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Ordinanza — n. 30051/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax commission for underpaying legal fees below statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30051/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Fioretto Giuseppina's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision regarding legal fee liquidation. The Commission had awarded fees lower than the statutory minimums set by D.M. 55/2014 for three judicial levels. The court ruled that while the general decree allows flexibility, the specific minimums in D.M. 55/2014 must be respected by the judge, leading to the annulment and remittal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.M. 55/2014; Art. 1, comma 7 D.M. 140/2012: The specific decree establishing minimum fee limits prevails over the general decree allowing flexibility, requiring judges to liquidate costs within the statutory minimums.

Parole chiave

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legal fee liquidation statutory minimums tax commission appeal judicial costs Cassation annulment D.M. 55/2014 contribution dispute contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lvo 546/92
Art. 2 D.M. 55/2014
Art. 4 D.M. 55/2014
art. 380 bis cod. proc. civ
4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20935/2017
Cass. n. 19623/2016
Cass. n. 1018/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33022-2019 proposto da: FIORETTO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHE I TI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE LAZIO; - intimata - avverso la sentenza n. 5636/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/10/2019; / udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO Fioretto Giuseppina impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la cartella di pagamento dell'importo di € 172, 51 relativa al bollo auto anno di imposta 2008. 2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e compensava le spese; la Commissione Tributaria della Regione Lazìo confermava la sentenza di primo grado in punto di compensazione; il contribuente adiva la Suprema Corte che annullava l'impugnata sentenza con rinvio alla CTR in diversa composizione; riassunto il processo il giudice di secondo grado accoglieva l'appello condannava la Regione Lazio al pagamento delle spese dì giudizio di tutti i gradi liquidate in complessive € 890,00, da distrarsi al procuratore antistatario. 3 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione k contribuente sulla scorta di un unico motivo; la Regione Lazio non si è costituita. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio cil\'& Ofrà-e 495e Otuu(S& \;\j4k, 95,e,ovlik.e L_ Nv\Al>.x.xMil.„ RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 15 d.lvo 546/92, nonchè degli artt. 2 e 4 e DM 55/2014, per avere la CTR errato nella liquidazione delle Ric. 2019 n. 33022 sez.

MT ud. 08-07-2021 -2- spese determinandole, con riferimento ai giudizi di merito, in misura inferiore ai limiti tariffari. 2.11 motivo è fondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale nell'ipotesi di liquidazione che investe più gradi di giudizio <<.. il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poichè solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese» (cfr.

Cass ne 20935/2017, 19623/2016). 2.3 Per quanto concerne il divieto da parte del giudice di liquidazione delle spese al di sotto dei limiti tariffari questo Collegio ha avuto modo di precisare che << l'opinione secondo la quale il D.L. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art.

4) non può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa", non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il Ric. 2019 n. 33022 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -3- compenso per l'incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa» (cfr. tra le tante Cass.1018/2018). 2.4 Nella fattispecie in esame la CTR non si è uniformata ai suesposti principi in quanto, liquidando per il giudizio di primo grado, per quello di appello e per quello di rinvio, la somma di C 100 per ciascuna fase si è tenuta al di sotto dei limiti imposti dal D.M di riferimento in relazione al numero dei giudizi e al valore della causa (da C O ad C 1.100), pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.).

4. Il ricorso va ,quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa Ric. 2019 n. 33022 sez. MT - ud. 08-07-2021 -4- composizione, anche per la regolamentazione delle spese del ) giudizio di legittimità ( Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 luglio Presidee \ í\ A i Lucio L diotti DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELUE ESPRTO