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Ordinanza — n. 30066/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for lack of interest due to multiple independent grounds in the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30066/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible and rejected the request. The lower court had dismissed the agency's liquidation notice by citing two independent legal grounds: the lack of specific reasoning in the notice and the clear intent of the parties to create a lease rather than a surface right. The court ruled that because the losing party challenged both distinct arguments, the appeal lacks standing if only one is rejected, as the decision remains valid on the other ground.

Regesto Legislator

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Art. 36, para. 1, lett. a) and Art. 36, para. 1, lett. b) of the Code of Civil Procedure; when a lower court decision rests on multiple independent grounds, an appeal must challenge all of them, otherwise it lacks interest.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility multiple rationes decidendi lack of interest in appeal tax liquidation notice surface right vs lease Cassation procedure rules independent legal grounds indennità di prima sistemazione

Disposizioni normative citate

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Art. 36, para. 1, lett. a) and Art. 36, para. 1, lett. b) of the Code of Civil Procedure
131 del 1986 in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Cass. n. 2048/2017
Cass. n. 722/2019
Cass. nn. 11033 and 7446/2021
art. 276 cod. proc. civ
Ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli Ric.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2048/2017
Cass. n. 722/2019
Cass. nn. 11033 and 7446/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1152-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RETE RINNOVABILE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA TRIMARCHI, MARCO EMMA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6339/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: l'Agenzia delle entrate, mediante un avviso di liquidazione, riqualificava ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 un contratto di affitto di un terreno al fine di installarvi un impianto fotovoltaico come concessione di un diritto reale di superficie ed applicandovi conseguentemente le aliquote proporzionali ai fini dell'imposta di registro, in quanto il contratto prevede che le spese straordinarie sono a carico del conduttore e che alla scadenza del contratto l'impianto fotovoltaico viene acquistato gratuitamente dal proprietario del suolo.

Il contratto di affitto era stato concluso da Terna s.p.a. con Rete Rinnovabile s.r.I., contratto con il quale la prima società concedeva in affitto alla seconda un proprio terreno al fine di istallare un impianto fotovoltaico e relative opere accessorie per la produzione di energia elettrica. Avverso il suddetto avviso di liquidazione la società contribuente ricorreva davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale lo dichiarava illegittimo. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l'appello dell'Ufficio, rilevando dapprima che l'atto impugnato si è limitato ad un generico richiamo ad alcune disposizioni senza alcuna indicazione non solo dei motivi per i quali l'Ufficio era pervenuto alle sue conclusioni ma neanche di quali fossero le clausole il cui contenuto aveva indotto l'Agenzia a riqualificare il contratto e Ric. 2020 n. 01152 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -2- successivamente che il contratto posto in essere non è incompatibile con quello di locazione, né per il riconoscimento all'affittuario del diritto di costruire manufatti sull'immobile né in virtù della clausola ai sensi della quale alla scadenza del contratto la proprietà dell'impianto fotovoltaico sarebbe stata acquistata a titolo gratuito da Terna s.p.a.: per contro è chiara la volontà delle parti di concludere un contratto d'affitto e d'altra parte l'attribuzione a Rete Rinnovabile s.r.l. di un diritto reale di superficie risulterebbe incompatibile con l'esigenza di assicurare un pubblico servizio, affidato a Terna s.p.a.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la società contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in quanto l'avviso di liquidazione non sarebbe sufficientemente motivato; con il secondo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 nonché degli artt. 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in quanto il contratto intercorso tra la Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e la Rete Rinnovabile s.r.l. va qualificato non come contratto di locazione ma come concessione del diritto di superficie.

Ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli Ric. 2020 n. 01152 sez. MT - ud. 08-07-2021 -3- artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonché l'esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente:

Cass. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di impugnazione. Il secondo motivo di impugnazione è infondato. Secondo Cass. nn. 6684 e 6790 del 2020, infatti: «2.2. Questa Corte ha in argomento affermato che, in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, in applicazione della regola interpretativa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, che consente all'Ufficio di dare una qualificazione oggettiva dell'atto o degli atti soggetti a registrazione, secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessivamente considerata, che, In tema d'imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, l'Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile" salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici. (Cass. n. 722 del 15/01/2019). 2.3.

E' stato altresì statuito che il criterio fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, impone di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, rispetto al titolo e alla forma apparente degli stessi, con la conseguenza che i concetti privatistici relativi all'autonomia negoziale regrediscono, di fronte alle esigenze antielusive poste dalla norma, a semplici elementi della fattispecie tributaria, per ricostruire la quale dovrà, dunque, darsi preminenza alla causa dei negozi giuridici (cfr. Cass. n. 23584/12, n. 6835/13, n. 17965/13, n. 3481/14).

Va, però, nel contempo evidenziato che, Ric. 2020 n. 01152 sez. MT - ud. 08-07-2021 -4- i quando si ponga la questione relativa alla interpretazione dell'atto soggetto a tassazione per evidenziarne l'intrinseca natura, il giudice tributario è tenuto a considerare le deduzioni difensive sul punto, maggiormente, se suffragate da specifica documentazione, motivandone la eventuale non decisività, ma non può certo non tenerne conto, venendo meno, così, all'obbligo motivazionale (Cass.n. 2048 2017).

3. Nel caso de quo il giudice di merito, cui spetta la qualificazione dei negozi giuridici, ha sul punto analizzato le motivazioni dell'Ufficio, escludendone la rilevanza nella fattispecie, e congruamente motivando sulla irrilevanza degli elementi su cui l'Ufficio aveva fondato la diversa valutazione (cfr. Cass. 722/2019)». In effetti, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a sostenere una interpretazione a sé favorevole del contratto, evidenziando le clausole contrattuali che più porterebbero a tale interpretazione, senza però specificare i canoni interpretativi che in concreto assume violati dal giudice di merito ed in particolare il punto ed il modo in cui la sentenza impugnata - che ha qualificato il contratto in questione come affitto e non come concessione di un diritto di superficie, in conformità alla volontà delle parti e al nomen iuris da esse scelto - si sarebbe dagli stessi discostato.

Quanto al primo motivo di ricorso, con esso il ricorrente impugna la prima ratio decidendi della sentenza impugnata (genericità della motivazione dell'avviso di liquidazione) e con il secondo motivo era stata impugnata la seconda ratto decidendi (assenza di elementi che, di fronte ad una univoca volontà delle parti di qualificare il contratto in questione come locazione, possano portare l'interprete a riqualificarlo come concessione del diritto di superficie) ed entrambe tali rationes sono autonomamente sufficienti a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata.

Ric. 2020 n. 01152 sez. MT - ud. 08-07-2021 -5- Ebbene, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficienti, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes" (circostanza che nel caso di specie si è verificata), dall'altro che tali censure risultino tutte fondate; ne consegue che, rigettato il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. nn. 11033 e 7446 del 2021).

Pertanto, ritenuto inammissibile il primo motivo di impugnazione e infondato il secondo, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di impugnazione e infondato il secondo e rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.900, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso