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Ordinanza — n. 30072/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against regional tax commission for omitting substantive merits due to procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30072/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the taxpayer's substantive arguments regarding the lack of on-site inspection. The taxpayer argued that the tax assessment was flawed because it was issued without a physical survey or specific valuation elements, but the lower court only addressed the notification deadline. The Court ruled that by failing to examine these specific defenses, the Regional Commission violated the principle of correspondence between the request and the judgment, necessitating a remand.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; The violation of the principle of correspondence between the request and the judgment occurs when a judge fails to rule on substantive defenses raised by a party, even if the party lost on other grounds, thereby preventing the party from having their specific claims examined.

Parole chiave

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correspondence request judgment omission substantive merits tax assessment procedure cassation remand principle autosufficienza stima fiscale immobiliare annotazione stima nel raggruppamento terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
4, lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso ogni pronuncia sulle domande ed eccezioni formulate dalla parte contribuente, non esaminate dalla Commissione Tributaria Provinciale ed integralmente riproposte in grado di appello.
Art. 1, comma 3, del D.M. n. 701 del 1994
4, lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p
4, lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 13195 del 2018
Cass. n. 906 del 2018
Cass. n. 25690 del 2019
906 del 2018; Cass. n. 25690 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12325-2020 proposto da: TAG SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONSERRATO, 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DI FOGGIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PAOLO PIANESE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), Ufficio Provinciale di Napoli Territorio, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; ope legis; - controricorrente - t avverso la sentenza n. 6481/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale del 29 luglio 2016 notificato in data 17 gennaio 2017 di un immobile sito ad Arzano, determinazione emessa a seguito del deposito di DOCFA da parte del contribuente in data 27 ottobre 2015, in cui si rappresentava la fusione tra due unità immobiliari: in particolare la parte contribuente lamentava la tardività dell'avviso e, nel merito, contestava la determinazione della rendita catastale perché effettuata senza svolgere alcun sopralluogo e senza indicare gli elementi in concreto utilizzati per pervenire alla sua determinazione; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo tardiva la notifica dell'avviso di accertamento; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che «il termine di dodici mesi previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. n. 701 del 1994 non ha natura perentoria, avendo come precipua finalità quella di accelerare la conclusione del procedimento di attribuzione della rendita catastale», senza però entrare nel merito delle difese nel merito avanzate dalla parte contribuente, già dedotte in primo grado quali motivi di ricorso, e consistenti nella contestazione della determinazione della rendita catastale perché effettuata Ric. 2020 n. 12325 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -2- senza svolgere alcun sopralluogo e senza indicare gli elementi in concreto utilizzati per pervenire alla sua determinazione. Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso ogni pronuncia sulle domande ed eccezioni formulate dalla parte contribuente, non esaminate dalla Commissione Tributaria Provinciale ed integralmente riproposte in grado di appello.

Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., SU, n. 13195 del 2018); la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno Ric. 2020 n. 12325 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -3- í virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (Cass. n. 906 del 2018; Cass. n. 25690 del 2019). Nel caso di specie, di fronte alle difese in appello della parte contribuente - riportate nel ricorso in Cassazione in ossequio al principio di autosufficienza e costituenti le medesime argomentazioni già addotte nel ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale - in cui si contestava specificamente la determinazione della rendita catastale perché effettuata senza svolgere alcun sopralluogo e senza indicare gli elementi in concreto utilizzati per pervenire alla sua determinazione, la Commissione Tributaria Regionale - limitandosi ad accogliere l'appello affermando che «il termine di dodici mesi previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. n. 701 del 1994 non ha natura perentoria, avendo come precipua finalità quella di accelerare la conclusione del procedimento di attribuzione della rendita catastale», senza dunque minimamente esaminare le suddette ragioni di merito addotte dalla parte contribuente - ha omesso di pronunciarsi sulle difese nel merito della parte contribuente, che avrebbero potuto portare all'annullamento dell'avviso di accertamento, anche se per ragioni diverse da quelle individuate dalla Commissione Tributaria Provinciale.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Ric. 2020 n. 12325 sez. MT - ud. 08-07-2021 -4- P Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ruglio 2021. Il P esidente Ma ro Mocci Jur\