Court dismisses late appeal on registered tax due to res judicata and procedural error absorption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's late appeal against a tax collection notice, ruling that the underlying administrative decision had already become final. The taxpayer argued the prior tribunal decision was void due to lack of proper notification, but the court held such procedural defects are absorbed into the merits judgment. Consequently, the tax debt remained valid, and the taxpayer's subsequent attempt to challenge the resulting payment order was inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 38, comma 3 d.P.R. n. 546/1992: When a procedural defect in a second-instance judgment is not raised by the court, it is absorbed into the merits, preventing a separate nullity claim via late appeal once the judgment becomes res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12601-2020 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI,99, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA VIVINETTO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - nonché contro DI BENEDETTO ANTONIO; - intimato - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONLk, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4443/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente impugnava un avviso per imposta principale di registro sugli atti giudiziari, sanzioni ed interessi sulla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 964/2007 che ha visto soccombere il contribuente; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 76/42/2012 accoglieva l'appello dell'Ufficio: a seguito di tale sentenza veniva passato a ruolo il conseguente debito tributario ed emessa la cartella di pagamento oggetto del presente procedimento, impugnata dal ricorrente; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente in quanto l'esistenza dell'obbligo tributario è stata accertata con sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, passata in giudicato; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l'appello della parte contribuente ritenendo che la sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sia affetta da nullità in quanto il suo atto introduttivo non è stato ritualmente notificato all'appellato, che non si è costituito.
Ric. 2020 n. 12601 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Avverso detta sentenza Riscossione Sicilia s.p.a. proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva e l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso incidentale adesivo rispetto a quello di Riscossione Sicilia s.p.a. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione la ricorrente Riscossione Sicilia s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. nonché 38, comma 3, del d.P.R. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato la nullità della sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in quanto quest'ultima era passata in giudicato e la parte contribuente, anziché impugnare la cartella di pagamento, avrebbe dovuto proporre impugnazione tardiva avverso la sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ex artt. 327 c.p.c. e 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. con il motivo d'impugnazione del ricorso incidentale adesivo l'Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 161, 324 e 327 c.p.c. nonché 2, comma 3, 38, comma 3, e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato la nullità della sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in quanto quest'ultima era passata in giudicato e la parte contribuente, anziché impugnare la cartella di pagamento, avrebbe dovuto proporre impugnazione tardiva avverso la sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Ric. 2020 n. 12601 sez.
MT - ud. 08-07-2021 -3- Tributaria Regionale della Lombardia ex artt. 327 c.p.c. e 38, comma 3, del d.P.R. n. 546 del 1992. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: nel processo tributario la nullità derivante dall'omessa od irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l'impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 327 cod. proc. civ. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall'erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato (Cass. n. 6692 del 2015;
Cass.n. 12069 del 2010; Cass. n. 24575 del 2010; Cass. n. 19248 del 2014); qualora nel giudizio di secondo grado si sia verificata la non integrità del contraddittorio e la stessa non sia stata rilevata dal giudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente accertato la regolarità, il relativo "error in procedendo", traducendosi in un "error in iudicando", non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza, sicché il vizio, in virtù del principio dell'assorbimento delle nullità in motivi di gravame, deve essere dedotto mediante ricorso per cassazione (proposto anche dopo il decorso del termine cd. lungo per impugnare in presenza dei presupposti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c.), formandosi, in difetto, il giudicato sulla questione (Cass. n. 19574 del 2018); nel processo tributario, l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone che la parte dimostri l'"ignoranza del processo", ossia Ric. 2020 n. 12601 sez.
MT - ud. 08-07-2021 -4- //V di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (Cass. n. 14746 del 2017; Cass. n. 9330 del 2017). La Commissione Tributaria Regionale - accogliendo l'appello della parte contribuente ritenendo che la sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia fosse affetta da nullità in quanto il suo atto introduttivo non era stato ritualmente notificato all'appellato, che non si è costituito - non si è attenuta ai suddetti principi laddove non ha considerato che nel processo tributario la nullità derivante dall'omessa od irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l'impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali (nella specie la cartella di pagamento e che avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri: Cass., SU, n. 18298 del 2021) emanati dall'erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato, che riguardava, nel caso di specie, l'avviso per imposta principale di registro sugli atti giudiziari, sanzioni ed interessi sulla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 964/2007 che ha visto soccombere il contribuente.
Il ricorso di Riscossione Sicilia s.p.a. va dunque accolto, il ricorso incidentale, adesivo a quello principale, va parimenti accolto per le medesime ragioni già esplicitate per quello principale (Cass. n. 17524 del 2021) e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della parte contribuente.
P.Q.M.
Ric. 2020 n. 12601 sez. MT - ud. 08-07-2021 -5- La Corte accoglie il ricorso principale e, negli stessi termini, quello incidentale adesivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della società contribuente. Così deciso nella camera di consiglio dell' luglio 2p21.