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Ordinanza — n. 30057/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal for failure to prove duration of asset possession in synthetic capacity assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30057/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a retrial. The Regional Commission had accepted the taxpayer's proof of having 'significant' income in the previous decade but failed to verify the specific duration of asset possession required by law. The court ruled that without concrete evidence on how long these assets were held, the taxpayer could not demonstrate the necessary capacity to pay the tax under the synthetic assessment method.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973; The taxpayer bears the burden of proving both the existence and the duration of asset possession to justify a higher tax capacity under the synthetic assessment method; a mere assertion of significant income without temporal data is insufficient to meet this statutory requirement.

Parole chiave

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synthetic tax assessment capacity to pay burden of proof duration of possession tax appeal cassation asset verification procedural economy valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R.
Art. 175 c.p.c.
Art. 127 c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021
Cass., 20/01/2017, n. 1510
Cass., 18/04/2014, n. 8995
Cass., 26/11/2014, n. 25104
6813, e da diverse pronunce ad essa conformi ( cfr., ex multis, Cass., 26/11/2014, n. 25104;
Cass., 16/07/2015, n. 14885
Cass., 16/07/2015, n. 14885; Cass., 10/11/2015, n.
Cass., 23/03/2018, n. 7389
Cass., 10/07/2018, n. 18097
7389; Cass., 10/07/2018, n. 18097).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7304-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro ALLEGREZZA MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA GUIDARELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 569/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata 1'08/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, che aveva accolto il ricorso del contribuente Massimo Allegrezza contro l'avviso d'accertamento sintetico emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2006, in materia di Irpef, sulla base di indici di capacità contributiva (abitazione principale, abitazione secondaria ed autoveicolo) e di incrementi patrimoniali.

Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato istanza di riunione con altri ricorsi relativi ad altre annualità e memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Preliminarmente, deve rilevarsi che «Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e Ric. 2020 n. 07304 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -2- formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt.115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza.

» ( Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021). Nel caso di specie non sono state evidenziate dall'istante controricorrente ragioni che possano giustificare e bilanciare il rinvio ed i ritardi che sarebbero necessari per la richiesta riunione. 2.Con l'unico motivo l'Agenzia ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis e degli artt. 2697, 2728 e 2729 cod. civ. Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare l'appello erariale, non ha considerato che, in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, Ric. 2020 n. 07304 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -3- sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. Il motivo, al contrario di quanto eccepito dal controricorrente, non è inammissibile, in quanto non attinge il fatto ed il merito della valutazione delle prove da parte del giudice a quo, ma riguarda l'interpretazione dei parametri normativi richiamati, in punto di oggetto e dimensione della prova liberatoria della quale è gravato il contribuente in materia accertamento sintetico del reddito.

Il motivo è inoltre fondato. Infatti l'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, dispone che « Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.». Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso da Cass. 20/03/2009, n. 6813, e da diverse pronunce ad essa conformi ( cfr., ex multis, Cass., 26/11/2014, n. 25104;

Cass., 16/07/2015, n. 14885; Cass., 10/11/2015, n. 22944), il contribuente è onerato anche della prova che la spesa per gli incrementi patrimoniali contestati è stata sostenuta proprio con quei redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) dei quali ha dedotto e provato la disponibilità, e non con qualsiasi altro reddito. Ric. 2020 n. 07304 sez. MT - ud. 15-06-2021 -4- Peraltro, si rinviene anche un precedente di legittimità non totalmente in linea con tale orientamento, poiché afferma che la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigente ratione temporis, riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute (Cass., 19/03/2014, n. 6396) Tuttavia, l'evoluzione giurisprudenziale successiva ha ricomposto la distanza tra le due interpretazioni della norma in ordine al contenuto dell'onere della prova liberatoria gravante sul contribuente, chiarendo che, pur non prevedendosi esplicitamente la dimostrazione che gli ulteriori redditi in questione siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

In tal senso va letto infatti lo specifico riferimento dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 alla prova (risultante da «idonea documentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (Cass., 20/01/2017,n. 1510.

Nello stesso senso già Cass., Ric. 2020 n. 07304 sez. MT - ud. 15-06-2021 -5- 18/04/2014, n. 8995, richiamata da Cass., 26/11/2014, n. 25104 e Cass., 16/07/ 2015, n. 14885; oltre alle successive Cass., 23/03/2018,n. 7389; Cass., 10/07/2018, n. 18097). Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse provato la percezione di «redditi ragguardevoli nei precedenti dieci anni, oltre a consistenti somme ereditate dal padre e realizzate con la vendita di immobili e di partecipazioni societarie, con le quali risultava in grado di garantire anche la capacità di spesa per l'anno accertato».

Con gli accertamenti in questione, quindi, il giudice d'appello si è limitato a constatare l'assolvimento, da parte del contribuente, dell'onere della prova limitatamente all'aspetto della sola conseguita disponibilità materiale di redditi, peraltro senza precisare, con riferimento a ciascuna delle relative fonti, se essi fossero stati già sottoposti ad imposizione, o se fossero esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta La CTR ha invece omesso la valutazione dell'adempimento dell'onere probatorio, sempre gravante sul contribuente, attinente l'aspetto della «durata» del possesso degli stessi redditi, ovvero della dimostrazione della loro permanenza nella disponibilità del contribuente, ed in quale misura.

Si tratta infatti di dati oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, il cui accertamento è necessario per dimostrare la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che questi ultimi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico. In difetto di riferimenti cronologici relativi non al mero conseguimento di redditi nel decennio precedente all'anno d'imposta oggetto dell'accertamento, ma alla durata del loro Ric. 2020 n. 07304 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -6- possesso nella sfera patrimoniale del contribuente, ed in presenza di espressioni quantitative generiche ("ragguardevoli" , "consistenti"), l'oggetto della prova liberatoria accertato e ritenuto sufficiente dalla CTR non corrisponde, per difetto, a quello imposto dalla normativa in materia, interpretata secondo i principi giurisprudenziali richiamati. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR. P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle