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Ordinanza — n. 30048/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows tax agency appeal, ruling EU state aid rules override domestic procedural bars on sismic tax relief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30048/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision denying tax relief to a professional. The court held that EU state aid rules require the tribunal to examine whether the professional's activity constituted an economic enterprise, overriding domestic procedural bars on new issues. Consequently, the court ordered the cassation of the lower decision and remanded the case for a new ruling on the nature of the activity.

Regesto Legislator

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Legge 289/2002, art. 9, comma 17; Decisione Commissione UE n. 5549/2015: National courts must apply EU state aid rules and disregard domestic procedural bars that prevent the examination of whether a tax benefit constitutes state aid incompatible with the internal market.

Parole chiave

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EU state aid rules tax relief sismic economic activity definition procedural bars override tax commission cassation ricupero d'imposta rimborso fiscale compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Legge 289/2002, art. 9, comma 17
Decisione Commissione UE n. 5549/2015
Regolamento (CE) n. 1407/2013
Regolamento (CE) n. 717/2014
1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d.
Regolamento (CE) n. 994/98
2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15354 del 2014
Tale decisione è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne, anche di carattere processuale con essa contrastanti —( Cass. n. 15354 del 2014 e n.
Cass. n. 22377 del 2017
Cass. Sez. Un. n. 26948/06
Cass. n. 16754/16
Cass. n. 12685/18
Cass. n. 32184/19
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19259-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FISICHELLA NATALE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA, 10, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CESARE VINCENTI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5753/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 19259 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n.95/2013 ,sez 1 , accoglieva il ricorso proposto da Fisichella Natale avverso i provvedimenti di silenzio rifiuto per rimborso Irpef anni 1990, 1991 e 1992 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 5753/13/2018, rigettava l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate 'sulla base di un motivo.

Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'ari 380 bis cpc . Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce che al contribuente non spettava alcun rimborso ai sensi dell'ari 9 comma 17 della legge 289/2002 in ragione degli eventi sismici verificatisi in Sicilia in quanto da tale beneficio erano esclusi gli esercenti attività di impresa ,categoria comprendente anche i liberi professionisti . Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente sulla argomentazione che la questione oggetto dell'attuale ricorso non era stato motivo di appello e sul punto si sarebbe quindi formato il giudicato.

L'eccezione è infondata. La Commissione UE, con la decisione n. 5549 del 14 agosto 2015 ,confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, ha stabilito, in via generale, che «le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; [...] e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale» che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3).

Ha precisato al riguardo la Commissione UE che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea [con] il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)».

Tale decisione è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne, anche di carattere processuale con essa contrastanti —( Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017). Il potere-dovere del giudice di conformarsi al diritto comunitario nella decisione della controversia comporta ,infatti, la necessaria disapplicazione delle regole processuali di diritto interno che, precludendo in sede di legittimità l'esame di questioni non specificamente dedotte dal ricorrente e l'introduzione di nuove questioni di fatto, impediscono la piena applicazione delle norme comunitarie. ( ex plurimis Cass Sez Un 26948/06;

Cass 16754/16; Cass 12685/18). Alla luce di detta giurisprudenza la Commissione tributaria regionale era tenuta a pronunciarsi sulla natura imprenditoriale o meno dell'attività svolta dal contribuente. Ciò posto il ricorso appare fondato. E',infatti, principio più volte ribadito da questa Corte quello secondo cui al fine del riconoscimento o meno delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 1, comma 665, 1. n. 190 del 2014 per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, il giudice tributario deve accertare se il reddito prodotto costituisca reddito da impresa, comprendente - secondo la nozione comunitaria - qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento.( da ultimo Cass 32184/19).

Il motivo va quindi accolto .La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia in diver