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Ordinanza — n. 30063/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30063/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30063/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10181-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro LO GIUDICE DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, 10, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CAPONETTI, che I rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA PAPES; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 6469/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 30063/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Orbene, la CTR si è uniformata ai suesposti arresti giurisprudenziali. In particolare, il giudice di appello ha correttamente ritenuto incongrua la motivazione dell'avviso di accertamento fondata sul mero riferimento alla microzona e al significativo scostamento tra i valori medi di mercato e il valore catastale. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza in materia di motivazione del provvedimento di revisione di classamento. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art.13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Parole chiave

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riclassificazione di terreni dezonamento revisione della tassazione fiscale attribuzione a una zona stima fiscale immobiliare revisione del piano regolatore

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
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Ordinanza — n. 36163/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal against tax agency regarding insufficient motivation in property tax reclassification. The court ruled that administrative acts must provide specific, concrete reasoning ex ante, not just general references. The lower court correctly rejected the appeal for failing to address specific property characteristics. The decision reinforces the requirement for rigorous motivation in tax revision procedures. The court emphasized that post-litigation defense cannot cure initial motivational defects. This case clarifies the standards for administrative transparency in property tax assessments. The ruling upholds the principle that vague formulas do not satisfy legal motivation requirements.
Ordinanza — n. 29892/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal against tax agency for insufficient motivation in property reclassification. The court rejects the claim that the administrative act lacked necessary reasoning. The ruling establishes that administrative acts must provide specific, concrete reasons ex ante.
Ordinanza — n. 15083/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses tax appeal for insufficient motivation in property tax reclassification. The court ruled that vague references to microzones without specific calculation criteria fail the constitutional duty of motivation. The administrative body must provide precise data on market and cadastral values before a taxpayer can effectively defend their rights.
Ordinanza — n. 32600/2021 — snciv
Italian tax court rejects appeal due to insufficient motivation in tax assessment regarding microzone reclassification. The court ruled that the administrative body failed to specify calculation criteria. The decision establishes a strict requirement for transparency in tax assessments. The court found the administrative act legally flawed due to lack of specific reasoning. The ruling mandates that tax authorities must detail all parameters used in assessments. This case clarifies the minimum motivation required for tax reclassification decisions. The outcome favors the taxpayer by overturning the lower court's dismissal. The judgment emphasizes the right to defense in tax proceedings.
Ordinanza — n. 4055/2022 — snciv
Italian Court allows taxpayer appeal against tax assessment increase due to insufficient reasoning in tax reclassification. The court found the lower court failed to explain how specific market value deviations translated into a higher tax yield. The decision establishes that tax assessments require precise calculation criteria, not vague references to general urbanistic interventions. The ruling mandates that administrative bodies must explicitly detail the methodology used to adjust tax yields based on market data. This case clarifies the burden of proof and motivation required in Italian tax reclassification proceedings. The court rejected the tax authority's defense of generic reasoning as legally insufficient. The outcome protects taxpayers from arbitrary increases in property tax assessments. The judgment reinforces the principle of reasoned administrative action in fiscal matters. The decision sets a precedent for future tax appeal cases involving reclassification disputes. The court emphasized the need for concrete data over abstract arguments in tax decisions.

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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10181-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro LO GIUDICE DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, 10, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CAPONETTI, che I rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA PAPES; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 6469/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio, non ritenendo congruamente motivato il provvedimento impugnato, ha accolto l'appello proposto da Daniela Lo Giudice avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Ufficio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, in applicazione dell'art.1, comma 335 della I. 30 dicembre 2004, n. 311, aveva notificato all'intestatario catastale in epigrafe indicato la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

Avverso la citata sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui replica l'intimata con controricorso, illustrato da successiva memoria. Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, I. n. 311/2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia Ric. 2020 n. 10181 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- catastale, per non avere la CTR ritenuto adeguatamente motivato l'atto impugnato.

La censura, incentrata sulla questione del contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa l'atto di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, è infondata. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento, recentemente confermato, proprio con riferimento ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019 (Rv. 654954 - 01) secondo cui «In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto adeguatamente motivato il Ric. 2020 n. 10181 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -3- provvedimento di classamento, benché facesse riferimento solo al rapporto di scostamento, alla microzona ed alle sue caratteristiche, indistintamente individuate, senza né specificare i vantaggi concretamente ritraibili dai singoli immobili rispetto al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed alla qualità del contesto urbano né effettuare indicazioni analitiche relative alle singole unità immobiliari oggetto di variazione)» (conf., ex multis, Cass. n. 22671/2019 e n. 23051/2019). Nello stesso senso si è pronunciata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23046 del 17/09/2019 (Rv. 655149 - 01), affermando che «In tema di estimo catastale, la revisione parziale del classamento prevista dall'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, relativa ad unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali per le quali, ai fini dell'applicazione dell'ICI, il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dall'art. 3, comma 58, della I. n. 662 del 1996 (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dall'art. 1, comma 336, della I. n. 331 del 2004 (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile: ne deriva che il procedimento si divide in due fasi, ovvero quella dell'accertamento e specificazione chiara, precisa e analitica, dei presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e quella della deduzione e prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l'applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (ossia l'ubicazione dell'unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone Ric. 2020 n. 10181 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -4- anomale)». Pertanto, ai fini motivazionali dell'atto di riclassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento (Cass. n. 16643/2013, n. 9629/2012 e n. 3156/2015) né il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perché, se è vero che l'attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona.

Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l'anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così in Cass. n. 19810 del 2019, cit.). «La soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l'unica adeguata alle successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che «la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 [art. 1 della legge n. 311 del 2004] non presenta profili di irragionevolezza [in quanto] la decisione di Ric. 2020 n. 10181 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -5- operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», nello stesso tempo ha evidenziato che «la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento».

Il Giudice delle leggi ha così individuato nell'obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell'operazione dal carattere "diffuso", escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va dunque soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa» (Cass.n. 19810 del 2019, cit.). Peraltro, la motivazione dell'atto di riclassamento non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (vedi da ultimo Cass. n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (al riguardo, cfr. cfr.

Cass. n. 7056 del 2014; n. 15842 del 2006; n. 23009 del 2009). Ric. 2020 n. 10181 sez. MT - ud. 15-06-2021 -6- Ne consegue che «Il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l'obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l'opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone» (Cass. n. 23046 del 2019, cit.).

Orbene, la CTR si è uniformata ai suesposti arresti giurisprudenziali. In particolare, il giudice di appello ha correttamente ritenuto incongrua la motivazione dell'avviso di accertamento fondata sul mero riferimento alla microzona e al significativo scostamento tra i valori medi di mercato e il valore catastale. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza in materia di motivazione del provvedimento di revisione di classamento. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art.13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e comp