del mancato esperimento del contraddittorio che involge la valutazione di profili pregiudiziali della vicenda posta al suo esame, si sia pronunciata nel merito della pretesa induce a ravvisare un'impostazione della decisione in cui le dedotte questioni risultano implicitamente rigettate, risultando invero la pronuncia adottata logicamente e argomentativamente inconciliabile con l'accoglimento delle riportate eccezioni preliminari. 3 Il secondo motivo è infondato. 3.1 L'art 9 comma 3 d.l. 557/93 nella versione applicabile ratione temporis alla controversia per cui è causa stabilisce che « Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1)e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da Ric. 2020 n. 07941 sez. MT - ud. 14-09-2021 -4- soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; b) (lettera abrogata);

c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle Ric. 2020 n. 07941 sez. MT - ud. 14-09-2021 -5- unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali». 3.2 La CTR, con accertamento in punto in punto di fatto non sindacato nelle forme di legge, ha motivato il diniego di ruralità con riferimento al possesso dell'immobile delle caratteristiche di lusso dell'abitazione sulla base dell'applicazione del regolamento di cui al decreto 2 agosto 1969 essendo la superficie dell'unità immobiliare risultata superiore a mq 240. 3.3 Invoca la ricorrente l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina dei fabbricati strumentali la cui disciplina, regolamentata dall'art. 3 bis d.I., non contempla l'esclusione della ruralità per il superamento della superficie di mq 240.

In particolare si assume che il carattere strumentale necessario per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art 2135 cc comporta in ogni caso ruralità anche se abitativo. 3.4 II rilievo è destituito di fondamento. 3.5 La circostanza che il fabbricato avesse destinazione abitativa è confermata dalla stessa domanda di variazione catastale presentata dal contribuente che ha proposto l'accatastamento in categoria A/6 (abitazione di tipo rurale). 3.6 Ciò chiarito il comma 3 bis lett.

f) dispone che « ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative Ric. 2020 n. 07941 sez. MT - ud. 14-09-2021 -6- superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento». 3.7 Ciò significa che, secondo il combinato disposto dei commi 3 e 3 bis d.l. citato, un immobile di fatto adibito ad abitazione del coltivatore diretto e della sua famiglia o utilizzato per altre esigenze abitative che non siano quelle poc'anzi descritte, avente una superficie superiore a quella indicata dal citato D.M. 2 agosto 1969 non può essere considerato rurale. 3.8 La contribuente non ha neanche prospettato la destinazione del fabbricato alle particolari necessità abitative previste dalla lett f) dell comma 3 bis art 9 d.I.557/93. 4 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte; rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a n