Cassation court declares tax appeal null due to lack of necessary joinder of partners in a limited partnership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the Regional Tax Commission's judgment null and void because the lower court failed to include all necessary parties in the litigation. The appellant, a silent partner, challenged a tax assessment against the limited partnership without joining the managing partner and the other silent partner. The court ruled that tax assessments against partnerships require the mandatory joinder of all partners due to the unitary nature of the tax liability, making the absence of these parties a fatal procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 360, para. 4 c.p.c.: In tax proceedings against partnerships, the unitary nature of the assessment necessitates the joinder of all partners, and a judgment rendered without them is absolutely null.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8570-2020 proposto da: DE LUTIIS MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 709/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente Marco De Lutiis avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2013; la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello della parte contribuente osservando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico extracontabile e quello induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel caso in esame, di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportino l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente e quindi correttamente l'Agenzia delle entrate ha desunto la redditività della s.a.s. "De Lutiis Marco & C." (avente come attività il trasporto di merci su strada) dal raffronto della redditività di ben 307 società analoghe operanti nella medesima provincia - sì da basarsi su di un campione statistico quanto mai ampio e omogeno e di certo non "limitato" come asserito nell'atto d'appello.
Ric. 2020 n. 08570 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, 102 c.p.c. e 40, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c. trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'odierno contribuente Marco De Lutiis e la "De Lutiis Marco & C." s.a.s. di cui era socio accomandante al 50% e dell'altro socio, nonché amministratore, Silvio De Lutiis, anch'egli socio al 50% della predetta società. con il secondo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto, in caso di accertamento con metodo induttivo, essendo l'oggetto dell'accertamento direttamente il reddito d'impresa, questo non può essere determinato al lordo, ossia senza imputare una quota di costi.
Il primo motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: nel processo tributario sussiste un litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, compresi gli accomandanti, stante l'unitarietà dell'accertamento dei relativi redditi ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, senza che assuma per tale ragione rilevanza la trasformazione, in corso di causa, dell'ente in società di capitali (Cass. n. 7026 del 2018); in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 Ric. 2020 n. 08570 sez.
MT - ud. 08-07-2021 -3- dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez. U., n. 14815 del 2008; Cass. n. 27337 del 2014; Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013; Cass. n. 25300 e 27337 del 2014; Cass. n. 2094 del 2015; Cass. n. 11727 e n. 13737 del 2016; Cass. n. 9708 del 2021). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove non ha individuato nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio necessario fra la società in accomandita semplice, il socio accomandatario e il socio Ric. 2020 n. 08570 sez.
MT - ud. 08-07-2021 -4- accomandante ricorrente in questa sede, stante l'unitarietà dell'accertamento tributario. Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall'accoglimento del primo. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione e assorbito il secondo, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito cosicché deve conseguentemente disporsi la cassazione della sentenza impugnata con rimessione delle parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, giudice di primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio, provvedendo anche sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, accoglie il primo motivo di impugnazione e assorbe il secondo, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 8 luglio 2021 Il Presiden aur